CONTATORE PERSONE

24/10/14

Art. 13 - Prescrizione e trattamento terapeutico -



La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.

Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, **fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso.**

Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad **aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche tenuto conto dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il -beneficio del paziente secondo criteri di equità-. **

Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli EFFETTI dei farmaci, delle loro indicazioni, CONTROINDICAZIONI, interazioni e delle REAZIONI individuali prevedibili, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, NELL'INTERESSE del PAZIENTE, le sue DECISIONI ai dati SCIENTIFICI accreditati o alle EVIDENZE METODOLOGICA MENTE FONDATE.

Sono VIETATE l’adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici NON PROVATI SCIENTIFICAMENTE o NON supportati da adeguata SPERIMENTAZIONE e documentazione clinicoscientifica, nonché di terapie segrete.

In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di SCIENZA e COSCIENZA allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.

La PRESCRIZIONE di FARMACI, sia per indicazioni non previste dalla scheda tecnica sia non ancora autorizzati al commercio, è consentita PURCHÉ la LORO EFFICACIA e TOLLERABILITÀ sia SCIENTIFICAMENTE DOCUMENTATA.

In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il MEDICO si ASSUME la RESPONSABILITÀ della CURA ed è tenuto a MONITORARE gli EFFETTI.

È OBBLIGO del MEDICO segnalare TEMPESTIVAMENTE alle AUTORITARIA COMPETENTI, le REAZIONI AVVERSE EVENTUALMENTE COMPARSE durante un TRATTAMENTO TERAPEUTICO.


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