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L’ESONERO - La legge prevede però che in presenza di determinate patologie (stabilite dal Decreto 2 agosto 2007) la persona sia esonerata da visite di revisione. A stabilirlo è il comma 3 dell’art. 6 della legge 9 marzo 2006, n.80 (che sostituiva il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388): I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.
Su questa prescrizione il legislatore è successivamente tornato, con la più recente Legge n.114/2014 (art. 25, comma 8) , sopprimendo l’intero periodo che si riferiva a patologie stabilizzate con indennità di accompagnamento o di comunicazione.
Ad essere eliminato è il periodo fra parentesi: [I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap.] (4) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione
Questo significa che, in presenza di determinate patologie (quelle stabilite dal Decreto 2 agosto 2007, di cui parliamo qui sotto), anche se non siamo titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, siamo esonerati dalla visita di revisione.
QUALI SONO LE PATOLOGIE ESONERATE – Il decreto che rende attuativo l’art. 6 della L. 80/2006 appena citato è il Decreto 2 agosto 2007 ( https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/09/27/07A08214/sg ), il quale contiene la lista delle patologie che danno diritto all’esonero da visite di revisione e controllo, oltre a dare indicazioni sulla documentazione da produrre in merito: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione”. Le persone colpite da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante. Tra le patologie, sono inserite insufficienze cardiache refrattarie a terapia, insufficienze respiratorie con necessità di ossigenoterapia o ventilazione meccanica, e altre, fino a un totale di dodici.
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************** Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, della citata legge n. 80 del 2006, con il quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l'indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione; ****************google.com, pub-0399915301528270, DIRECT, f08c47fec0942fa0
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