https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg
Il
decreto è il numero 122 ed entra in vigore nella giornata dell’11
settembre
«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni
verdi COVID-19 per
l'accesso in ambito scolastico, educativo
e formativo).
1. Le disposizioni di cui all'articolo
9-ter si applicano anche al
personale dei servizi educativi
per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione
degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di
Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali
che
realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica
Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS). Le
verifiche di cui al comma 4 dell'articolo
9-ter sono effettuate dai
dirigenti scolastici e dai
responsabili delle istituzioni di cui al
primo periodo.
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative
e formative
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del
presente articolo, deve
possedere ed e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 di
cui all'articolo 9, comma 2.
La disposizione di cui al primo periodo
non si applica ai
bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai
frequentanti
i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro
che prendono parte ai percorsi formativi degli
Istituti
Tecnici Superiori (ITS).
*
3.
La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
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