Il 21 marzo 2022 a Berlino ha avuto luogo una audizione pubblica di esperti in tema di ‘vaccinazione obbligatoria’.
La notizia è stata divulgata in Italia dagli Avv. Mauro Sandri e Giulio Marini durante una diretta del 14 aprile 2022.
L’iniziativa è stata voluta da KRiStA, una rete di giudici e pubblici ministeri critici rispetto alla deriva antidemocratica cui assistiamo dall’avvento della malattia da Covid19[1].
I giuristi tedeschi rilevano in un documento una sostanziale incompatibilità tra la Legge, i fondamenti vincolanti del diritto internazionale e l’ipotesi di rendere obbligatoria la ‘vaccinazione’ contro il Covid19.
In particolare il documento focalizza fin dal principio un tema che per KRiStA non è stato sufficientemente approfondito ossia “(…)il fatto che lo Stato uccida deliberatamente le persone attraverso la vaccinazione obbligatoria – anche se in numero esiguo rispetto al totale delle persone vaccinate”. Un fatto incompatibile con la dignità umana e la Legge fondamentale.
Si ravvede in particolare la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
I giuristi entrano, quindi, nel merito delle violazioni, esaminano il tema della violazione del diritto alla vita e affermano: “La vaccinazione causa inevitabilmente anche la morte umana come effetto collaterale. I decessi ora sono stati registrati in gran numero. Il numero di ulteriori segnalazioni di sospette ricadute è allarmante. Nel suo rapporto del 27 febbraio 2022 (sicherheitsbericht-27-12-20-bis-31-12-21), dal 27.12.2020 al 31 dicembre 2021, il Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ha registrato 2.255 casi sospetti di esito fatale della vaccinazione”.
Dunque i giuristi non usano mezzi termini e chiariscono: “Per dirla in poche parole da un punto di vista legale: ordinando la vaccinazione obbligatoria, lo Stato sta uccidendo intenzionalmente delle persone”.
Da un punto di vista giuridico per gli esperti tedeschi è irrilevante che al momento dell’ordinanza non sia ancora chiaro chi sarà interessato dagli eventi avversi: si tratta, comunque, di un tentativo di omicidio perché sussiste il ‘dolus eventuale’, il caso in cui chi agisce (il Governo o chi spinge all’obbligo) considera possibile – seppur remota e spiacevole – la morte di una persona ma accetta ugualmente l’eventualità per raggiungere un altro obiettivo. In questo caso, osservano i giuristi, le vittime non sono possibili ma certe.
Dunque queste considerazioni contrastano con l’escalation retorica nei confronti di chi non si è sottoposto al siero Covid e con il tentativo di fare di queste persone un mero oggetto dell’azione statale reificandole e privandole dei loro diritti naturali, paragonandole ad un pericolo per altre persone, un pericolo da eliminare o ridurre, senza prendere in minima considerazione la quantità di persone che muoiono in conseguenza della vaccinazione. Nella loro logica stringente i giuristi affermano quindi che non è possibile sostenere “(..) che la vaccinazione serva anche a proteggere coloro che sono stati vaccinati. Inutile dire che la vaccinazione non serve ai titolari dei diritti fondamentali colpiti, perché le loro vite sono state tolte”. D’altra parte – riconoscono – ad ognuno di noi è riconosciuto il diritto di mettere in pericolo la propria vita fino alla morte (ad esempio con la pratica di sport estremi o di stili di vita dannosi).
Le medesime considerazioni vanno applicate per le persone che hanno ‘solo’ subito danni alla salute o disabilità gravi permanenti (piuttosto che morte): anche a loro vengono inflitte gravi sofferenze in quanto oggetto dell’azione dello Stato.
Ulteriori diritti negati dall’obbligo vaccinale sono il diritto all’integrità fisica, alla libertà di credo e coscienza, all’educazione genitoriale dei figli, alla libertà di impiego, all’autodeterminazione informativa.
I giuristi tedeschi passano, quindi, ad esaminare la violazione di quanto stabilito dal Patto civile delle Nazioni Unite. In particolare l’obbligo vaccinale viola il divieto di forzare alla partecipazione ad esperimenti medici o scientifici, il diritto all’integrità fisica e mentale e il diritto alla vita.
L’art. 7 del Patto civile delle Nazioni Unite vieta la tortura o i trattamenti crudeli, disumani o degradanti e afferma: “ In particolare, nessuno può essere sottoposto a esperimenti medici o scientifici senza il suo consenso volontario”. La ratio del documento ONU è di tentare di evitare che si ripetano le atrocità commesse nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Questi diritti non possono essere limitati in alcun caso: nemmeno durante uno stato di emergenza dichiarato o una guerra gli Stati possono venir meno o annullare i propri obblighi.
I giuristi ricordano, quindi, come la questione del divieto alla partecipazione obbligatoria ad una sperimentazione medica o scientifica sia talmente importante da emergere in vari documenti internazionali vincolanti. Ad esempio dalla Convenzione di Oviedo o Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina elaborata dal Consiglio d’Europa del 1997 e dal Protocollo addizionale sulla ricerca del 2005 ma anche dalla Dichiarazione sulla Bioetica e i Diritti Umani del 2005 ma anche dal Codice di Norimberga del 1947, così spesso evocato in questi anni, riconosciuto come diritto internazionale consuetudinario e vincolante anche presso i tribunali statunitensi.
Si rammenta la fondamentale importanza del consenso volontario e informato nel momento in cui si decide di sottoporsi ad una sperimentazione. Chi avvia una sperimentazione dovrebbe, quindi, rendere noto scopo e natura dell’esperimento e non dovrebbe mettere in atto alcuna forma di coercizione, inganno o pressione. Le persone sperimentate dovrebbero, inoltre, essere informate sulla evoluzione della sperimentazione e su nuovi rischi riscontrati, sulle possibili incertezze e quindi in ogni momento è possibile sottrarsi alla sperimentazione.
I vaccini in uso in Germania – gli stessi inoculati in Italia – devono, per i giuristi tedeschi, definirsi sperimentali come d’altra parte conferma la stessa EMA Agenzia Europea del Farmaco, che ha approvato in via condizionata questi sieri. I titolari di licenza condizionata dovranno, a fine sperimentazione, presentare dati positivi in merito al rapporto rischi/benefici. Gli studi clinici verranno terminati solo tra il 2023 e il 2024 e questo conferisce indubbiamente carattere sperimentale ai sieri.
Ad oggi sicurezza ed efficacia dei sieri Covid non è ancora messa in chiaro e d’altra parte è condivisa la riflessione nel mondo scientifico secondo cui le nuove tecnologie basate sui geni sono state sviluppate alla ‘velocità della luce’ invece dei 10-15 anni altrimenti necessari.
KRiStA spiega, quindi, come i ‘vaccini’ in sperimentazione non siano vaccini classici ma immunoterapia basata sui geni. Attraverso queste terapie tutte le cellule del corpo vengono geneticamente modificate in modo da produrre automaticamente le proteine spike caratteristiche dell’involucro del virus SARS-CoV-2 e contro cui l’organismo umano dovrebbe generare anticorpi. Dunque lo scopo di questi sieri non è l’immunizzazione ma la prevenzione.
La stessa OMS si riferisce a questi sieri come ‘vaccini investigativi’. Dunque qualsiasi forma di coercizione riguardo la sottomissione alla sperimentazione in atto viola le norme precedentemente elencate. Tra le forme di coercizione vi sono anche le forzature indirette come pressioni e incentivi a partecipare a iniziative scientifiche o mediche ed esperimenti, la minaccia della perdita del lavoro, l’esclusione dalla vita sociale e culturale, dalle istituzioni educative ecc. ma anche la corretta informazione sui trattamenti medici alternativi.
Questo tipo di iniziative secondo i giuristi minaccia anche il diritto all’integrità fisica e mentale delle persone, diritti assicurati dalla CEDU e dal Patto Civile delle Nazioni Unite, come anche il diritto alla vita privata, il divieto di tortura o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, il diritto all’autodeterminazione. Eppure, notano i giuristi, i vaccini attualmente disponibili contro il COVID-19 non prevengono né l’infezione né il contagio, nel migliore dei casi proteggono contro un decorso grave per un certo periodo di tempo e non è chiaro come la vaccinazione obbligatoria contribuisca alla protezione della salute pubblica sia per il basso tasso di mortalità dovuto all’infezione da Covi19 che all’esistenza di trattamenti alternativi efficaci, sia perché i ‘vaccini’ in questione non possono essere definiti ‘sicuri’. Agli inizi di marzo 2022 – ricordano i giuristi – c’erano 25.158 decessi sospetti nel VAERS, il sistema di segnalazione di eventi avversi statunitense, e 23.078 in EudraVigilance, l’omologo europeo.
La vaccinazione viola, inoltre, il diritto alla vita sancito dalla CEDU e dal Patto civile delle Nazioni Unite che non ammettono ‘uccisioni di Stato’ se non nel corso di operazioni militari eccezionali.
Con questo documento vengono a cadere una volta per tutte le mendaci affermazioni che abbiamo visto ripetersi in Italia in questi mesi da funzionari governativi e sedicenti esperti: i sieri non sono sperimentali, non sono terapie geniche e non entrano nelle cellule. Affermazioni false e perseguibili penalmente in Germania come in ogni parte del mondo così come le abominevoli forme di coercizione dirette e indirette, le informazioni parziali e scorrette, la crudeltà inflitta da chi non poteva non sapere.
continua:
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https://www.europeanconsumers.it/2022/05/01/obbligo-vaccinale-magistrati-tedeschi-e-tentato-omicidio/
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