I lavoratori interessati dalla circolare sono quelli del settore privato
A seguito dell'emanazione dal parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Decreto 11 gennaio 2016 sulle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'Inps ha diffuso nei giorni scorsi una circolare in cui vengono indicati gli operativi in merito all’applicazione di tale normativa per i lavoratori del settore privato.
Preliminarmente, - si legge all'interno della circolare - appare opportuno evidenziare che i lavoratori interessati, come da espresso riferimento contenuto nel decreto, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.
Con riferimento, invece, - si legge ancora - all’ambito di applicazione della norma, al fine di orientare correttamente e univocamente i soggetti coinvolti, l’Istituto, con l’approvazione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli aspetti di rispettiva competenza, ha elaborato apposite linee guida, fornite in allegato (all.2), contenenti indicazioni sulla casistica di interesse.
Le suddette linee guida sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno:
- apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
- nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.
Sulla base di questa considerazione l'Inps stila una lista di riferimento per situazioni patologiche che integrano il diritto all’esonero della fasce di reperibilità:
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
- emorragie severe /infarti d’organo;
- coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
- insufficienza renale acuta;
- insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
- insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
- ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
- cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
- gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
- intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
- professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
- Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
- malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
- malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
- neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
- trattamento radioterapico;
- sindrome maligna da neurolettici;
- trapianti di organi vitali;
- altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect...) per il solo periodo convalescenziale;
- quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
In conclusione di circolare l'Inps precisa che l’Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.
PER APPROFONDIRE: www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
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