12/09/21

LA SCUOLA E I DECRETI

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg


 Il decreto è il numero 122 ed entra in vigore nella giornata dell’11 settembre

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per
l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali
che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le
verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai
dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al
primo periodo.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di
cui all'articolo 9, comma 2.

La disposizione di cui al primo periodo 
non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai
frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS)
.

*


3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute. 



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