danni “irreparabili” al cervello, al cuore e ad altri organi dei bambini
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Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo *** le informazioni non sostituiscono il parere medico *** È sempre necessario confrontarsi con il proprio specialista per un piano personalizzato. pub-0399915301528270
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«Come medico conoscevo 21 persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino Pfizer, e un’altra persona che ha ricevuto Moderna, in ogni caso a RNA messaggeri, ai quali bisogna aggiungere quello a DNA messaggero che è la fonte del vaccino AstraZeneca.
Questi tre vaccini Pfizer, AstraZeneca, Moderna contengono una sequenza, identificata dalla bioinformatica, come una sequenza che può trasformarsi in prione. Esiste quindi un rischio noto da più di un anno e probabilmente nota questi produttori di vaccini.
Ma ora le cose sono più gravi ancora perché le per le 21 persone sono morte per la malattia neurodegenerativa di Creutzfeldt-Jakob e per delle malattie causate da prioni».
Queste sono alcune delle esplosive frasi pronunciate dal professor Luc Montagnier, luminare della virologia e premio Nobel per la Medicina nel 2008, mercoledì 12 gennaio 2022, quando è stato invitato ad accompagnare i firmatari di una petizione contro la vaccinazione obbligatoria e ad esporre il proprio pensiero davanti alla commissione della Camera lussemburghese. Ha parlato dei vaccini Covid alla presenza della genetista Alexandra Henrion Caude.
CONTINUA: https://www.databaseitalia.it/vaccini-allarme-prioni-mucca-pazza-montagnier-21-morti-dopo-mrna-5-studi-su-spike-sars2-e-danni-cerebrale/
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‘Non c’è digitale senza chip‘: Annunciata la nuova legge europea sui chip.
Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato una nuova legge europea sui chip.
“Abbiamo bisogno di alzare radicalmente il gioco dell’Europa sullo sviluppo, la produzione e l’uso di questa tecnologia chiave“, ha detto a The Davos Agenda.
CONTINUA: https://www.databaseitalia.it/eu-2030-imposizione-chip-cerebrale/
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Nel capitolo 12 dell’Apocalisse, è scritto che il grande drago rosso, cioè, il diavolo, trascinava con la sua coda un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. La coda è il simbolo della menzogna, la manipolazione della verità, dunque, dell’eresia. «Il profeta che insegna la menzogna è la coda» (Is 9,15).
Il cielo è la Chiesa e le stelle sono coloro che hanno ricevuto autorità e saggezza per indurre molti alla giustizia (cfr. Daniele 12,3) ma che a causa della loro adesione alla menzogna del drago hanno deviato dalla loro fede, diventando degli eretici. Ora, sono appunto costoro che costituiscono il corpo della bestia che sale dalla terra. Per san Cesario si tratta della Chiesa eretica. Al cap. 8, riguardo alla grande stella ardente che cadde dal cielo come torcia, specifica che si tratta di «persone grandi, di coloro che hanno il potere e la ricchezza», che sono cadute dalla Chiesa, cioè, hanno optato per la menzogna.
CONTINUA: https://www.databaseitalia.it/lultimo-anticristo-7-la-bestia-dalla-terra/
https://www.databaseitalia.it/il-ritorno-del-totalitarismo-in-italia-2/
Il rapporto sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia viene aggiornato periodicamente su questa pagina.
report in English “Characteristics of SARS-CoV-2 patients dying in Italy Report based on available data on January 10th, 2022 ” (pdf 558 kb)
Indice rapporto
In questa sezione sono descritte le caratteristiche di 138.099 pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 in Italia, dall’inizio della sorveglianza al 10 gennaio 2022, riportati dalla Sorveglianza Integrata COVID-19 coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 80 anni (mediana 82, range 0-109, Range InterQuartile-IQR (1° quartile=74; 3° quartile=88)). Le donne decedute sono 60.201 (43,6%). L’età mediana dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 è più alta di circa 40 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (pazienti deceduti: età mediana 82 anni; pazienti con infezione: età mediana 43 anni).
La figura mostra il numero dei decessi per fascia di età. Solo nella fascia di età ≥90 anni il numero di decessi di sesso femminile è superiore a quelli di sesso maschile. Questo dato è da mettere in relazione al fatto che la popolazione di età ≥90 anni in Italia è costituita per circa il 72% da donne. Complessivamente, le donne decedute dopo aver contratto infezione da SARS-CoV-2 hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 85 anni – uomini 80 anni).
Al 10 gennaio 2022 sono 1743, dei 138.099 (1,3%), i pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 440 di questi avevano meno di 40 anni (273 uomini e 167 donne con età compresa tra 0 e 39 anni).
CONTINUA QUI:
Care anime Web radio visione 11.11,la radio del risveglio, è lieta
di presentarvi
giovedi 3 febbraio in diretta ore 21:30 la
trasmissione:
------IMPARIAMO COME SMETTERE "DI NUTRIRE "
L'OMBRA DANDO ENERGIA SOLO AL CAMBIAMENTO DI LUCE E ALL'AMORE! - con
CRISTALL(ricercatore spirituale) ed ENI ILARIA FRUGOLI (divulgatrice
risveglio coscienza)-----------
-------
PER ASCOLTARE LA
TRASMISSIONE RADIOFONICA CLICCATE GIOVEDI 3 FEBBRAIO ORE 21:30
QUI: https://www.webradio1111.com
PER ASSISTERE ALLA TRASMISSIONE VIDEO ENTRATE SUL GRUPPO FACEBOOK RADIO VISIONE 11.11 IL SALOTTO BUONO ORE 21:30 DOVE TROVERETE LA LIVE : https://www.facebook.com/groups/212167035652574
E PER ASSISTERE ALLA TRASMISSIONE IN VIDEO LIVE SU YOU TUBE ANDATE SUL CANALE DI WEB RADIO VISIONE 11.11 ORE 21:30 CLICCANDO QUI : https://www.youtube.com/c/CANALETV1111WEBRADIO1111
Vediamo la differenza tra DPCM e DL, la costituzionalità e ;i loro limiti.
La sigla DPCM è l'acronimo di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e come tale può essere emanato e reso esecutivo unicamente dal Presidente del Consiglio stesso.
Il DPCM consiste in un atto amministrativo il cui valore legale sottostà a leggi di categoria superiore, emanate attraverso ulteriori procedure o passaggi obbligati che le rendono tali.
Pertanto, dal momento che il Presidente del Consiglio decide per un DPCM, quest'ultimo è validato dalla presenza a monte di una legge già approvata dal Governo e sottoscritta dal Presidente della Repubblica.
Il Decreto Legge consiste in un atto normativo provvisorio che ha a tutti gli effetti forza di legge; generalmente il Governo ricorre all'uso di un DL in casi emergenziali (al pari del DPCM) per via della velocità con cui i provvedimenti in esso ascritti assumono valore legale, diventando un obbligo per ogni individuo presente sul territorio nazionale.
Il Decreto Legge è di fatto un atto normativo adottato perlopiù in casi di necessità straordinaria ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione; i DPCM poggiano la loro base giuridica sul Decreto Legge stesso e assumono forza di legge in via provvisoria, sempre con il fine di rispondere efficacemente a episodi emergenziali.
Come si può evincere da quanto sopra sia i DL che i DPCM sono da ritenersi provvedimenti provvisori da adottare preferibilmente in presenza di uno stato d'emergenza la cui gravità sia tale da determinarne l'efficacia.
Prendendo in esame la situazione Coronavirus che perdura nel Mondo da poco meno di 2 anni, possiamo dire che entrambe le "forme" rientrano tutt'ora perfettamente nei limiti costituzionali, in quanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato la pandemia il giorno 9 marzo 2020 rendendo legittimi tutti i provvedimenti di carattere nazionale atti a prevenire gli effetti della malattia, in questo caso il Covid-19, fino al termine dell'emergenza stessa e fermo restando ulteriori limiti previsti in merito dalla Carta Costituzionale italiana.
Per quanto attiene l'accertamento dell'identità del titolare del green pass, l’art. 13 comma 4 del DPCM 17 giugno 2021, prescrive espressamente che l'intestatario della certificazione verde Covid-19 all'atto della verifica dimostri, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. La norma quindi autorizza i delegati alle verifiche a chiedere il documento di identità e obbliga l'interessato a esibire lo stesso.
Al momento, tale Certificazione non è richiesta soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
La verifica dei Green Pass, secondo quanto previsto all’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, mediante app. ad esempio Verifica 19che consente di controllare solamente l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
I Titolari del trattamento sono tenuti pertanto ad individuare e incaricare i soggetti preposti alla verifica dei green pass e fornire loro le istruzioni sulle operazioni di controllo.
L’attività di verifica deve essere effettuata da soggetti formalmente incaricati dal Titolare, come previsto dall’art. 13, comma 3, del DPCM del 17 giugno 2021.
L’autorizzazione al trattamento dei predetti dati dovrà essere predisposta per iscritto e dovrà essere intestata al soggetto verificatore, che dovrà firmarla per presa visione, così da poterla mostrare in caso di ispezioni all’ Autorità di controllo
Nell’autorizzazione in riferimento al trattamento dei dati personali dovrà essere indicato che:
• l'attività di verifica delle certificazioni non comporta la raccolta, in alcuna forma, dei dati dell’interessato, vietando pertanto la possibilità di effettuare fotocopi e/o di registrare dati;
• l'attività di verifica è diretta solo a controllare l'autenticità e validità della certificazione.
Considerata la complessità del rispetto e dell’attuazione della normativa in materia di trattamento dati, si consiglia un’attenta verifica di quanto sopra e del rispetto degli adempimenti previsti dal Reg. Ue 2016/679.
Di seguito è riportato l’elenco degli operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021: apre una nuova finestra
Nel caso in cui l’accesso alle strutture scolastiche e universitarie sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro da parte di personale esterno, la verifica sul rispetto del possesso del green pass deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 n. 111: apre una nuova finestra
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127: apre una nuova finestra
DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172: apre una nuova finestra
Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica limitata al possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti soltanto ai soggetti muniti delle suddette certificazioni.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021