L'elenco completo è inserito nel comma 1 dell’Art. 3 del DL 105/2021) è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute la Circolare 0035309-04/08/2021 con oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”
OGGETTO:
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai
servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti
che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una
certificazione verde COVID-19.
Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, le certificazioni di esenzione
alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere
una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni;
la durata di validità, sulla
base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per
l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.
Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale
sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Nel
frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e
contenuti indicati nella presente circolare.
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene
rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche
condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere
adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come:
usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti
in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di
trasporto.
Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate
direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari
Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
La certificazione deve
essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche
digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole
Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.
Le certificazioni dovranno contenere:
‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
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‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per
consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23
luglio 2021, n 105;
‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione
valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in
cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica
della esenzione).
Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già
preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.
Monitoraggio del rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2
Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio
2021, le Regioni e PA attivano un sistema di monitoraggio delle esenzioni rilasciate comunicando,
su richiesta, i dati in formato aggregato al Ministero della Salute.
Vaccinazione anti-SARS-CoV-2: principali controindicazioni e precauzioni
Una controindicazione è una condizione nel ricevente che aumenta il rischio di gravi reazioni
avverse.
In generale una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una
controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla
vaccinazione.
Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende
somministrare.
La presenza di una controindicazione a quello specifico vaccino non esclude la
possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili.
Una precauzione è una condizione nel ricevente che può aumentare il rischio di gravi reazioni
avverse o che può compromettere la capacità del vaccino di indurre un’adeguata risposta immunitaria.
In generale, quando è presente una precauzione può essere necessario approfondire il singolo caso
valutando il rapporto beneficio/rischio.
Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di
vaccino che si intende somministrare.
La presenza di una precauzione riferita a quello specifico
vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili.
La
maggior parte delle persone che al momento della seduta vaccinale abbia una precauzione alla
vaccinazione COVID-19 può essere vaccinata ma in alcuni casi deve essere presa in considerazione
la consultazione con il medico curante o con uno specialista per determinare se la persona può
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ricevere la vaccinazione in sicurezza.
La raccolta accurata dell'anamnesi e la valutazione della
presenza di una controindicazione o di una precauzione va effettuata ogni qualvolta si debba
somministrare un vaccino, anche se lo stesso vaccino è già stato somministrato in precedenza a quella
persona.
In relazione alle condizioni mediche che possono comportare più frequentemente un differimento o
una mancata vaccinazione, si riportano le principali condizioni o situazioni che possono rappresentare
o meno una controindicazione e precauzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
Data la complessità dell’argomento trattato, le condizioni riportate non sono esaustive; al fine di
supportare i medici vaccinatori nella valutazione dell’idoneità alla vaccinazione, le Regioni e PA
promuovono l’individuazione presso i Centri Vaccinali o altri centri ad hoc di riferimenti tecnici per
la modalità di presa in carico dei casi dubbi e un gruppo tecnico regionale di esperti in campo
vaccinale.
La Direzione Generale della Prevenzione attiverà un tavolo nazionale di confronto tra i
referenti di tali gruppi tecnici, al fine valutare collegialmente eventuali casi particolari.
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