CONTATORE PERSONE

15/04/14

PERMESSI ART. 33 LEGGE 104/92



La persona disabile che lavora necessita più degli altri lavoratori di attenzioni particolari per il
mantenimento della propria salute; per questa ragione la legge 104/92 all’art.33 prevede alcune
agevolazioni sia per il lavoratore disabile sia per il familiare.

Cosa sono:
permessi da lavoro retribuiti fruibili con 2 ore giornaliere oppure con tre giorni mensili.
Chi ne ha diritto:
possono usufruire di questi permessi, il lavoratore disabile in possesso di certificato di handicap grave, il
genitore di bambino disabile sempre in possesso di certificato di handicap grave, il coniuge della persona
disabile ed i parenti ed affini in mancanza dei genitori. Per un approfondimento degli aventi diritto è
possibile consultare il sito www.handylex.org oppure rivolgersi all’ufficio disabili del sindacato.

Come fare:
i moduli di richiesta vanno richiesti all'Istituto previdenziale di riferimento e al datore di lavoro, compilando
uno specifico modulo e allegando il certificato di handicap con connotazione di gravità oltre ad altre
eventuali autocertificazioni quando richieste. Annualmente viene richiesto il rinnovo della domanda per la
fruizione permessi.
L'INPS presso il proprio sito www.inps.it (sezione "Moduli"), oltre che presso tutte le sedi periferiche,
garantisce ai propri assicurati la disponibilità dei moduli necessari alla richiesta dei permessi e dei congedi
lavorativi.

Permessi mensili e giornalieri:
il modulo Hand 1 è riservato ai genitori o affidatari di minori. Il modulo Hand 2 è rivolto ai genitori e familiari
di portatori di handicap maggiorenni. Il modulo Hand 3 riguarda i disabili con handicap grave che lavorano.

CONGEDO BIENNALE (salvo modifiche)
La Legge 388/2000 stabilisce l'opportunità, per i genitori, coniuge, fratelli e sorelle di persone con handicap 
grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. 
 
Cosa sono: 
permessi da lavoro retribuiti fruibili in modo continuativo o frazionato. L'articolo 42, comma 5 del Decreto 
Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità 
corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. 
 
Chi ne ha diritto: 
possono usufruire di questi permessi, il genitore, il coniuge, il fratello o sorella di persona disabile in 
possesso di certificato di handicap grave. Per un approfondimento degli aventi diritto è possibile consultare 
il sito www. Handylex.org oppure rivolgersi all’ufficio disabili del sindacato.
CONTRIBUTI FIGURATIVI 
La persona disabile e/o il familiare che usufruisce di permessi lavorativi in base all’art.33 della Legge 
104/92 ha diritto di contributi figurativi che non modificano i requisiti di anzianità contributiva a fini 
pensionistici 
 
Cosa sono: 
La Legge 8 marzo 2000, n. 53 ha chiarito che i permessi sono anche coperti da contribuzione figurativa, cioè 
dai versamenti utili per il raggiungimento del diritto alla pensione. 


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