Fine dello stato di emergenza: le regole dal 1° aprile
l 31 marzo termina lo stato di emergenza Covid, ma fino al 30 aprile permane l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso e quello di green pass (base o rafforzato) per molte attività.
Dal 25 marzo gli over 50, nonostante siano soggetti all’obbligo vaccinale fino al 15 giugno, possono lavorare pure se non vaccinati.
Termina, inoltre, il sistema delle zone colorate, si avvia un graduale superamento del green pass, vengono soppresse le quarantene precauzionali.Sommario
- Obbligo di mascherina
- Bar e ristoranti
- Strutture ricettive
- Feste e ricevimenti
- Cinema e teatri
- Discoteche
- Mezzi di trasporto pubblici
- Negozi, centri commerciali, musei, uffici pubblici, banche
- Attività sportive
- Eventi sportivi
- Lavoratori over 50
- Smart working settore privato
- Contatti stretti
- Positivi al Covid-19
- Scuola
- Docenti
- Docenti non vaccinati
- Forze dell’ordine
- Personale sanitario
- Visite ai pazienti in ospedale
Obbligo di mascherina
Permane fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso (nelle funivie obbligatoria la Ffp2), nelle scuole fino al termine dell’anno scolastico.
Bar e ristoranti
Green pass base obbligatorio, fino al 30 aprile, per consumare al chiuso. Soppresso l’obbligo di green pass, dal I aprile, per consumare seduti ai tavolini all’aperto.
Strutture ricettive (Viene genericamente definita una struttura ricettiva qualunque tipo struttura che dia la possibilità ad un turista di trovare sistemazione per la notte con o senza la fornitura di assistenza e/o servizi.)
Dal 1° aprile non è più richiesto il green pass.
Feste e ricevimenti
Quando sono organizzate in strutture al chiuso è obbligatorio l’accesso con green pass rafforzato.
Cinema e teatri
Dal 1° al 30 aprile, al chiuso, è NECESSARIO indossare la mascherina Ffp2 ed esibire il green pass rafforzato. Se all’aperto, è sufficiente il green pass base, tuttavia è obbligatoria la mascherina Ffp2.
Discoteche
Capienza completa con obbligo di green pass rafforzato e mascherina chirurgica.
Mezzi di trasporto pubblici
Per quelli NON locali, dal I al 30 aprile obbligo di green pass base e di indossare la mascherina Ffp2, per quelli locali, fino al 30 aprile obbligo di indossare la mascherina Ffp2, senza obbligo di green pass.
Negozi, centri commerciali, musei, uffici pubblici, banche
Dal 1° aprile NON sussiste più l’obbligo di esibire il green pass base (vaccinazione, guarigione o tampone), ma per tutto il mese di aprile sarà NECESSARIO indossare la mascherina CHIRURGICA.
Attività sportive
L’attività all’aperto rimane libera, mentre per svolgere attività sportiva al chiuso (palestre, piscine), fino al 30 aprile si dovrà esibire il green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione).
Eventi sportivi
Per quelli all’aperto è sufficiente il green pass base, mentre per assistere a quelli al chiuso è necessario il super green pass, in entrambi i casi occorre indossare la mascherina Ffp2.
Lavoratori over 50
Fino al 15 giugno permane l’obbligo vaccinale, pena la sanzione di 100 euro.
Tuttavia, dal 25 marzo gli over 50 NON VACCINATI POSSONO ACCEDERE al luogo di lavoro col green pass base (tampone negativo valido 48 ore), senza incorrere nella sospensione dal lavoro e dallo stipendio.
Tuttavia, dal 25 marzo gli over 50 NON VACCINATI POSSONO ACCEDERE al luogo di lavoro col green pass base (tampone negativo valido 48 ore), senza incorrere nella sospensione dal lavoro e dallo stipendio.
Smart working settore privato
In assenza di accordo individuale datore-lavoratore, è possibile ricorrere allo smart working fino al 30 giugno.
Contatti stretti
Si applica l’autosorveglianza, con obbligo di indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2, e sottoposizione a tampone solo in caso di sintomi.
Tale regola vale sia per i vaccinati che per i non vaccinati.
Tale regola vale sia per i vaccinati che per i non vaccinati.
Positivi al Covid-19
Obbligo di restare in isolamento per 7 (vaccinati) o 10 giorni (non vaccinati).
Scuola
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Docenti
Fino al 15 giugno permane l’obbligo vaccinale, pena la sanzione di 100 euro.
Docenti non vaccinati
Dal 1° aprile il Dirigente Scolastico non potrà impedire ai docenti non vaccinati di rientrare a scuola ove muniti di green pass base (tampone negativo), ma permane il divieto di operare a contatto con gli alunni.
Pertanto, dovranno essere assegnati ad attività di supporto all’istituzione scolastica, sempre con green pass base.
Forze dell’ordine
Fino al 15 giugno è in vigore l’obbligo vaccinale, tuttavia dal 25 marzo chi non è vaccinato può tornare a lavorare col green pass base (test negativo valido per 48 ore).
Per chi non è vaccinato non scatta più la sospensione dal lavoro e dallo stipendio, tuttavia, in assenza vaccino, entro il 15 giugno scatta la sanzione di 100 euro.
Per chi non è vaccinato non scatta più la sospensione dal lavoro e dallo stipendio, tuttavia, in assenza vaccino, entro il 15 giugno scatta la sanzione di 100 euro.
Personale sanitario
Fino al 31 dicembre rimane l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
Visite ai pazienti in ospedale
Fino al 31 dicembre rimane l’obbligo di green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
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