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12/07/2026

rinnovo della patente - Commissione Medica Locale - sclerosi multipla

La Commissione Medica Locale (CML) ha la facoltà di rinnovare la patente fino alla durata ordinaria prevista dall'art. 126 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), qualora la persona sia ritenuta idonea alla guida.

Per le persone con sclerosi multipla, questo è possibile anche grazie a una richiesta avanzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), successivamente accolta. Se la patologia è stabile e non sono presenti condizioni che possano compromettere la sicurezza della guida, la Commissione può rilasciare un rinnovo fino alla durata ordinaria prevista dalla legge (ad esempio 5 anni per la patente B dopo i 50 anni, salvo diverse disposizioni applicabili al singolo caso).

L'accertamento dell'idoneità alla guida è disciplinato dall'art. 119 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che attribuisce alla Commissione Medica Locale il compito di valutare, caso per caso, le condizioni psicofisiche del conducente e di stabilire l'eventuale periodo di validità della patente.

Non esiste alcuna norma che imponga il rinnovo della patente ogni 2 anni a tutte le persone con sclerosi multipla. La durata del rinnovo viene stabilita esclusivamente sulla base della valutazione medico-legale della Commissione.

Ogni situazione viene esaminata individualmente.
La durata del rinnovo dipende dalla documentazione clinica presentata, dalla relazione dello specialista che segue il paziente e dalla valutazione effettuata dalla Commissione Medica Locale al momento della visita.

Se, oltre alla sclerosi multipla, non sono presenti altre condizioni che possano influire sulla capacità di guida (ad esempio diabete con complicanze, importanti disturbi della vista, patologie cardiovascolari, ulteriori patologie neurologiche o altre condizioni rilevanti), la Commissione può concedere il rinnovo fino alla durata ordinaria prevista dall'art. 126 del Codice della Strada.

Riferimenti normativi:

  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della Strada.

  • Art. 119 – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma della validità della patente di guida; disciplina gli accertamenti sanitari e le competenze della Commissione Medica Locale.

  • Art. 126 – Durata di validità della patente di guida e termini per il rinnovo.


Una piccola precisazione:
l'AISM
ha svolto un'importante attività di confronto istituzionale affinché le persone con sclerosi multipla stabili non fossero automaticamente penalizzate con rinnovi molto brevi.
Tuttavia,
la possibilità di rilasciare un rinnovo fino alla durata ordinaria deriva dalle norme del Codice della Strada e dalla valutazione della Commissione Medica Locale, non da una modifica legislativa introdotta direttamente dall'AISM. Questa formulazione è quindi più precisa dal punto di vista giuridico. 




















Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo quindi le #informazioni non sostituiscono il parere medico. È sempre necessario confrontarsi con il proprio specialista per un piano personalizzato. pub-0399915301528270

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