<Tutte le commissioni per l'accertamento di invalidità ormai richiedono di indicare il punteggio alla scala EDSS IN RIFERIMENTO ALLA SCLEROSI MULTIPLA>
Esenzione per invalidità
Il riconoscimento del diritto all'esenzione per invalidità consiste nel rilascio di un tesserino e di un attestato che certifica il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dal relativo Regolamento
invalidi di guerra
invalidi di guerra
ESENZIONE TOTALE PER INVALIDITÀ
L'assistito ha diritto alla esenzione di tutte le prestazioni specialistiche. Hanno diritto all'esenzione totale per invalidità le seguenti categorie:invalidi di guerra
- G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione
diretta vitaliza e deportati in campi di sterminio (ex art. 6 DM 1.2.1991)
- L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art. 6 DM 1.2.1991)
- L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79%
di invalidità (ex art. 6 DM 1.2.1991)
- S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica
pensione (ex art. 6 DM 1.2.1991) - S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art. 6
DM 1.2.1991)
- C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex
art. 6 DM 1.2.1991) - C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6
DM 1.2.1991) - C03 Invalidi civili con riduzione della caoacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67%
al 99% di invalidità (ex art. 6 DM 1.2.1991) - C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art. 5
D.Lgs 124/98) - C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi
riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art. 6 DM 1.2.1991) - C06 Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata (art. 6 DM 1.2.1991, ex art. 7
L. 482/68 come mod. dalla L. 68/99)
- I48.G Vittime atti di terrorismo e stragi (L. 206/04) con ivalidità permanente => 80%
- I48.P Vittime atti di terrorismo e stragi (L. 206/04) con invalidità inferiore all'80% e
familiari delle vittime (a prescindere dal tipo di invalidità)
ESENZIONE PARZIALE PER INVALIDITÀ
Questi assistiti hanno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità. Hanno diritto all'esenzione parziale per invalidità le seguenti categorie:invalidi di guerra
- G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8°
(ex art. 6 DM 1.2.1991)
- L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a
66% di invalidità (ex art. 6 DM 1.2.1991) - L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 DM 1.2.1991)
- S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art. 6
DM 1.2.1991)
Note | L'invalidità civile è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile e ratificata dalla Commissione Medica del Ministero del Tesoro. L'invalidità per servizio e di guerra è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità per servizio e di guerra. L'invalidità per lavoro è certificata dalla Commissione INAIL per l'accertamento dell'invalidità per lavoro. |
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