CONTATORE PERSONE

13/02/2022

Privacy e controllo dei lavoratori



L'
articolo 41 della Costituzione prevede la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro, purchè esercitata nel rispetto della libertà e dignità umana. Quindi, il datore di lavoro detta le regole per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, che i lavoratori sono tenuti a rispettare, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Di conseguenza il datore di lavoro ha il potere di controllare che l'attività lavorativa dei dipendenti sia eseguita conformemente alle direttive da lui impartite. 

I limiti al potere di controllo del datore di lavoro derivano dal contrapposto diritto dei lavoratori al rispetto della loro riservatezza (anche in considerazione del fatto che parte significativa delle loro relazioni si sviluppano in quell’ambiente), della dignità personale, della libertà di espressione e di comunicazione. Da qui l'esigenza del contemperamento dei diritti contrapposti, e quindi della regolamentazione dei poteri del datore di lavoro, la cui disciplina è principalmente prevista dallo Statuto dei Lavoratori
La normativa prevede un rigoroso divieto dei controlli lesivi dei diritti inviolabili e il tendenziale sfavore per ogni tipo di controllo occulto, divieto attenuato però in presenza di determinate condizioni. 

Con la modernizzazione delle tecniche lavorative e lo sviluppo tecnologico, è ormai possibile l'implementazione di controlli a distanza, estremamente penetranti, nei confronti dei lavoratori, e che possono spingersi fino alla verifica dell’adeguatezza della stessa prestazione lavorativa. Si è reso quindi necessario aggiornare le regole volte alla tutela del lavoratore, contemperando nel frattempo il diritto del datore di lavoro alla tutela dei beni aziendali

 

Principi da rispettare

Il datore di lavoro nell'effettuare i controlli sui lavoratori è obbligato a rispettare i principi in materia di tutela dei dati personali: 
principio di necessitàil controllo deve risultare necessario o indispensabile rispetto ad uno scopo determinato ed avere il carattere dell’eccezionalità, limitato nel tempo e nell'oggetto, mirato e mai massivo; 
principio di finalità: il controllo deve essere finalizzato a garantire la sicurezza o la continuità aziendale, o a prevenire e reprimere illeciti
principio di trasparenza: il datore di lavoro deve informare preventivamente i dipendenti sui limiti di utilizzo degli strumenti e delle sanzioni previste nel caso di violazione di tali limiti; 
principio di proporzionalità: il datore di lavoro deve adottare forme di controllo strettamente proporzionate e non eccedenti lo scopo della verifica; 
principio di sicurezza: i dati raccolti devono essere protetti in modo adeguato. 

Quindi, nel trattare dati dei dipendenti, il datore di lavoro deve tenere ben presenti i diritti fondamentali dei lavoratori, e individuare correttamente la base giuridica di tale trattamento: 
- adempimento di obblighi derivanti da un contratto di lavoro; 
- adempimento di obbligazioni previste dalla legge; 
legittimo interesse del datore di lavoro (nel qual caso occorre valutare preventivamente se il trattamento sia necessario e proporzionato per il perseguimento di una legittima finalità, redigendo eventualmente la valutazione di impatto e il datore è sempre tenuto ad assicurare ai dipendenti il diritto di opporsi al trattamento)

 

Articolo 88 GDPR

L'art. 88 del regolamento europeo stabilisce che gli Stati possono emanare regole particolari atte a garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti durante i trattamenti dei dati nel contesto del rapporto di lavoro.
Questo può avvenire tramite accordi collettivi o disposizioni legislative.
Il GDPR prevede, quindi, che le attività di controllo del lavoratore siano svolte in un contesto di trasparenza e di adeguata protezione dei dati personali. 

Il controllo del datore di lavoro, e in genere il trattamento di dati del lavoratore, può, infatti, avvenire in una molteplicità di fasi:
valutazione candidati e assunzione, valutazione delle prestazioni lavorative, pianificazione ed organizzazione della prestazione lavorativa, salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, protezione dei beni del dipendente, conclusione del rapporto di lavoro. 

 

Strumenti di lavoro e strumenti di controllo

In Italia la regolamentazione in materia è dettata dal D. Lgs n. 151 del 14 settembre del 2015 (Jobs Act) che ha riscritto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Il Jobs Act ha stabilito un regime diverso a seconda del tipo di strumento:
strumenti che consentono il controllo del lavoratore (es. videosorveglianza); 
strumenti di lavoro (personal computer, smartphone).
La revisione della disciplina dei controlli sui lavoratori ha tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e delle esigenze produttive e organizzative dell'impresa.

L'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è di norma vietata, a meno che non ricorrano due condizioni: 
esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale
- preventivo accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione amministrativa (Direzione territoriale del lavoro, qui il modulo per la richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza) che non possono essere sostituiti dal consenso dei lavoratori (Corte di cassazione, sez. III penale, sentenza 17 gennaio 2020, n. 1733). 

In caso di modifica della titolarità dell'impresa non è necessario procedere ad una nuova autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione dei nuovi assetti proprietari, purché ovviamente l'impianto di sorveglianza non sia stato modificato nella struttura o nella finalità (INL nota 1881 del 15 febbraio 2019). 

Al fine di ridurre gli oneri burocratici, oggi è possibile, per le imprese con più sedi dislocate sul territorio, ricorrere alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative e in seconda battuta al Ministero del Lavoro, invece di dover trovare accordi con ogni singola rappresentanza sindacale. E' importante tenere presente che l'accordo sindacale o l'autorizzazione amministrativa devono precedere l'installazione dell'impianto, non solo la messa in funzione (Cass. Penale n. 4331/2014), per cui se l'impianto è installato prima dell'accordo si è in violazione delle norme (art. 38 L. 300/1970), anche nel caso in cui i dipendenti siano stati correttamente informati. Il divieto di installazione di telecamere in assenza di accordo vale, quindi, anche per le telecamere "finte", montate al solo scopo dissuasivo e che non registrano dati. 

La novità della riforma è data dal secondo comma dell'articolo 4, il quale prevede che le garanzie non si applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (es. smartphone, tablet, personal computer), e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. In tali casi l'installazione non richiede alcun accordo sindacale.
L’eccezione è limitata agli strumenti che
immediatamente servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate”. Il Ministero del Lavoro, con nota del 18 giugno 2015, ha stabilito che nel momento in cui lo strumento viene modificato (ad esempio, con l’aggiunta di software di localizzazione), non si considera più rientrante nella categoria.
La definizione è comunque foriera di dubbi.
Ad esempio, il GPS installato sull’auto aziendale potrebbe essere considerato servente rispetto alle mansioni assegnate (nel caso in cui il datore di lavoro utilizza il GPS per stabilire quale team è più vicino al luogo dove occorre l’intervento) ma nel contempo potrebbe essere utilizzato per controllare il lavoratore stesso (dal GPS si può ricavare che il team è fuori zona senza giustificazione). 

Infine, il comma 3 stabilisce che le informazioni raccolte tramite gli strumenti di cui al comma 1 e 2, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli (in tale ottica l'identità degli eventuali amministratori di sistema deve essere portata a conoscenza dei lavoratori, se trattano dati dei lavoratori). Ovviamente per “fini” si intendono ricompresi anche i fini tipicamente disciplinari. 
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in base al principio di trasparenza, occorre informare i lavoratori circa l'esistenza e le modalità d'uso degli strumenti di controllo, con riferimento alla finalità e alle modalità del trattamento dei dati, alla natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati, alle conseguenze di un eventuale rifiuto, ai soggetti cui tali dati possono essere comunicati e ai responsabili aziendali del trattamento dei dati, nonché dei diritti dei lavoratori. In caso contrario i dati non possono essere utilizzati a nessun fine. 

Mail aziendale

Il datore di lavoro (o il suo delegato) deve poter accedere in qualsiasi momento alla casella di posta elettronica aziendale in uso al dipendente. La casella aziendale, infatti, è uno strumento di lavoro. L'accesso del datore di lavoro è legittimato anche dalla necessità della continuità aziendale, ad esempio nel caso in cui il lavoratore sia in malattia. La riconducibilità della casella all'azienda permette di escludere la sussistenza del reato di violazione dell'altrui corrispondenza (art. 616 c.p.) per mancanza dell'altruità.   

 

Lavoro a domicilio e BYOD

Oggi è sempre più frequente che almeno parte del lavoro venga svolto a domicilio, cosa che però può rappresentare un rischio addizionale per il datore di lavoro.

Questa modalità di lavoro spesso si accompagna all'uso autorizzato dei propri dispositivi da parte del dipendente (BYOD=bring your own device), In questi casi il rischio è aumentato, perché il datore di lavoro deve autorizzare l'accesso alla rete informativa aziendale, e il dipendente può archiviare dati aziendali sul proprio dispositivo. Ciò comporta il rischio che in caso di licenziamento del dipendente sia più complicato recuperare i dati contenuti sul dispositivo, come pure il rischio di perdita dei dati in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Non solo, potrebbero sorgere problemi anche nel caso di malfunzionamenti del dispositivo, se il dipendente lo porta in riparazione presso un'azienda che, in teoria, potrebbe estrarre i dati aziendali dal dispositivo. 

  

Linee guida

Le linee guida del Garante per posta elettronica ed Internet precisano gli elementi oggetto dell'informativa preventiva. Il provvedimento in materia di videosorveglianza detta le regole per tali sistemi, obbligando il datore di lavoro all'adeguata segnalazione dei luoghi videosorvegliati, alla conservazione limitata dei dati (di regola 24 ore), nonchè a permette l'accesso ai dati ai lavoratori. 

  

Utilizzo delle riprese in giudizio

La Corte di Cassazione (sentenza n. 4367/2018) ha stabilito che sono utilizzabili in sede giudiziale le riprese effettuate con telecamere all'interno del luogo di lavoro. Le immagini servono al datore di lavoro per esercitare un controllo sul patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei dipendenti, e le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale. Per cui non esiste alcun divieto di utilizzo di tali riprese quali prove in un processo penale.  

 

Lavoratori domestici

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolare dell'8 febbraio 2017) ha chiarito che i limiti e i divieti di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori non si applicano al lavoro domestico, per cui un privato che installa telecamere all'interno della sua casa non avrà dette limitazioni nel caso si avvalga di lavoratori come colf, badanti, ecc... Ovviamente dovrà sempre fornire l'informativa e informare della presenza delle telecamere. 

 

Casi pratici

Il WP29 ha individuato una serie di trattamenti basati sui legittimi interessi, che possono presentare rischi: 

1) Trattamento dei dati dei candidati pubblicati sui social network. 
Un problema noto riguarda la possibilità di utilizzare, ai fini dell'assunzione di lavoratori, informazioni pubbliche, quali quelle estratte dai profili dei social network. L'accesso, e quindi l'estrazione di dati dai profili deve comunque essere giustificato da una base legale, i dati possono essere trattati solo se i profili sono utilizzati per finalità lavorative, inoltre il candidato deve essere informato del controllo anche tramite indicazione nell'annuncio di lavoro. 

2) Trattamento dei dati dei lavoratori pubblicati sui social network. 
Tale controllo potrebbe rendersi utile, ad esempio, se il datore di lavoro ha inserito clausole di non concorrenza precisando che effettuerà controlli sul rispetto delle dette clausole anche accedendo ai profili social. I dati possono essere trattati solo se i profili sono utilizzati per finalità lavorative e se non vi sono altre modalità per la finalità del trattamento.   

3) Monitoraggio della strumentazione informatica dei lavoratori (mail, telefonate, navigazione Internet, ricerche online)
Se forniti dall’azienda (es. la casella di posta elettronica) gli strumenti elettronici sono dotazioni aziendali e quindi controllabili dal datore ed inutilizzabili a fini personali. Tale monitoraggio deve essere limitato sia nel tempo che per tipologia. Inoltre le misure di sicurezza relative ai dispositivi da remoto, quali il monitoraggio dei movimenti del mouse, l'utilizzo di webcam o di tecnologie di screen capture, sono considerate illegittime. Di contro, la mail privata del dipendente, in quanto è dato personale ed è uno strumento identificativo, non è mai controllabile dall’azienda anche se utilizzata dal luogo di lavoro. In tal senso alcune aziende installano un terminale Internet liberamente accessibile in modo che i dipendenti possano utilizzarlo per l'uso della propria posta personale, senza essere soggetti al controllo del datore di lavoro.
La navigazione in Internet tramite gli strumenti aziendali
può essere limitata o vietata purché non sussista un trattamento illecito dei dati dei lavoratori. Quindi, possono essere applicati appositi filtri per impedire gli accessi a determinati siti, ma i sistemi devono essere configurati in modo da cancellare periodicamente i dati personali (accessi ai siti). Un monitoraggio sistematico della navigazione su Internet dei lavoratori deve ritenersi illecito. 

4) Mobile Device Management: occorre una valutazione di impatto al fine di verificare la necessità del trattamento rispetto alla finalità, e i dipendenti devono essere adeguatamente informati del controllo; 

5) Wearable Devices: i dati raccolti da strumenti di monitoraggio dell'attività fisica della persona possono essere trattati solo dagli interessati ed eventualmente dal  fornitore del servizio, ma non da parte del datore di lavoro; 

6) Rilevazione della presenza dei lavoratori: alcuni strumenti possono comportare l'indiretto monitoraggio della presenza e dell'attività dei lavoratori sul luogo di lavoro, tali trattamenti sono legittimi in quanto finalizzati a tutelare la perdita o la sottrazione di informazioni aziendali riservate, occorre però adeguata informativa; 

7) Trattamenti di dati mediante sistemi di videosorveglianza: il video monitoraggio dei lavoratori è considerato illecito in quanto sproporzionato rispetto alla tutela dei diritti degli interessati; 

8) Geolocalizzazione dei veicoli: Il trattamento dei dati di geolocalizzazione dei veicoli aziendali è legittimo per la tutela della sicurezza dei veicoli e dei lavoratori, o anche per la pianificazione in tempo reale dell'attività lavorativa. Illecita è la geolocalizzazione nel caso in cui i veicoli aziendali possano essere usati anche per finalità private. Il dipendente deve poter disabilitare il monitoraggio nel momento in cui svolge un'attività di natura personale con l'auto aziendale (questo nell'ambito di un servizio di comodato previsto da molti contratti di lavoro). Quindi è utile applicare un'informativa all'intero del veicolo, ben leggibile, che ricordi al dipendente l'esistenza del dispositivo di monitoraggio e le modalità di blocco temporaneo.  

9) Trasferimento dei dati personali dei lavoratori a terzi: il trasferimento dei dati agli utenti finali è ammesso solo se fondato su un legittimo interesse del titolare, nel caso in cui siano comunicati tra società del medesimo gruppo si richiamano i principi previsti dal GDPR. 

Altri casi: 

Controllo degli accessi dei lavoratori: il controllo degli accessi dei lavoratori è possibile, ma occorre che sia realizzato con misure proporzionate.
In particolare non è valido il consenso come base giuridica, e nel caso di utilizzo di sistemi biometrici occorre che sussista la necessità di un controllo così intrusivo piuttosto che con mezzi differenti. 

 CONTINUA:  https://protezionedatipersonali.it/privacy-controllo-lavoratori



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12/02/2022

“Vaccini, eccesso di rischio"

 

“Vaccini, eccesso di rischio di miocardite sotto i 40 anni”: l’ammissione nel report Aifa


Alla fine, il rapporto sugli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid ha fatto capolino, dopo che in parecchi avevano iniziato a perdere le speranze. Con l’Aifa che, in un crescente imbarazzo, continuava a tacere circa la mancata pubblicazione di aggiornamenti. O meglio, stando a quanto rivelato da Antonio Grizzuti sulle pagine della Verità, l’Agenzia si era limitata a spedire il documento all’Ema, il suo corrispettivo europeo, con il grottesco risultato che all’estero ne sapevano, di fatto, più di noi.
Dopo tanta insistenza, la relazione sulla sicurezza dei vaccini infine è stata resa nota e messa a disposizione della stampa. Il contenuto? Dall’inizio della campagna vaccinale alla fine del 2021, “le segnalazioni di sospetto evento avverso” successive all’inoculazione dei farmaci anti-Covid sono state poco meno di 118.000, a fronte di una somministrazione complessiva di 108 milioni di dosi. Secondo l’Aifa, dunque, si tratterebbe di una percentuale molto bassa, considerando anche che di questi casi, alcuni sono in realtà legati a sintomi non allarmanti. Ma le cose stanno davvero così?

CONTINUA:

https://www.ilparagone.it/attualita/vaccini-eccesso-di-rischio-di-miocardite-sotto-i-40-anni-lammissione-nel-report-aifa/?fbclid=IwAR27bstIWSgLnxivCRIcmY-WCuMDwYr8FrYZyH1evsBsB-2M7QbyIlg30BA



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DA ASCOLTARE molto bene e poi RICOLLEGARSI AL LINK SOTTOSTANTE



  SECONDO LINK DA LEGGERE https://laccsvivistadasam.blogspot.com/2022/02/ritirato-pubblicato-il-17-marzo-2006.html?spref=fb&fbclid=IwAR1XJjPI2bFvo2qnXRYVhjMUCJqjDLF-wblINDX6HkOLPhxKDviJEmqJR-w

Ritirato - ( Pubblicato il: 17 marzo 2006)

Ritirato dal commercio vaccino anti morbillo-parotite-rosolia Morupar


L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto, in via cautelativa, il ritiro dal commercio del vaccino trivalente “Morupar” impiegato per la profilassi di morbillo, parotite e rosolia.

Tale provvedimento si è reso necessario in seguito ad attenta revisione dei dati di farmacovigilanza, disposta dall’Aifa, che ha evidenziato un maggior numero di reazioni avverse immediate di tipo allergico conseguenti a somministrazione del Morupar rispetto a quanto registrato a seguito dell’impiego degli altri due analoghi vaccini in commercio in Italia (MMRII e Priorix).

Pur essendo rare le reazioni gravi, che rientrano comunque nel range previsto dall’OMS e descritto in letteratura scientifica, l’Agenzia Italiana del Farmaco considerata la disponibilità di specialità medicinali analoghe dotate di un maggior profilo di sicurezza ha ritenuto, a tutela della salute dei cittadini, di disporre il provvedimento di ritiro dal commercio. PDF: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/241024/cs27.pdf


E’ importante sottolineare che la campagna vaccinale per l’eliminazione del morbillo, della parotite e della rosolia - che rappresentando un rilevante obiettivo di sanità pubblica vede l’impegno congiunto dell’Agenzia Italiana del Farmaco, del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità - potrà proseguire regolarmente e in sicurezza con il ricorso alle altre specialità in commercio.

Al fine di fornire agli operatori sanitari e al pubblico informazioni e raccomandazioni più dettagliate, volte a dirimere eventuali dubbi sui comportamenti da adottare, l’Aifa ha predisposto una Nota informativa importante e una serie di Domande e Risposte (FAQ) che saranno oggi stesso pubblicate su www.agenziafarmaco.it nella sezione Registrazione e Farmacovigilanza ed ha messo a disposizione il numero verde Farmaci-line: 800-571661.

( Pubblicato il: 17 marzo 2006)

CONTINUA: 

https://www.aifa.gov.it/-/ritirato-dal-commercio-vaccino-anti-morbillo-parotite-rosolia-morupar#:~:text=Aggregatore%20Risorse-,Ritirato%20dal%20commercio%20vaccino%20anti%20morbillo%2Dparotite%2Drosolia%20Morupar,di%20morbillo%2C%20parotite%20e%20rosolia


Perché le persone continuano ad avere cattive abitudini per la Salute?!?

RIUNIONE SU ZOOM .Introduzione alla Medicina Quantistica E.......

ecco il webinar
di domattina, ora 9.30,

ma cominciamo sempre con rispondere alle domande dei pazienti, o dubbi sull'incontro precedente:   "Introduzione alla Medicina Quantistica"   

Un nuovo sguardo sulla medicina accademica,
l’evoluzione dell’arte medica,

fino alla medicina naturale:
Ritorno al futuro

passando per la Medicina Quantistica:
una realtà che è sempre più difficile e oneroso disconoscere

1) Antropobiologia dell’essere umano, fra salute e malattia, e l’evoluzione delle relazioni di aiuto (dr. Fabio Cerboni)

2) Comprendere meglio la Medicina Quantistica attraverso la Fisica Quantistica (Per. Ch. Andrea Del Giudice)

3) Un aiuto semplice ed efficace dalla medicina quantistica  …. ( Nat Barbara Rapisardi)

4) Domande e osservazioni

https://us02web.zoom.us/j/2507771111#success


ID riunione: 250 777 1111
Passcode: 12345

 

EXACTLY

La scelta di vaccinarsi deve essere una scelta libera, informata e consapevole  che ciascuno può fare in piena libertà

e  non possono essere imposti come obbligo 
visto che la loro efficacia
e la loro sicurezza è ancora in fase di sperimentazione
 

CIT Rita Tassinari


io ci aggiungo:
POI FOSSE UN VACCINO....maaaaaaaaaaaaaaaa sono come INFORMAZIONI dal bugiardino
<#Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza>

CHI SONO CHE FANNO: I fact-checker - fact-checking

Si impegniamo a limitare la diffusione della disinformazione su Facebook e Instagram. In molti Paesi e aree geografiche lavoriamo con organizzazioni di fact-checking indipendenti, certificate dalla rete indipendente International Fact-Checking Network (IFCN), per identificare, controllare e prendere provvedimenti in relazione ai contenuti che favoriscono la disinformazione. Scopri di più sulle nostre partnership qui, mentre trovi di seguito i dettagli del nostro programma.

Lo scopo principale del programma di fact-checking consiste nell'individuare e combattere contenuti virali che diffondono disinformazione, in particolare bufale evidenti e prive di qualsiasi fondamento. I partner di fact-checking danno priorità alle affermazioni comprovatamente false, in special modo a quelle relative a notizie attuali o di tendenza e di maggiore importanza per la persona media.

Non danno priorità, invece, alle informazioni irrilevanti o contenenti piccole imprecisioni. Inoltre, il programma non intende interferire con libertà di espressione, opinioni, dibattiti, contenuti chiaramente satirici o umoristici o controversie commerciali.

Come funziona il programma

Il programma include diversi passaggi chiave:

  • Rileviamo le notizie false: identifichiamo potenziali contenuti di disinformazione usando segnali come il feedback delle persone su Facebook e li inviamo ai fact-checker. È possibile che questi ultimi identifichino contenuti da controllare in modo autonomo.
  • Controlliamo i contenuti: i fact-checker si occupano di controllare i contenuti, verificare i fatti e valutarne l'accuratezza. Questa procedura avviene indipendentemente da Facebook e include la consultazione di fonti e dati pubblici, la verifica di video e immagini e molto altro.
  • Contrassegniamo in modo chiaro i contenuti di disinformazione e informiamo gli utenti: applichiamo un'etichetta ai contenuti controllati in modo che le persone dispongano di maggiore contesto. Inviamo inoltre una notifica alle persone che provano a condividere tali contenuti o che lo hanno già fatto in passato.
  • Rendiamo i contenuti con disinformazione visibili a meno persone: una volta etichettato come Falso, Alterato o Parzialmente falso, questo tipo di contenuti sarà mostrato più in basso nella sezione Notizie, sarà escluso dalla sezione Esplora su Instagram e messo meno in evidenza nel feed e nelle Storie. In questo modo, il numero di persone che lo vedono è notevolmente ridotto. Rifiutiamo inoltre le inserzioni con contenuti valutati dai fact-checker.
  • Prendiamo provvedimenti contro i trasgressori recidivi: le Pagine, i gruppi, gli account e i siti web che condividono ripetutamente disinformazione saranno soggetti a limitazioni, tra cui la riduzione della loro diffusione. Ciò include contenuti classificati come falsi o alterati dai partner di fact-checking, i contenuti quasi identici smentiti e valutati come falsi o alterati e i contenuti che non rispettano le nostre normative relative alla disinformazione su COVID e vaccini. È anche possibile che i trasgressori recidivi perdano la possibilità di monetizzare, pubblicizzare i contenuti e registrarsi come Pagina di notizie per un determinato periodo di tempo.



    NON SOLO SU FB MA ANCHE DA ALTRE PARTI: 

    https://www.giornalettismo.com/bloccare-i-fact-checkers-su-facebook-tutorial/


    COMUNQUE:

    Su Facebook tuttavia esiste un modo per essere un po’ più “liberi” dalla morsa di questi fact checker, ovvero quella di bloccarli. Questi “portatori unici di verità” sono infatti dei contatti veri e propri che hanno l’autorizzazione di controllare tutti gli utenti che pubblicano notizie che vanno in contrasto con quella dei governi. Ogni volta che pubblichi qualcosa che contena ad esempio la parola “virus“, “pandemia“, “vaccino“, “Covid-19” e simili, a questi fact checker suona la campanellina e subito entrano nel tuo profilo per vedere cosa hai pubblicato. 

    Per impedire che questi fact checker si facciano i fatti tuoi li dovrai quindi bloccare uno ad uno.

    Un consiglio

    In questo articolo vedremo come bloccare i Fact Checker sia dal PC (desktop) che dall’app mobile (smartphone e tablet). I metodi sono molto simili tra loro ma ti consiglio di farlo dalle applicazioni perché una volta aperto l’elenco dei personaggi da bloccare, potrai farlo senza dover cliccare ogni volta invio per visualizzare l’elenco. Dal PC questa operazione è più lenta proprio perché dopo ogni singolo blocco, dovrai ricliccare su Invio per vederlo nuovamente.

    Come bloccare i Fact Chekcker di Facebook
    Dal PC
    • Entra nella tua Home di Facebook e clicca in alto a destra sul triangolino blu con la punta rivolta verso il basso.
    • Clicca su Impostazioni e privacy.






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“Ecco perché molti morti si potevano evitare”. L’accusa della Gismondo è...


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GIUDICI PRO SPERANZA

COVID, GIUDICI PRO SPERANZA:

NEGANO

EFFICACIA CURE DOMICILIARI! Vitamina D e Cortisone “

Bocciati’ dal Consiglio di Stato..

Nel giorno in cui tutta l’attenzione dei media era concentrata sulla misteriosa morte del professor Luc Montagnier, annunciata da France Soir ma non confermata da altre fonti, è passata quasi in secondo piano la “tremenda” sentenza con cui i giudici del Consiglio di Stato pur di dar ragione al Ministero della Salute retto da Roberto Speranza ed all’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) si sono spinti a negare evidenze scientifiche inoppugnabili quali l’efficacia della vitamina D e del cortisone nelle cure domiciliari dei pazienti affetti da Covid-19.

Ecco il dispositivo della sentenza di mercoledì 9 febbraio 2022 del Consiglio di Stato sul ricorso da parte del Ministero della Salute contro la sentenza del Tar Lazio n.419 del 15 gennaio 2022 che aveva accolto il ricorso del Comitato Cure Domiciliari dell’avvocato Erich Grimaldi.

CONTINUA:

https://www.databaseitalia.it/covid-giudici-pro-speranza-negano-efficacia-cure-domiciliari-vitamina-d-e-cortisone-bocciati-dal-consiglio-di-stato/



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11/02/2022

IL RUMORE DEL MARE (trailer)

“Molti scienziati commettono l’errore di rifiutare quello che non capiscono” L. Montagnier




TV e quotidiani nazionali francesi hanno così taciuto per ore la scomparsa dell’89enne scienziato, improvvisandosi incapaci di verificare la notizia “antipatica”. Perché riguardante il premio Nobel per la Medicina (2008) che dall’aprile 2020 fino a pochi giorni fa in Italia e Lussemburgo ha ribaltato la narrazione di mainstream sull’origine naturale del virus della pandemia e sull’efficacia e sicurezza dei “vaccini antiCovid” allertando il mondo intero sul rischio prioni e malattie degenerative neurocerebrali, puntualmente confermato da una nostra inchiesta basata su 5 ricerche scientifiche.


I giornalisti che ogni anno festeggiano la presa della Bastiglia, le ghigliottinate a gogo dei sanculotti giacobini armati dalla Massoneria nei confronti degli aristocratici, triplamente colpevoli perché ricchi, nobili e cristiani di discendenza, e l’inno marsigliese “Liberté, égalité, fraternité” sono stati maestri sadici della discriminazione contro Montagnier, per non rendergli la giusta fama e non celebrare lo scoop dello storico quotidiano France Soir che aveva fatto cassa di risonanza alle sue scomode quanto veraci tesi scientifiche sull’emergenza da Covid-19 e connessa gestione politica-sanitaria fallimentare: oggi palese agli occhi di tutti.

Per una sinistra “coincidenza” l’articolo più letto del sito Gospa News che ho fondato e dirigo “Vaccinare durante una pandemia è un’ara di distruzione di massa” aveva in copertina le foto del professor Montagnier e del biologo Franco Trinca: mentre martedì 8 febbraio si celebrava il funerale di quest’ultimo spirava anche il più anziano ricercatore francese.

Questa razza di pennivendoli al soldo di Bill Gates, che esalta medici e governi al soldo delle Big Pharma con la nobile missione di vendere vaccini, non sono stati minimamente “fraterni” nei confronti del professor Luc, non sono stati minimamente “uguali” verso lo scienziato capace di scoprire il virus dell’HIV, l’immunodeficienza prodroma dell’AIDS, ma anche di trovarne tracce dentro il SARS-Cov-2, e ancor meno sono stati “liberi” dai pregiudizi che hanno anchilosato le loro già bacate menti e le loro mani unte di vil denaro.


Montagnier, maestoso esempio di fortezza, intelligenza, scienza e sapienza, carismi dello Spirito Sato infusi nel suo animo agnostico ma gravido di bontà e carità, ebbe anche l’umiltà d’inchinarsi dinnanzi al per lui inspiegabile fenomeno delle guarigioni miracolose di Lourdes pronunciando una frase che scegliamo come suo epitaffio: “Molti scienziati commettono l’errore di rifiutare quello che non capiscono”.

 CONTINUATE LA VOSTRA LETTURA QUI:

MORTE DI MONTAGNIER: Suicidio del Giornalismo di Mainstream



https://www.databaseitalia.it/morte-di-montagnier-suicidio-del-giornalismo-di-mainstream/

  E  IO CI AGGIUNGO: 


...ti ringrazio

di essere venuto in Italia per portarci la TUA LUCE LA TUA FORZA LA SCIENZA QUELLA VERA non quella che abbiamo qui con questi 4 gatti TELEVISIVI...
grazie per aver appoggiato la Lotta contro il Sistema Colluso che ci sta danneggiando ogni giorno nascondendo la Verità sotto il tappeto del Parlamento...
grazie per aver fatto ASCOLTARE
A TUTTA L' ITALIA LA VERITÀ CHE C È DIETRO IL FARMACO CHE STANNO INOCULANDO A TUTTO IL MONDO a GIOVANI E VECCHI...
CARO DOC PROF AMICO..
GRAZIE PER AVER DONATO ANCHE A NOI PARTE DEL TUO CUORE...
-Stefania Melis



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10/02/2022

Trigemino e....

Tutti hanno dolore?
così intenso che ti fa irrigidire tutti i muscoli,
così intenso da volerti strappare la faccia 
che ti fa tremare e non essere in grado di rilassarti
che provoca una nebbia cerebrale sostanziale e continua
... che ti fa perdere i contatti con la famiglia e gli amici, smetti di dedicarti ai tuoi hobby, ti godi le piccole cose come gli appuntamenti per la cena, andare al cinema, lo shopping o le cose grandi come i viaggi o il giorno del tuo matrimonio.
...che cambia ogni aspetto della tua vita, dal momento in cui ti svegli, a patto che tu sia riuscito a dormire con tanto dolore, al momento di addormentarti.
...che devi imparare a conviverci in ogni momento perché non esiste un trattamento efficace né una cura
...che non sei più e non sarai mai più la persona che eri senza dolore.
... che questo dolore ora è una parte di te perché è costantemente con te... qualunque cosa tu faccia.
È davvero questo il dolore che tutti provano a volte?
ANCHE SE FOSSE, NON L'HO QUALCHE VOLTE, L'HO
TUTTO IL TEMPO!
QUESTO E' IL DOLORE DELLA NEUROPATIA TRIGEMINALE
...no, a volte NON tutti hanno questo dolore!


 

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Discorsi...IMPORTANTI


"Nonna, come si affronta il dolore?"
"Con le mani, tesoro. Se lo fai con la mente il dolore invece di ammorbidirsi, s'indurisce ancora di più."
"Con le mani nonna?"
"Si. Le nostre mani sono le antenne della nostra anima. Se le fai muovere cucendo, cucinando, dipingendo, suonando o sprofondandole nella terra invii segnali di cura alla parte più profonda di te. E la tua anima si rasserena perché le stai dando attenzione. Così non ha più bisogno di inviarti dolore per farsi notare."
"Davvero le mani sono così importanti?"
"Si, bambina mia. Pensa ai neonati: loro iniziano a conoscere il mondo grazie al tocco delle loro manine. Se guardi le mani dei vecchi ti parlano della loro vita più di qualsiasi altra parte del corpo. Tutto ciò che è fatto a mano si dice che è fatto con il cuore. Perché è davvero così: mani e cuore sono connessi. I massaggiatori lo sanno bene: quando toccano il corpo di un'altra persona con le loro mani creano una connessione profonda. E' proprio da questa connessione che arriva la guarigione. Pensa agli innamorati: quando le loro mani si sfiorano fanno l'amore nel modo più sublime."
"Le mie mani nonna... da quanto tempo non le uso così!"
"Muovile tesoro mio, inizia a creare con loro e tutto dentro di te si muoverà. Il dolore non passerà. Ma si trasformerà nel più bel capolavoro. E non farà più male. Perché sarai riuscita a ricamarne l'essenza."1q1

Elena Bernabè

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Magrini (Aifa):.......

‘Non ci sarà quarta dose ma verso un richiamo annuale’.

(ANSAIl quarto vaccino, “non sarà una 4/a dose ma un richiamo, speriamo annuale” e “dovremo fraternizzare anche quello”.

Così Magrini, direttore generale dell’Aifa, ad Elisir, su Rai Tre.

“L’efficacia di questi vaccini – ha detto – è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti così in fretta, che il dato degli studi sia stato del 95% di efficacia e che sia stato confermato nel 1° trimestre di utilizzo reale. C’è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia anche per una variante che l’ha parzialmente ridotta”. La comunità scientifica, “ne ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque”. 

“Novavax è in arrivo, dovrebbe arrivare il 24 di questo mese e essere disponibile. E’ un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali. Sarà una piccola integrazione rispetto agli altri vaccini a mRna. Alcuni che sembrano preferirlo, quindi Novavax sarà presto un’opzione per un milione o due di persone che vogliono comunque vaccinarsi”, ha affermato Magrini, commentando i dati del rapporto sui vaccini presentato ieri. “Mentre Valneva”, ha aggiunto, “è un vaccino ancor più classico e con una tecnologia più vecchia, si tratta di un vaccino inattivato che arriverà ancora più avanti”. In qualsiasi caso, quelli a mRna “si sono rivelati i vaccini più efficaci” e “su cui non c’è da avere nessun dubbio rispetto a interferenze geniche, genetiche”.


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