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12/07/2026

rinnovo della patente - Commissione Medica Locale - sclerosi multipla

La Commissione Medica Locale (CML) ha la facoltà di rinnovare la patente fino alla durata ordinaria prevista dall'art. 126 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), qualora la persona sia ritenuta idonea alla guida.

Per le persone con sclerosi multipla, questo è possibile anche grazie a una richiesta avanzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), successivamente accolta. Se la patologia è stabile e non sono presenti condizioni che possano compromettere la sicurezza della guida, la Commissione può rilasciare un rinnovo fino alla durata ordinaria prevista dalla legge (ad esempio 5 anni per la patente B dopo i 50 anni, salvo diverse disposizioni applicabili al singolo caso).

L'accertamento dell'idoneità alla guida è disciplinato dall'art. 119 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che attribuisce alla Commissione Medica Locale il compito di valutare, caso per caso, le condizioni psicofisiche del conducente e di stabilire l'eventuale periodo di validità della patente.

Non esiste alcuna norma che imponga il rinnovo della patente ogni 2 anni a tutte le persone con sclerosi multipla. La durata del rinnovo viene stabilita esclusivamente sulla base della valutazione medico-legale della Commissione.

Ogni situazione viene esaminata individualmente.
La durata del rinnovo dipende dalla documentazione clinica presentata, dalla relazione dello specialista che segue il paziente e dalla valutazione effettuata dalla Commissione Medica Locale al momento della visita.

Se, oltre alla sclerosi multipla, non sono presenti altre condizioni che possano influire sulla capacità di guida (ad esempio diabete con complicanze, importanti disturbi della vista, patologie cardiovascolari, ulteriori patologie neurologiche o altre condizioni rilevanti), la Commissione può concedere il rinnovo fino alla durata ordinaria prevista dall'art. 126 del Codice della Strada.

Riferimenti normativi:

  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada.

  • Art. 119 – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma della validità della patente di guida; disciplina gli accertamenti sanitari e le competenze della Commissione Medica Locale.

  • Art. 126 – Durata di validità della patente di guida e termini per il rinnovo.


Una piccola precisazione:
l'AISM
ha svolto un'importante attività di confronto istituzionale affinché le persone con sclerosi multipla stabili non fossero automaticamente penalizzate con rinnovi molto brevi.
Tuttavia,
la possibilità di rilasciare un rinnovo fino alla durata ordinaria deriva dalle norme del Codice della Strada e dalla valutazione della Commissione Medica Locale, non da una modifica legislativa introdotta direttamente dall'AISM. Questa formulazione è quindi più precisa dal punto di vista giuridico. 




















Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo quindi le #informazioni non sostituiscono il parere medico. È sempre necessario confrontarsi con il proprio specialista per un piano personalizzato. pub-0399915301528270

PEC da inoltrare ai comuni - richiesta transito è consentito nelle ZTL e nelle aree pedonali urbane quando l'accesso è autorizzato anche a una sola categoria di veicoli di pubblica utilità.

Oggetto: Richiesta inserimento contrassegno disabili per accesso ZTL e aree pedonali


all'attenzione del Sindaco  ******,
Comando di Polizia Locale (Vigili) 
Ufficio Protocollo


Spett.le Ufficio,

la sottoscritta o il sottoscritto 

M**** S***, nata a Torino il **/**/19** e residente in Via ******** n. **, 1**** N******** (**),

CHIEDE

l'inserimento nella Vostra banca dati
del mio contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) nr **** con scadenza **** rilasciato da ******,
associato al veicolo targato G******,
al fine di poter accedere alle Zone a Traffico Limitato (ZTL), nel rispetto della normativa vigente.

Considerata la mia disabilità, che mi impedisce una normale deambulazione, chiedo inoltre che, qualora non siano disponibili posti auto riservati o altri stalli idonei, mi sia consentita la sosta nelle aree pedonali, purché ciò avvenga senza creare intralcio alla circolazione dei pedoni o dei veicoli di emergenza, come previsto dalla normativa.


A tal proposito, richiamo l'art. 11 del D.P.R. n. 503/1996, che disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, stabilendo che ai titolari dell'apposito contrassegno è consentito il transito e la sosta, anche in deroga a divieti e limitazioni, purché non venga arrecato grave intralcio al traffico. 

Alla presente allego:

  • copia della carta di circolazione del veicolo targato G******;

  • copia del CUDE/contrassegno disabili.

  • docuìmento di identita' 

Resto in attesa di un cortese riscontro e ringrazio anticipatamente per l'attenzione.

Cordiali saluti.

M****** St******


Via ****** nr **  1*** a  N******(**)

Tel. 334 ******


Vi consiglio di richiedere l'autorizzazione con largo anticipo, prima di entrare nelle zone ZTL, così l'accesso del vostro veicolo sarà già autorizzato e non correrete il rischio di ricevere sanzioni.

Gli indirizzi PEC dei vari Comuni si trovano facilmente su Google o sul sito istituzionale del Comune.

Quando inviate la richiesta, è consigliabile inserirla anche all'attenzione del Sindaco, del Comando di Polizia Locale (Vigili) e dell'Ufficio Protocollo, così da agevolarne la presa in carico.
















Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo quindi le #informazioni non sostituiscono il parere medico. È sempre necessario confrontarsi con il proprio specialista per un piano personalizzato. pub-0399915301528270