13/02/23

Delibera AGCOM su telefonia, sconti e utenti con disabilità: novità e problemi



14 Ottobre 2021

L’AGCOM, l’Autorità Garante per la Garanzia nelle Comunicazioni, ha reso oggi disponibile sul proprio sito la nuova delibera n. 290/21/CONS che ridefinisce parzialmente le agevolazioni tariffarie sulla telefonia e sul traffico dati per alcune disabilità. La delibera 290 è stata approvata il 23 settembre scorso dopo la consultazione pubblica di rito.

La delibera detta indicazioni sull’applicazione di sconti e agevolazioni a cui le compagnie telefoniche dovranno rifarsi e che dovranno proporre in modo evidente e accessibile nei propri siti istituzionali.

Vengono confermati gli sconti per sordi, ciechi totali e parziali sulla telefonia fissa e quindi esenzione dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico per i sordi e servizi di accesso ad Internet a consumo con 180 ore di navigazione gratuita per sordi, ciechi totali e parziali.

Sui servizi di rete fissa viene riconosciuta una riduzione del 50% del canone mensile da applicarsi al prezzo base di tutte le offerte flat e semiflat voce e dati e delle offerte di sola navigazione ad Internet, a prescindere dalla tecnologia e dalla velocità di connessione prescelte dal richiedente. Lo sconto oltre ai sordi, ai ciechi totali e parziali è riconosciuto anche agli invalidi con grave limitazione di deambulazione (di cui diremo sotto).

Sui servizi di rete mobile le compagnie telefoniche dovranno prevedere lo sconto del 50% su tre fasce di traffico, una compresa fra 20 e 50 Gigabyte , una maggiore di 50 Gigabyte e una illimitata. I fruitori ammessi sono gli stessi della rete fissa.

Gli operatori telefonici hanno tempo 180 giorni dalla pubblicazione della delibera per rendere disponibili le nuove agevolazioni che comunque decorrono dal 30 aprile 2022.

Chi è escluso e chi è compreso

In precedenza le agevolazioni sulla telefonia e sul traffico dati erano concesse sostanzialmente solo alle persone sorde, ai ciechi totali e parziali. Con la nuova delibera c’è una apertura anche a differenti condizioni, anche se continuano a rimanere esclusi gli ipovedenti gravi, le persone con disabilità intellettiva e relazionale, le persone con altre disabilità che non comportano una grave limitazione della capacità deambulazione.

Quanto poi alla condizione di grave limitazione alla capacità di deambulazione essa deve risultare dal verbale di handicap (legge 104/1992) con lo specifico riferimento all’art. 30, comma 7 della legge 388/2000. È lo stesso riferimento richiesto per poter ottenere le agevolazioni fiscali sui veicoli senza l’obbligo di adattamento. Su tale aspetto si segnala un problema operativo verosimilmente non considerato da AGCOM. Attualmente nei verbali di handicap o di invalidità la dizione annotata e riferita all’articolo 30 della legge 388/2000 è prevalentemente la medesima per le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione e per le persone con disabilità di natura intellettiva di gravità tale da aver generato la concessione dell’indennità di accompagnamento. Il che comporta che, sotto il profilo formale, le due condizioni non siano distinguibili al momento della valutazione formale dei verbali. Inoltre – soprattutto – la stragrande maggioranza dei verbali precedenti al 2012 non riportano affatto quella voce, il che sarà oggetto di ulteriori problemi applicativi formali. Infine un buon numero di verbali anche recenti non recano quella dizione pur trovandosi gli interessati in quella condizione. Tutto lascia supporre che vi saranno disparità applicative e di trattamento. 

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Per completezza: dall’analisi letterale della delibera non sono equipollenti altre annotazioni quali, ad esempio, quella che apre la possibilità di ottenere il contrassegno invalidi (art. 381, DPR 495/1992).


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