Le informazioni qui riportate Hanno solo un fine illustrativo: NON costituiscono e NON provengono né da prescrizione né da consiglio medico, rivolgersi SEMPRE e comunque al PROPRIO MEDICO NB: L'ADMI ritiene i propri lettori persone ragionevoli e dotate di senso della misura. I vostri commenti VERRANNO INSERITI dopo controllo, in caso Si riserva la facoltà di cancellare commenti di CATTIVO GUSTO e/o OFFENSIVI
CONTATORE PERSONE
09/04/23
PRIMA O POI LA “giustizia” SARA' FATTA
Angelina Mango - VOGLIA DI VIVERE - Amici 22 (Lyrics/Testo)
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qualche informazione che INTERESSANO A NOI - Invalidità e legge 104 nella sclerosi multipla -
la pasta E LE LORO FARINE........................
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CONTINUA:
https://www.ilparagone.it/attualita/pasta-grano-100-italiano-marchi/?fbclid=IwAR0KtGiecggl-SMDLn6vN5ZSnTbJngknpYtU9nx4UD174i4C31ohzAEdtAE
07/04/23
PICCOLI CONSIGLI - SM
Per a carne, comunque preferire la carne bianca.
Evitare salumi, e condimenti troppo ricchi di sale, i fritti e le salse elaborate, preferite l'olio d'oliva ai grassi animali.
CIAO AMICI IN SCLEROSI M.
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Invalidità civile: pensioni e gli importi aggiornati al 2022
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Rimane infatti, insieme al riconoscimento dello stato di handicap della legge 104/92, lo strumento per accedere alle tutele ed alle agevolazioni per la disabilità in Italia.
L’invalidità e la visita di legge 104/92 sono due visite mediche distinte, che comportano benefici diversi, anche se seguono lo stesso percorso burocratico: possono essere richieste e fatte insieme o separatamente, anche in momenti successivi. Con il riconoscimento di un’invalidità superiore (o uguale) al 74% è possibile per esempio richiedere all’INPS alcune provvidenze economiche mensili, mentre con l’handicap in stato di gravità possono essere richiesti permessi sul lavoro.
Invalidità dal 33% al 45% Concessione gratuita di ausili e protesi |
Invalidità dal 46%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 51%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 60%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 66%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 67%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 74%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 74% al 99% Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 80%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità 100% Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Invalidità 100% + mancata autonomia nella deambulazione o svolgimento atti di vita quotidiana Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Invalidità 100% + indennità di accompagnamento per incapacità a deambulare e gravità della patologia Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Per i minorenni
La domanda va presentata allo stesso modo e con la documentazione sanitaria, come per gli adulti; cambiano però i criteri di valutazione della disabilità, gli specialisti presenti in commissione (es. neuropsichiatra infantile) e i benefici riconosciuti.
Si valutano le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.) e possono attribuire:
• Indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell’età (non è stabilità una percentuale).
• Indennità di accompagnamento viene rilasciata come per gli adulti, con specifico riguardo: «Se sussiste uno stato tale patologico per cui il minore ha necessità di un’assistenza diversa per forme e tempi di applicazione, da quella occorrente ad un bimbo senza patologie.»
Esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d’invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99.
Il percorso per richiederla
La domanda.
Per richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile si deve presentare una domanda all’INPS, allegando la propria certificazione medica. Il primo passo è recarsi dal proprio medico curante, se abilitato presso l’INPS, o da un patronato di fiducia: il medico curante o quello del patronato compila e invia dal sito dell’INPS per via telematica un certificato su apposito modello, nel quale segnala la patologia del richiedente e le sue condizioni; dopodiché il medico rilascia alla persona una ricevuta con un codice identificativo.
A questo punto, entro 90 giorni dall’invio del certificato, la persona deve compilare e mandare, sempre telematicamente dal sito dell’INPS, la domanda di visita vera e propria. La domanda può essere compilata direttamente dalla persona se in possesso di uno SPID, oppure con l’aiuto dello stesso patronato. Alla domanda possono essere allegati telematicamente e inviati contestualmente i certificati medici della persona, che può comunque presentarne altri anche al girono della visita. La data della visita viene comunicata alla persona direttamente sul sito nel momento in cui si compila e invia la domanda, o successivamente - in genere - tramite una lettera a casa.
La visita
Si svolge presso la commissione medica competente dell’INPS provinciale o, in alcuni casi, della ASL di residenza che, in particolare, valuta i sintomi della persona: per ogni sintomo, viene assegnato un punteggio; i singoli punteggi sono già stabiliti per legge nelle tabelle dell’invalidità civile (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio ’92); viene poi formulata la percentuale totale d’invalidità con uno specifico calcolo. Successivamente alla visita, la commissione d’invalidità invia all’INPS i verbali delle singole persone con il giudizio espresso. Nella commissione partecipa anche un medico dell’INPS, per cui se essa esprime un giudizio unanime, il verbale viene convalidato dall’INPS e inviato alla persona. Se invece il giudizio non è unanime, il tutto viene inviato all’INPS, che può sospende la pratica e chiedere altri documenti sanitari alla persona, per verificare a sua volta le condizioni del richiedente. Infine l’INPS esprime e invia un giudizio definitivo a casa.
A settembre 2020 è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto legge 76/20, “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che ha introdotto anche “visita agli atti” per invalidità e handicap, ovvero a distanza, sulla base della sola documentazione inviata (https://www.aism.it/invalidita_civili_e_handicap_introdotta_la_visita_di_accertamento_distanza).
Se la persona è impossibilitata a deambulare, allettata, intrasportabile, ovvero non può andare di persona alla visita può essa stessa proporre vista “agli atti”, o il medico di base richiederne visita a domicilio, quando compila il certificato iniziale.
Se la persona ritiene che la commissione medica non abbia valutato in maniera adeguata le proprie condizioni, può fare ricorso (entro sei mesi dal ricevimento del verbale. Il ricorso va depositato contro l’INPS in tribunale con l’aiuto di un avvocato/patronato. In linea generale per la SM si sono rilevate alcune difficoltà di valutazione sia per la peculiarità di alcuni sintomi non tabellati (senza punteggio) es. la fatica; sia per la difficoltà a valutare tutti i sintomi così variabili da caso a caso. Per facilitare la valutazione della SM, l’AISM insieme all’INPS ha elaborato delle linee guida (AISM-INPS: la comunicazione congiunta sulla sclerosi multipla) meramente orientative, tuttavia utili, in attesa della revisione del sistema di accertamento della disabilità.
I verbali
Contengono quanto la commissione ha rilevato ed il suo giudizio finale. In genere vi si trovano:
• I dati della persona;
• La anamnesi (le sue condizioni mediche desunte dai certificati che ha portato);
• La valutazione (es. le principali disabilità e malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante, ecc, accertate dalla commissione nei certificati);
• Il giudizio e le firme dei medici della commissione.
L’invalidità è espressa in percentuali:
• Non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3;
• Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971): ……. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 33%);
• Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971) …….. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 67%);
• Invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971)…….. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 80%);
• Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%. invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). (Indica l’accompagnamento, anche per i minorenni);
• Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). (Indica l’accompagnamento, anche per i minorenni);
• Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990). (Indica l’indennità di frequenza del minorenne);
• Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988);
• Cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988);
• Sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988);
• Ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988);
• Ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988);
• Ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).
Esenzione dalle visite di verifica ordinaria e straordinaria
Possono chiedere l’esenzione da ogni verifica d’invalidità e di handicap, sia ordinaria, sia straordinaria tutti coloro che abbiano una patologia grave e stabilizzata, solo però nel caso in cui presentino anche una delle situazioni di cui al Decreto Ministeriale 2 Agosto 2007. In questi casi è necessario inviare una richiesta di esenzione scritta all’INPS, corredata di certificato medico che attesta lo specifico punto del Decreto in cui la persona rientra. Oppure portando detto certificato direttamente alla visita di revisione, chiedendo contestualmente l’esenzione ad ogni futura visita.
Ultimo aggiornamento gennaio 2023 - fonte AISM
Come valutare la SCLEROSI MULTIPLA per ottenere l'invalidità!
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04/04/23
Fibromialgia diagnosi tender points
La fibromialgia
La fibromialgia ( FM ) è una condizione cronica caratterizzata da dolore diffuso con durata superiore ai tre mesi, molto più frequente di quanto si pensi, specie nelle donne ( rapporto femmine/maschi = 2/1 ), occupa il secondo posto nella classificazione delle malattie reumatiche più comuni. I primi sintomi si manifestano all’ inizio o a metà dell’età adulta e nel 30% dei casi si scatenano in seguito a traumi, infezioni o condizioni di stress. Vi sono delle variazioni da individuo ad individuo ma con caratteristiche simili.
SINTOMATOLOGIA
- Dolore diffuso
- Presenza di 11 su 18 Tender Points attivi ( punti dolenti in precise zone del corpo )
- Rigidità al mattino
- Facile affaticamento
- Riposo non ristoratore
SINTOMI SECONDARI
- Stanchezza
- Turbe del sonno, della memoria e dell’umore
- Sensibilità accentuata ai rumori forti, alle luci, agli odori
- Sintomi viscerali
- Depressione, ansia
CARATTERISTICHE DEL DOLORE
All’ inizio viene descritto a partenza muscolare, avvertito all’ altezza delle scapole, testa, collo, torace e zona lombare. Spesso è accompagnato da formicolii, intorpidimento e bruciore.
E’ sordo, continuo, diffuso o multifocale e cresce o decresce in continuazione migrando da una zona all’ altra del corpo.FATTORI CHE AGGRAVANO LA MALATTIA
- Stress ambientali (cambiamenti di clima, di temperatura, umidità e pioggia)
- Stress fisici (attività quotidiane o lavorative ripetute nel tempo)
- Mantenimento della postura eretta o seduta troppo a lungo
- Stress emotivi
LA DIAGNOSI
Non richiede un consulto specialistico ma rientra nel setting della Medicina Generale con supporto di tipo specialistico solo nei casi non risolvibili nell’ambito delle cure primarie.
La FM è sospettata nei pazienti che hanno dolore multifocale fluttuante non pienamente spiegato da lesioni o infiammazioni, tenendo conto della mappa dei tender Points e del numero totale di quelli dolenti ( dolore sullo scheletro assiale sopra e sotto la vita, dolore al collo e lombare su entrambi i lati del corpo).
Spesso i pazienti che sviluppano FM hanno storie di dolore cronico in tutto il corpo da sempre, con associati mal di testa, dismenorrea, disturbi all’articolazione temporo-mandibolare, stanchezza cronica, disturbi gastro intestinali funzionali. Mentre non vi sono test di laboratorio per confermare una diagnosi di fibromialgia, il medico può decidere di escludere altre condizioni che possono avere sintomi simili con esami del sangue.
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https://www.alassiosalute.it/comunicare-salute/la-fibromialgia/1586/
Non esistono test diagnostici specifici per la diagnosi di fibromialgia
Chi fa la diagnosi
Non esistono test diagnostici specifici per la diagnosi di fibromialgia, resta al momento una diagnosi di esclusione. Non bisogna dimenticare, inoltre, che la sindrome fibromialgica può anche essere secondaria ad altre patologie sistemiche, quali malattie autoimmuni, endocrinologiche o oncologiche.
Lo specialista di riferimento è il reumatologo, data la complessità del procedimento diagnostico.
Una diagnosi corretta è fondamentale per poter iniziare tempestivamente la cura più adatta.
Purtroppo c’è ancora poca informazione.
Tuttavia per chi ne è affetto, essa è causa reale di dolore cronico e di stanchezza ed ha un impatto devastante sulla sua qualità di vita. Per questo, deve essere affrontata come ogni altra malattia cronica.
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https://www.grupposandonato.it/news/2020/febbraio/fibromialgia-cosa-significa#:~:text=Non%20esistono%20test%20diagnostici%20specifici,malattie%20autoimmuni%2C%20endocrinologiche%20o%20oncologiche.
E POI E POI ... 30 APRILE 2018 IL NULLA .. - La fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica da sensibilizzazione centrale caratterizzata dalla disfunzione dei circuiti neurologici preposti all'elaborazione degli impulsi provenienti dalle afferenze del dolore (nocicettive) dalla periferia al cervello.
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLPRES/0/1067446/all#:~:text=La%20fibromialgia%20%C3%A8%20una%20sindrome,nocicettive)%20dalla%20periferia%20al%20cervello.
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30/03/23
Ticket sanitario, si rinnova l'esenzione: cosa c'è da sapere
"La stragrande maggioranza dei cittadini che ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per reddito non dovrà preoccuparsi di nulla, perché il beneficio sarà riconosciuto automaticamente", sottolinea la Regione. Le esenzioni saranno rilasciate in automatico dall’Azienda sanitaria locale, sulla base degli elenchi forniti dal ministero dell’Economia e delle Finanze. In Emilia-Romagna tali esenzioni sono registrate informaticamente già dall’ottobre 2021.
La platea degli aventi diritto al rinnovo automatico comprende chi già nel 2022 disponeva dell’esenzione o aveva prodotto una autocertificazione che nel frattempo è stata verificata e chi nel 2023 ha maturato il diritto (ad esempio ha compiuto 65 anni). Secondo stime della Regione si tratterebbe di circa 650mila esenzioni, ovvero il 90% del totale previsto. Tutti gli altri, se ritengono di averne diritto, potranno autocertificare la propria condizione mediante il Fascicolo sanitario elettronico in qualunque periodo dell’anno: sempre secondo stime regionali, questa seconda fattispecie riguarderebbe circa 70mila cittadini.
Come fare
Tramite Fascicolo sanitario elettronico, i cittadini possono verificare se l’esenzione è stata rilasciata d’ufficio: basta accedere al sito e visualizzare i propri dati personali nella sezione “profilo”.
Le autocertificazioni saranno sottoposte a verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalle Aziende sanitarie. In caso di non conformità, i cittadini riceveranno una comunicazione che riporta anche eventuali ticket da restituire all’Azienda.
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Chi ritiene di essere stato escluso pur avendone diritto può presentare una autocertificazione.
Durata delle esenzioni
Le esenzioni dal ticket per reddito e per disoccupazione a partire dallo scorso anno non hanno più validità illimitata, ma vanno rinnovate ogni anno. La normativa infatti prevede che le esenzioni validate dall’Agenzia delle Entrate restino attive fino al 31 marzo dell’anno successivo, dopo di che si rinnovano solo quelle di coloro che possiedono ancora i requisiti.
Chi dispone già di un’esenzione totale dal ticket per altri motivi non deve preoccuparsi di richiedere l’esenzione per reddito, perché non è tenuto al pagamento di alcun ticket. È il caso, ad esempio, delle persone invalide.
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https://www.bolognatoday.it/cronaca/ticket-sanitario-sreddito-cosa-c-e-da-sapere.html?fbclid=IwAR1zpsDY3Y2P5CzKt4HI0qejELRcnDZLMfcdmPUbzgOlr0dvQ6qlru5DKs8
“Reintegrarlo subito”
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L’ultima sentenza a favore di un non vaccinato è una goduria
Ricordate quando c’era chi esultava per le notizie di sospensioni e licenziamento di chi sceglieva di non sottoporsi al vaccino obbligatorio? Insegnanti, poliziotti, sanitari… Sono stati tantissimi a dire No. Perdendo così il posto di lavoro, lo stipendio, i diritti. Di certo, però, non la dignità. Gli stessi che esultavano per quelle notizie, via via, però, hanno dovuto ricredersi. Quando hanno iniziato a capire che forse le cose non stavano davvero come gliele stavano raccontando i governi pandemici di Conte, Draghi e Speranza e i mass media asserviti. E in questo l’inchiesta di Bergamo ha dato una grossa mano a chi fin dall’inizio provava a fare controinformazione. Quella stagione, per fortuna, sta lentamente volgendo al termine, e ora anche la decisione della Corte costituzionale che valutò l’imposizione dell’obbligo vaccinale ai medici “non irragionevole, né sproporzionata”, viene rivista. Grazie all’ennesima sentenza, a firma della giudice Zanda, a favore della reintegrazione immediata di uno psicologo. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.
CONTINUA QUI:
https://www.ilparagone.it/attualita/giudice-zanda-sentenza-psicologo-non-vaccinato-reintegrato-sospensione-ordine-lavoro-offese-speranza/?fbclid=IwAR22N52dPyxujWvv4LE0unycXktTaQhNZ0PxeaM9FHYsqaxlwb1xHwYCVzg
Parkinson, le prime spie...........
reazioni lente e sonnolenza
Per seguire al meglio il paziente è fondamentale la sinergia di diverse figure: neurologi, logopedisti e fisioterapistiSpesso sono i familiari ad accorgersi per primi che qualcosa non va: i sintomi che si presentano all’esordio della malattia di Parkinson sono in molti casi silenti, incostanti, variabili, e non destano particolare preoccupazione. Quelli che vengono considerati i “segnali precoci” di questa patologia neurodegenerativa sono infatti una combinazione di diversi fattori: perdita dell’olfatto, tempi di reazione più lenti, eccessiva sonnolenza diurna e alti livelli di emoglobina. Quando invece la malattia si trova in uno stadio più avanzato, cominciano ad apparire anche quei sintomi che confermano la diagnosi: i tremori diventano frequenti, si tende a perdere il controllo motorio e aumenta la rigidità degli arti, andando a compromettere notevolmente la qualità della vita del paziente.
I campanelli d’allarme
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Per una diagnosi quanto più precoce della malattia, con un conseguente anticipo nell’avvio del trattamento del disturbo, è quindi fondamentale tenere sotto controllo le prime spie di malessere.
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https://www.unionesarda.it/salute/parkinson-le-prime-spie-reazioni-lente-e-sonnolenza-uxfvg6cx?fbclid=IwAR29ICG_NwIVh5y5HzVPB40yKlcFSuI7xOxxP8xAfye794mJUYM-eKYgO6A
invisibili .........
Le testimonianze delle persone che hanno subito gli effetti avversi del vaccino covid19 e dei medici e professionisti che alla vigilia di una possibile introduzione di una “quarta dose” obbligatoria per tutti lanciano un messaggio chiaro: non si può forzare in nessun modo l’essere umano all’inoculazione o all’assunzione di sostanze potenzialmente dannose e talvolta letali.
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continua nel link originale
DOVE TROVERETE VIDEO, TESTIMONIANE E DOCUMENTI IN PDF
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https://invisibili.playmaster.it/
***l’osceno attacco al docufilm ‘invisibili’. menzogne in diretta senza alcun contraddittorio.***
Giuseppe Brindisi stavolta hai esagerato: l’osceno attacco al docufilm ‘invisibili’. menzogne in diretta senza alcun contraddittorio. L’accusa del regista Paolo Cassina
In attesa della comunicazione ufficiale di Playmastermovie e del Comitato Ascoltami volevo spendere due parole a titolo personale su quanto si è visto domenica nella trasmissione televisiva Zona Bianca in onda su Rete4.
Il mio documentario INVISIBILI prodotto da Playmastermovie è stato pesantemente attaccato dal conduttore Giuseppe Brindisi (che si definisce giornalista) e dal signor Pasquale Bacco (che faccio veramente fatica a chiamare dottore) che lo hanno sostanzialmente definito un falso e hanno dipinto i protagonisti come “presunte vittime” dall’identità farlocca.
Tutto questo è avvenuto senza un contraddittorio, senza una chiamata della trasmissione nei nostri confronti e senza uno straccio di indagine da parte loro per appurare la condizione clinica degli intervistati, con uno stile che non ha nulla a che fare con il vero giornalismo e a cui purtroppo siamo stati abituati da più di tre anni. Faccio notare che i documenti che accertano le reazioni avverse dei protagonisti e in molti casi la correlazione col siero sperimentale sono ben visibili all’interno del documentario ma ovviamente non sono stati montati nella clip mandata in onda.
Il colmo è che alcuni dei danneggiati di INVISIBILI sono stati ospiti in studio o all’interno dei servizi esterni nella trasmissione “Fuori dal Coro” che fa capo alla stessa testata giornalistica di Mediaset ma è di tutt’altra pasta a livello di qualità, etica e ascolti…un bel cortocircuito nelle teste di chi ha avuto questa pensata.
continua nel link originale:
https://www.dcnews.it/2023/03/30/giuseppe-brindisi-stavolta-hai-esagerato-losceno-attacco-al-docufilm-invisibili-menzogne-in-diretta-senza-alcun-contraddittorio-laccusa-del-regista-paolo-cassina/
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https://www.dcnews.it/2023/03/30/giuseppe-brindisi-stavolta-hai-esagerato-losceno-attacco-al-docufilm-invisibili-menzogne-in-diretta-senza-alcun-contraddittorio-laccusa-del-regista-paolo-cassina/
27/03/23
Diritto alla salute e interesse collettivo
Con il contributo fondamentale dell’Avv. Alessandra Devetag
Le principali Convenzioni Internazionali, in linea con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno sancito il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell'individuo e della collettività e hanno definito la sua tutela uno dei doveri principali degli Stati.
La salute, nella sua evoluzione a partire dalla definizione data dall’OMS di «condizione di pieno benessere fisico, psichico e sociale, e non solo come assenza di malattia o di infermità», si presenta oggi in una posizione centrale nel sistema dei diritti fondamentali, contribuendo in maniera decisiva alla ‘costituzionalizzazione’ della persona, ossia all’individuazione di un’area riservata alle libere scelte di ciascuno.
L’idea che esista uno specifico “diritto (individuale) alla salute” è stata straordinariamente anticipata nella Costituzione Italiana del 1947, che all’art. 32 Cost. tutela infatti espressamente la salute come “fondamentale diritto dell’individuo” oltre che come “interesse della collettività”. Il rapporto tra diritto di ciascuno e interesse di tutti alla salute si sviluppa nei termini negativi rappresentati dal fatto che l’interesse di tutti non può spingersi oltre certi limiti, nell’interferire con il diritto del singolo alla salute.
Significativa è la sentenza n. 2092 del 1992, in cui è stato autorevolmente affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione che il diritto alla salute “è sovrastante all’amministrazione di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo nel fatto indirettamente”.
Quello che va principalmente osservato nello specifico dell’evoluzione e leggi sull’obbligo vaccinale del 2017 è riscontrabile su questi due presupposti:
- la sussistenza di una emergenza epidemiologica, che giustificava un intervento emergenziale;
- la presunta unicità di pensiero della Comunità Scientifica.
Entrambi i presupposti si sono rivelati infondati:
- Non vi era alcuna emergenza, come confermato dal Premier Gentiloni alla presentazione del DL;
- La comunità Scientifica è tutto fuorché unanime su questo tema, ma le voci dissidenti sono state tacitate con metodi draconiani.
In preparazione a tutto questo, l'8 luglio del 2016 la FNOMCEO ha licenziato il cd “Documento sui Vaccini”, facilmente scaricabile dalla homepage del sito della Federazione: In questo documento si allude a una sorta di “capolinea” della conoscenza in tema vaccinale. Il Documento non distingue tra vaccini obbligatori e facoltativi, né tra malattie che essi sono volti a prevenire. Si limita a dichiarare che un medico che sconsigli un vaccino, uno qualunque, commette un illecito disciplinare.
Le radiazioni dei medici che sono seguite a stretto giro dalla promulgazione del documento hanno subito chiarito alla classe medica di quali sanzioni disciplinari si stesse parlando: non certo l'ammonimento o la censura, ma la massima sanzione possibile.
Segue, a questo documento, la legge 3/2018, entrata in vigore il 15/02/2018, della quale poco si parla, anch'essa parto del Ministro Lorenzin, con cui sono stati riformati gli ordinamenti professionali dei sanitari.
In base a questa legge, art. 4, gli ordini dei medici sono divenuti Enti Sussidiari dello Stato, quindi suscettibili di essere incaricati di molte funzioni che spetterebbero allo Stato e, in buona sostanza, sottoposti all'esecutivo.
La stessa legge ha inoltre riformato, sempre art. 4 comma 1 lett. l), i criteri in base ai quali gli ordini giudicano le infrazioni deontologiche, disponendo che l'ordine debba tenere in considerazione, oltre al codice deontologico, anche le norme, nazionali o regionali, e persino quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro che impongano determinati comportamenti ai sanitari.
In pratica, se con CCNL introduco una prassi che per un medico confligge con il suo codice deontologico, lui sarà costretto a scegliere tra la propria etica o il rispetto della legge.
Di fatto, l'introduzione di un nuovo illecito disciplinare, potremmo chiamarlo “illecito di sfiducia vaccinale”, unitamente ad una legge che impone al sanitario la promozione di dieci vaccini obbligatori hanno imbavagliato qualunque dissenso, dando la illusoria percezione di unanimità di consensi nella comunità scientifica.
Sulla base di questi presupposti la politica ha delegato alla Scienza, applicando l'appellativo Scienza anche alla medicina che in realtà è un'arte, il potere legislativo in tema sanitario.
Siamo ormai abituati a sentire la politica affermare che in tema vaccinale “Deve decidere la Scienza”.
Questo, giuridicamente, è molto pericoloso.
Da sempre la politica si avvale dei contributi delle arti e delle tecniche, e poi li traduce in atti normativi attraverso il Parlamento, che deve legiferare nel rigoroso rispetto della costituzione.
Ma, la “Scienza” non deve rispettare la Costituzione, né le Convenzioni Internazionali: essa si pone al di fuori della dialettica democratica e mai le può essere delegata la funzione di decidere delle vite dei cittadini, come non sarebbe possibile delegarla ad alcuna altra branca del sapere.
E' la Politica che deve decidere. SEMPRE. Si è venuto così a creare un corto circuito:
- la politica ha delegato le sue decisioni alla “Scienza”;
- la “Scienza” non può che esprimere un’unica posizione, pena pesanti sanzioni;
- in base a questa artefatta unicità di pensiero, la politica è sollevata da responsabilità, perché si sta affidando ad una disciplina pervenuta ad un capolinea evolutivo. Essa è infallibile.
Dicevamo che “la Scienza” non deve rispettare la costituzione.
Di fatto il DL Lorenzin, e il DDL 770 attualmente al vaglio (quantunque messo in un angolino con l’intento di lasciarcelo a tempo indeterminato …), hanno stravolto l'art. 32 della Costituzione, introducendo un obbligo incostituzionale perché rivolto non più e non solo a malattie che si presentino come veri e propri flagelli, come era nel secondo dopoguerra, ma anche verso banali esantemi infantili.
Il concetto è di facile comprensione.
L'art. 32 recita: “La salute è diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività”.
La sentenza 184/1986 in tema di risarcimento del danno alla salute per fatto illecito ha chiarito: “La lettera del primo comma dell'art. 32 Cost., che non a caso fa precedere il fondamentale diritto della persona umana alla salute, all'interesse della collettività alla medesima, ed i precedenti giurisprudenziali, inducono a ritenere sicuramente superata l'originaria lettura in chiave esclusivamente pubblicistica del dettato costituzionale in materia.”
Non è un caso, quindi, che il diritto fondamentale sia stato premesso all'interesse della collettività, ma corrisponde a una precisa gerarchia di valori.
Come si colloca questo bilanciamento tra salute individuale e collettiva in tema vaccinale? Lo chiarisce un'altra sentenza, la numero 118/96, secondo la quale in questi casi il legislatore di trova di fronte alla “scelta tragica del diritto”, perchè sa che, imponendo un trattamento obbligatorio in soggetti sani, può accadere che qualcuno ne tragga un danno, trasformandosi così in un martire che ha “sacrificato” la sua salute alla collettività. Egli merita, quindi, che la collettività gli riconosca un equo indennizzo (da ciò la legittimazione della Legge 210/92).
Logica conseguenza di queste premesse è che “la scelta tragica” dell'ordinamento debba per forza di cose essere scelta “eccezionale”.
Ad una scelta tragica si può ricorrere solo qualora il pericolo sanitario sia di eccezionale gravità (come dicevo, i veri flagelli, come vaiolo o polio) e coinvolga l'intera popolazione, e non solo una minoranza di essa (gli immunodepressi o i non vaccinabili) perchè, in questo caso, si introdurrebbe una competizione tra posizioni sullo stesso piano, tra pretese di singoli individui.
Il pericolo cui è sottoposta la collettività, in sostanza, deve essere di tale gravità da far assurgere il “mero interesse” a rango di vero e proprio diritto, capace di competere con quel diritto fondamentale del singolo tutelato, expressis verbis, dalla Costituzione.
Così non è, evidentemente, per i comuni esantemi infantili, che non sono mai stati un pericolo per la popolazione se non, eventualmente, per singoli individui.
Per superare questo scoglio c'è stato quindi bisogno di un escamotage concettuale: è stato necessario identificare l'intera popolazione con quella minoranza fragile, bisognosa di protezione.
Ecco che l'intera collettività diviene portatrice di un “diritto fondamentale alla protezione”, dinanzi al quale è il singolo a cedere il passo, quasi fosse quest'ultimo ad avere un mero “interesse” alla salute (e quindi alla facoltà di rifiutare un trattamento sanitario che reputi per lui non necessario).
Ecco che, a questo punto, di fronte al bisogno di proteggere la collettività per tutto, anche per qualunque esantema infantile, l'obbligo vaccinale non è più una scelta tragica, ma diviene ordinaria legislazione.
Ed il sacrificio del martire è atteso, dovuto.
Questa è una pacifica inversione dei principi dell'art. 32 della Costituzione, che porta a ulteriori gravi conseguenze.
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