CONTATORE PERSONE

01/02/22

greenpass e VERIFICHE

il soggetto che intenda controllare la Certificazione COVID-19 deve:

1– essere stato nominato Responsabile del trattamento dati dal Titolare del trattamento dati (Ministero della Salute);

2– avere assolto all’obbligo di formarsi ex artt. 29, 32, 39 del GDPR.

3– rilasciare l’informativa relativa al «quadro di fiducia» all’interno del quale si collocano le procedure per la verifica dei dati contenuti nel «green pass», indicando:
i soggetti deputati al controllo delle certificazioni;

4– le misure per assicurare la protezione dei dati personali sensibili contenuti nelle certificazioni (art.9 DL 52).

La richiesta del green pass senza la suddetta autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute, pone il controllore ad essere segnalato dal cliente/dipendente al Garante Privacy, il quale emetterà una sanzione da 50 mila a 150 mila euro.

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Per quanto attiene l'accertamento dell'identità del titolare del green pass, l’art. 13 comma 4 del DPCM 17 giugno 2021, prescrive espressamente che l'intestatario della certificazione verde Covid-19 all'atto della verifica dimostri, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. La norma quindi autorizza i delegati alle verifiche a chiedere il documento di identità e obbliga l'interessato a esibire lo stesso.

Al momento, tale Certificazione non è richiesta soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

La verifica dei Green Pass, secondo quanto previsto all’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, mediante app. ad esempio Verifica 19che consente di controllare solamente l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

I Titolari del trattamento sono tenuti pertanto ad individuare e incaricare i soggetti preposti alla verifica dei green pass e fornire loro le istruzioni sulle operazioni di controllo.

L’attività di verifica deve essere effettuata da soggetti formalmente incaricati dal Titolare, come previsto dall’art. 13, comma 3, del DPCM del 17 giugno 2021.

L’autorizzazione al trattamento dei predetti dati dovrà essere predisposta per iscritto e dovrà essere intestata al soggetto verificatore, che dovrà firmarla per presa visione, così da poterla mostrare in caso di ispezioni all’ Autorità di controllo
Nell’autorizzazione in riferimento al trattamento dei dati personali dovrà essere indicato che:
• l'attività di verifica delle certificazioni non comporta la raccolta, in alcuna forma, dei dati dell’interessato, vietando pertanto la possibilità di effettuare fotocopi e/o di registrare dati;
• l'attività di verifica è diretta solo a controllare l'autenticità e validità della certificazione.

 

Considerata la complessità del rispetto e  dell’attuazione della normativa in materia di trattamento dati, si consiglia un’attenta verifica di quanto sopra e del rispetto degli adempimenti previsti dal Reg. Ue 2016/679.


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