CONTATORE PERSONE

01/02/22

Il ritiro del contrassegno di parcheggio per disabili

Domanda

Ai fini della consegna del “contrassegno invalidi” le disposizioni vigenti impongono la presenza fisica del titolare che l’ha richiesto o la consegna può essere effettuata a terzi formalmente delegati dall’interessato? Io sono domiciliato a Milano, ma conservo la residenza in un'altra citta a 600 chilometri di distanza. Il mio Comune di residenza non accetta la delega a mia figlia e non mi consegna il nuovo contrassegno.


Risposta

Le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta” possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno disabili”. Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato da ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151) , permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. Per completezza, la possibilità di ottenere il “contrassegno” è stata estesa anche ai non vedenti dal DPR 503/1996 art. 12 comma 3.

Il citato DPR 151/2012 ha anche adottato il nuovo facsimile - denominandolo“contrassegno di parcheggio per disabili” - conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998. Tutti i nuovi contrassegni devono quindi essere conformi a tale modello.

Venendo alla questione del rilascio essa è disciplinata dai commi 2 e 3 del citato articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del codice della strada”, come modificato dal DPR 151/2012 citato che recita testualmente

«2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: «contrassegno di parcheggio per disabili» conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.»

Le disposizioni vigenti, pertanto, non prevedono nemmeno implicitamente l’obbligo perentorio della presenza fisica del titolare ai fini del ritiro del contrassegno.

Rimangono quindi valide le consolidate e reiterate disposizioni che prevedono i diritto da parte degli interessati a delegare formalmente terzi per l’accesso agli atti amministrativi e per il ritiro di documenti. La delega deve ovviamente essere circostanziata, contenere il riferimento all’atto o documento richiesto, recare i dati del delegante e delegato ed accompagnata da copia del documento di identità del delegato.

Viene segnalato che alcune amministrazioni comunali impongono al contrario la presenza fisica del richiedente per il ritiro e non ammettono deleghe per il ritiro.

Tale prassi, oltre che destituita di fondamento giuridico, confligge con gli ordinari principi del diritto amministrativo, oltre con le consolidate tendenze alla semplificazione amministrativa. Si pensi, ad esempio, che la delega viene ammessa anche per il ritiro del passaporto.

E a ben vedere in tale prassi si possono anche intravvedere elementi di discriminazione indiretta ben definita dal 3 terzo comma dell’articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67 (“Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.”).

Si consiglia diffida e a seguire azione presso il Difensore civico (anche Regionale) laddove esista, oppure presso il TAR.

Carlo Giacobini

http://www.handylex.org/quesiti/6011.shtml



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