CONTATORE PERSONE

08/02/22

IN CONCLUSIONE Green pass e...

Quando un governo si mette a legiferare su un terreno che non ha solide basi, cioè la costituzione, inevitabilmente per quanto gli azzecca garbugli del governo si impegnino, tutte le loro norme elaborate e appositamente soggette ad interpretazione, verranno spazzate via al primo alito di vento o da uno tsunami. È logico che sia così, quando parti da un presupposto sbagliato, addirittura violando le libertà costituzionali e la legge naturale puoi costruire tutto quello che vuoi, una matrix perfetta, ma ci sarà sempre qualcuno che grida: "IL RE È NUDO", e allora tutti vedranno che la realtà parallela che l'élite hanno costruito crollerà. Quando la nostra vita è in pericolo, abbiamo il diritto sacrosanto di difenderci, anche tramite azioni legali verso i collaborazionisti del sistema, che fanno DISCRIMINAZIONI e permettono la DITTATURA. Secondo il decreto legge del 1° febbraio viene permesso l'accesso in determinati luoghi solo se si è in possesso del "green pass" ma dev'essere chiaro che non significa che viene negato il servizio in quanto gli esercizi commerciali sono privati ma a servizio pubblico.
Per cui banche, poste e vari uffici pubblici, sono obbligati ad erogare il servizio perché altrimenti commetterebbero diversi reati, dei quali:
Articolo 328 c.p. rifiuto d'atto d'ufficio.
Articolo 340 e 331 del c.p. interruzione del pubblico servizio.
Articolo 3 della costituzione e Articolo 21 della carta di Nizza "DISCRIMINAZIONE".
Per cui se viene negato l'accesso, bisogna pretendere che il servizio comunque o esigendo che la merce venga portata fuori o che il funzionario del pubblico servizio ci faccia la pratica all'esterno.
Nel caso contrario si chiamano i carabinieri a verbalizzare la negazione del servizio, e si fa la denuncia.
È consigliabile registrare sempre tutto con il cellulare.
Inoltre è importante far presente, perché non lo sanno, ma fa parte del piano, che i certificati sanitari come da regolamento UE articolo 10 comma 3, possono essere trattati solamente dal personale USMAF che dipende dal ministero della salute
*Uffici
*Sanità
*Marittima
*Aeroportuali
*Frontiera e da nessun altro, a meno che non abbiano ricevuto delega dal ministero della salute ma questo non è possibile quindi, sussiste anche il reato di violazione della privacy GDPR 679 del 2016. I gestori, commessi o impiegati vari, potrebbero solamente informare i clienti che per l'accesso è necessario possederlo ma non possono visionare tale certificato sanitario.
Ognuno poi, all'interno dei locali, si prende la propria responsabilità.
Ricordo che nel caso di eventuali controlli le sanzioni sono previste in base al decreto legge 19 del 2020, quindi viene emesso un verbale di accertamento da cui scattano i 90 giorni per l'invio della sanzione amministrativa.
Il verbale quindi non è una multa, si devono attendere appunto i 90 giorni per vedere se arriva la sanzione ma, non arriverà mai perché la pratica dovrebbe essere messa a rapporto dalla autorità che ha emesso l'ordinanza e quindi il sindaco. Perché lo stato d'emergenza dichiarato sul decreto legge 1 del 2018 della protezione civile, prevede che l'emergenza dev'essere dichiarata sul territorio a partire dai sindaci dei comuni interessati da quel problema. Nessun sindaco ha mai dichiarato questo, proprio perché di fatto, non avrebbe potuto dimostrare con atti ufficiali che nel proprio comune sussisteva un'emergenza sanitaria.
PREMESSA FONDAMENTALE
Qualunque legge, decreto legge, dpcm, deve essere letto ed applicato alla luce di tutta la normativa esistente ed in vigore a cominciare dalla costituzione, dai regolamenti UE, trattati internazionali e leggi dello stato precedenti nonché alla luce della gerarchia delle fonti e del diritto.
ALTRA PREMESSA
Il "green pass" attiene ai dati sanitari di un individuo.
Il titolare del trattamento dei dati sanitari è ovviamente il ministero della salute, trattandosi, appunto di dati sanitari.
Quest'ultimo può nominare un responsabile del trattamento dei dati sanitari che dunque, deve aver ricevuto dal ministero, titolare, una delega nominativa ed espressa.
AD ESEMPIO:
Il ristoratore o parrucchiere o tabaccaio o dirigente scolastico o datore di lavoro o poliziotto, carabiniere, il signor Mario Rossi per poter controllare il "green pass" del signor Guido Bianchi deve possedere un documento da mostrare su richiesta, in cui il ministero della salute nomina il signor Mario Rossi responsabile del trattamento dei dati sanitari.
Solo a questa condizione il signor Rossi potrà controllare, ossia trattare lecitamente i dati sanitari di una qualunque persona.
Non solo, il signor Mario Rossi ha il fatto di aver ricevuto questa nomina dal ministero della salute, deve aver assolto all'obbligo di formazione perché per trattare i dati sanitari, che sono dati sensibili delle persone, deve sapere come fare senza incorrere in errori che potrebbero danneggiare la privacy della persona controllata.
Quest' obbligo di formazione è sancito dal regolamento UE 679 del 2016 meglio conosciuto come GDPR art. 29 32 e 39 che in quanto in vigore essa è sovra ordinato alle leggi nazionali italiane.
Non può essere scavalcato da qualunque decreto legge o DPCM, neanche da una legge vera e propria.
Non solo, il signor Mario Rossi deve nominare il DPO, ossia, il soggetto responsabile della protezione/conservazione dei dati e della formazione dei soggetti tenuti al controllo.
Non solo, il signor Mario Rossi se intende delegare un'altra persona al controllo dei dati sanitari deve farlo mediante delega espressa e nominativa.
Ad esempio, Mario Rossi datore di lavoro dell'agenzia "X" se non intende occuparsi personalmente del controllo del "green pass" dei suoi dipendenti ma vuole che se ne occupi il segretario, Giorgio Gialli, deve delegarlo espressamente, assicurarsi che si sia adeguatamente formato ecc ecc.
Non solo, il signor Mario Rossi o chi per lui, deve anche fornire alla persona che intende controllare sempre dopo aver mostrato la nomina del ministero e l'attestato di formazione, una informativa ai sensi dell'art 12 e 34 del GDPR che nel dettaglio deve contenere l'identità ed i contatti del titolare del trattamento e del responsabile, i contatti del DPO, le finalità del trattamento, il periodo di conservazione dei dati, i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi, gli eventuali destinatari dei dati personali, l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento degli stessi o la facoltà di opporsi al trattamento degli stessi, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in ogni tempo senza pregiudizi a suo carico.
IN CONCLUSIONE:
Quando il signor Mario Rossi chiede di poter verificare il tuo "green pass", tu hai il diritto di pretendere che egli preventivamente dimostri i requisiti richiesti dalla legge come illustrati sopra, ovviamente questo non garantisce che il signor Rossi desista dal compiere l'abuso.
Potrà impedirti di entrare nel suo locale, ma tu lo DENUNCERAI.
Potrà sospenderti dal lavoro, ma tu lo DENUNCERAI.
Potrà farti un verbale ma tu potrai, non solo opporti ma anche DENUNCIARLO.
Se tutti cominciamo a fare così, allora veramente mandiamo in tilt il sistema.
GRAZIE.
PS: " È CONSIGLIABILE REGISTRARE SEMPRE TUTTO CON IL CELLULARE".
*GDPR= regolamento generale per la protezione dei dati personali del servizio, e si fa la denuncia.

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MARCO SODI


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