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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/21/226/sg/pdf
«9 -quater . Al fine di garantire fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del
presente comma che costituisce tetto massimo di spesa, l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la
rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di
cui all’articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie
aderenti al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2,
sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decretolegge n. 105 del 2021, e secondo i criteri definiti con
circolare del Ministro della salute, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 105 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle
risorse di cui al comma 1, che sono per il medesimo
anno corrispondentemente incrementate.
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