21/12/22

LE 104 e...

Tutti sono a conoscenza delle agevolazioni per i soggetti affetti da disabilità.

La maggior parte però fa riferimento ad una disabilità che rientra nella cerchia della legge 104 articolo 3 comma 3, senza sapere che si può accedere a diverse agevolazioni anche se il comma a cui ci si riferisce è l’1.

La differenza fra comma 3 e comma 1 sta solo nella gravità.

Ovvero chi ottiene invalidità comma 3 ha riconosciuta un’invalidità di tipo grave, mentre comma 1 viene riconosciuta solo l’invalidità e non la situazione di gravità. 


Articolo 3 comma 1 della legge 104 del 1992

Secondo questo articolo, si definisce persona con handicap coloro che “presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Sarà la commissione che validerà e valuterà la domanda d’invalidità ad assegnare uno o l’altro comma a seconda delle patologie e delle problematiche.  Questo ovviamente dà diritto a delle agevolazioni differenti. 

Le agevolazioni per gli invalidi con comma 1

Sicuramente tra le prime differenze riguardo le agevolazioni economiche figurano le provvidenze. Per i disabili non gravi non vie è diritto a pensioni specifiche che invece sono dovute agli invalidi civili, o ai soggetti ciechi o sordomuti. Però è possibile detrarre nella misura del 19% i contributi previdenziali e assistenziali che si versano a tutto il personale assistenziale come babysitter, badanti, assistenti personali e familiari. Inoltre si possono dedurre le spese effettuate per le prestazioni mediche generiche e per l’assistenza fisica specifica, sia fatta direttamente sulla persona invalida sia sui familiari che li hanno a carico fiscalmente. 

Per l’acquisto di ausili medici destinati all’uso del soggetto invalido con 104 comma 1 l’IVA applicata è al 4% e la spesa si può detrarre del 19% in dichiarazione dei redditi (730 annuale). Rientrano inoltre nelle detrazioni al 19% anche altre spese come il trasporto in ambulanza, l’acquisto di arti artificiali, l’acquisto di strumentazione tecnico/informatiche e mezzi per deambulare.

Un’altra agevolazione per i disabili comma 1 fa riferimento all’esenzione del ticket sanitario per chi ha un’invalidità non inferiore al 66% in riferimento alle patologie inerenti.

Anche gli invalidi comma 1 possono accedere ai bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche in casa, per installare ascensori e montacarichi, fino ad un massimo del 36% da calcolare su una spesa di 48mila euro. Tale agevolazione va a sostituire l’acquisto con IVA al 4% per i mezzi di sollevamento. 

L’acquisto dei veicoli per i soggetti invalidi affetti da disabilità motoria, intellettiva o sensoriale vede due tipi di agevolazioni, diversi in base alla percentuale d’invalidità. In linea generale si può:

-       Acquistare con IVA al 4% anziché 22%;

-       Detrarre il 19% della spesa in fase di dichiarazione dei redditi;

Inoltre sono esenti dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico. 
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Lavoratori con 104 comma 1

Così come per i disabili in situazione d’invalidità grave, anche i soggetti con comma 1 possono rifiutare il lavoro notturno qualora la mansione lavorativa lo richieda. Per lavoro notturno s’intende quel periodo di tempo di almeno sette ore che va tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Nella pubblica amministrazione, l’articolo 21 della legge 104 del 92 definisce che un soggetto con un grado di invalidità maggiore ai due terzi o con minoranze, iscritto alle categorie prima seconda e terza della tabella A, ha la priorità nella scelta tra le sedi disponibili e la precedenza per effettuare la domanda di trasferimento.

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