La Legge 104, cioè la la legge 5 febbraio 1992, n. 104 è legge-quadro per l’ assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili (qui il testo sulla Gazzatta Ufficiale).
Riconosce alle persone con disabilità sia il diritto alla riduzione delle disuguaglianze, sia il diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” dell’art. 2 Costituzione della Repubblica italiana.
Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è stata istituita a favore delle persone completamente inabili, che non possono svolgere gli atti quotidiani della vita senza un aiuto costante.
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa dipendente o autonoma, qualora la persona abbia una residua capacità di lavoro.
- Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall’età e dal reddito.
Requisiti fisici per ottenere l'indennità di accompagnamento
I requisiti fisici per ottenere l’indennità di accompagnamento sono:
- il riconoscimento di un’invalidità totale (non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età).
Requisiti legati alla cittadinanza
I requisiti legati alla residenza / cittadinanza sono:
- possedere la cittadinanza italiana e la residenza in Italia;
- ne hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’Unione;
- possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno.
Incompatibilità dell'indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (in questo caso si può scegliere il trattamento più favorevole) e viene sospesa qualora la persona disabile sia ricoverata gratuitamente in strutture per lunga degenza con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di ente pubblico).
Compatibilità dell'indennità
L’indennità di accompagnamento continua, invece, a essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie.
Coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento devono presentare ,entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione di responsabilità nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale carico di enti pubblici.
Per compilare la dichiarazione bisogna utilizzare il modulo che l’Inps invia al domicilio e che va restituito o alla propria sede Inps, alla sede Asl competente per territorio oppure al Comune di residenza.
Se la dichiarazione non viene consegnata, l’Inps provvede al controllo dei requisiti.
Domanda per richiedere l'indennità di accompagnamento
La domanda per richiedere l’indennità di accompagnamento può essere presentata:
- tramite i servizi online sul portale dell’ INPS;
- tramite una sede del Patronato INPAS.
CONTINUA:
https://www.ilpatronato.it/patronato-inpas/indennita-di-accompagnamento-cose-requisiti-importo-domanda/
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