CONTATORE PERSONE

10/11/12

ALS E COMMISSIONE MEDICHE



 
<Tutte le commissioni per l'accertamento di invalidità ormai richiedono di indicare il punteggio alla scala EDSS IN RIFERIMENTO ALLA SCLEROSI MULTIPLA>


Esenzione per invalidità

Il riconoscimento del diritto all'esenzione per invalidità consiste nel rilascio di un tesserino e di un attestato che certifica il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dal relativo Regolamento

ESENZIONE TOTALE PER INVALIDITÀ

L'assistito ha diritto alla esenzione di tutte le prestazioni specialistiche. Hanno diritto all'esenzione totale per invalidità le seguenti categorie:
invalidi di guerra
  • G01  Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione 
                diretta vitaliza e deportati in campi di sterminio (ex art. 6 DM 1.2.1991)
invalidi per lavoro
  • L01   Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art. 6 DM 1.2.1991)
  • L02   Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79%
                 di invalidità (ex art. 6 DM 1.2.1991)
invalidi per servizio
  • S01   Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica
                 pensione (ex art. 6 DM 1.2.1991)
  • S02   Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art. 6
                 DM 1.2.1991)
invalidi civili
  • C01   Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex
                 art. 6 DM 1.2.1991)
  • C02   Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6
                 DM 1.2.1991)
  • C03   Invalidi civili con riduzione della caoacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67%
                 al 99% di invalidità (ex art. 6 DM 1.2.1991)
  • C04   Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art. 5
                 D.Lgs 124/98)
  • C05   Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi
                 riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art. 6 DM 1.2.1991)
  • C06   Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima
                 dell'apprendimento della lingua parlata (art. 6 DM 1.2.1991, ex art. 7
                 L. 482/68 come mod. dalla L. 68/99)
invalidi - vittime atti terrorismo
  • I48.G  Vittime atti di terrorismo e stragi (L. 206/04) con ivalidità permanente => 80%
  • I48.P  Vittime atti di terrorismo e stragi (L. 206/04) con invalidità inferiore all'80% e
                   familiari delle vittime (a prescindere dal tipo di invalidità)

ESENZIONE PARZIALE PER INVALIDITÀ

Questi assistiti hanno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità. Hanno diritto all'esenzione parziale per invalidità le seguenti categorie:
invalidi di guerra
  • G02  Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8°
                (ex art. 6 DM 1.2.1991)
invalidi per lavoro
  • L03   Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a
                 66% di invalidità  (ex art. 6 DM 1.2.1991)
  • L04   Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 DM 1.2.1991)
invalidi per servizio
  • S03   Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8°  (ex art. 6
                 DM 1.2.1991)
NoteL'invalidità civile è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile e ratificata dalla Commissione Medica del Ministero del Tesoro.
L'invalidità per servizio e di guerra è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità per servizio e di guerra.
L'invalidità per lavoro è certificata dalla Commissione INAIL per l'accertamento dell'invalidità per lavoro.

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