Hanno diritto al rilascio del contrassegno per disabili definivo (valido per cinque anni):
– le persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, comma 2, del DPR 495/1992 e successive modificazioni);
– le persone non vedenti (art. 12, comma 3, del DPR 503/1996), e le persone con residuo visivo non superiore a 1/20 (ventesimisti).
Hanno diritto al rilascio del contrassegno per disabili temporaneo (di durata inferiore ai cinque anni):
– le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche (art. 381, comma 4, del DPR 495/1992);
– le persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi in luoghi di cura.
Nel caso di contrassegno temporaneo, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell’invalidità. Anche il contrassegno temporaneo è suscettibile di rinnovo qualora l’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale di pertinenza attesti che le condizioni della persona con disabilità danno diritto all’ulteriore rilascio.
Rimane controversa la questione del rilascio del contrassegno a persone con disabilità intellettiva. Questo perché la dicitura “persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” viene spesso intesa dai medici dell’Ufficio di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale come incapacità fisica di deambulare, e non anche, ad esempio, come incapacità di uscire di casa in autonomia, senza la presenza costante di un accompagnatore. L’ambiguità del testo normativo, e l’incertezza interpretativa che ne consegue, determinano, talvolta, valutazioni difformi e trattamenti diseguali. Per ovviare a questa ambiguità, alcune Regioni hanno disciplinato questa materia. Tra queste c’è anche la Regione Toscana che, con la Delibera della Giunta Regionale n. 1161 del 17.12.2012 (“Linee di indirizzo per l’accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per il rilascio del “Contrassegno speciale” di circolazione e sosta dei veicoli a soggetti aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”), ha approvato le “Linee di indirizzo in materia di accertamento del deficit sensibile della capacità deambulatoria” (contenute nell’Allegato A della Delibera citata) da utilizzare per il rilascio del contrassegno per disabili. In merito al deficit della capacità deambulatoria, le Linee di indirizzo della Regione stabiliscono che “Il deficit sensibile della capacità deambulatoria non rappresenta […] un concetto restrittivo, che si limita esclusivamente alle infermità a carico degli arti inferiori, bensì in esso sono contenute tutte le patologie acute o croniche che influiscono sulla motricità dell’individuo determinando un handicap nella mobilità.”