CONTATORE PERSONE

27/04/12

Ogni malato è un mondo a sé e il medico non può ignorarlo


Ogni malato è un mondo a sé e il medico non può ignorarlo...
DEVE PARLARGLI ...
SAPER ASCOLTARLO....
PROPRORGLI NUOVE TERAPIE..
MA NN DEVE SPAVENTARLO.....
DEVE SAPER GESTIRE LA SITUAZIONE, PERCHE' UNA PERSONA QUANDO SI SENTE DIRE CHE HA UNA CERTA MALATTIA <IMPORTANTE>...
DEVE FARGLI CAPIRE CHE NULLA E' FINITO..
MA INIZIA UNA NUOVA VITA CON TUTTE LE DIFFICOLTA' POSSIBILI....
E LA VITA VA AFFRONTATA OGNI GIORNO ..AL MEGLIO

MI CHIEDO...QUANTE DIFFICOLTA'  OGNI GIORNO AFFRONTIAMO E NN CE NE ACCORGIAMO..???

TANTE..TANTE

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Diritto a una corretta informazione
Il paziente ha diritto ad una corretta informazione su  accertamenti diagnostici invasivi, interventi chirurgici o altre terapie specialistiche, nonché a decidere in autonomia se sottoporvisi o meno. Tali diritti sono stati ribaditi in varie sentenze della Cassazione. Tra le più significative, la sentenza della Cassazione pen. Sez.IV 11-07-2001, n. 1572: “…il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto delle proprie integrità corporee, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. 13 Cost.”. Al medico non si può, di conseguenza, attribuire “…un generale ‘diritto di curare’, a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di ‘soggezione’ su cui il medico potrebbe ‘ad libitum’ intervenire, con il solo limite della propria coscienza”. E inoltre: “…la mancanza del consenso (opportunamente "informato") del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo.”. Nel giugno del 2007 il Tribunale di Novara ha condannato per lesioni personali il chirurgo che aveva sottoposto una paziente ad un intervento chirurgico ‘diverso o ulteriore’ rispetto a quello per cui era stato firmato il consenso informato.

Oggetto dell’informazione
L’informazione deve illustrare anche le eventuali alternative all’intervento chirurgico; i rischi; le possibili complicazioni e le terapie che queste comportano; il tipo di anestesia ed i controlli clinici a cui il paziente si dovrà sottoporre dopo l’intervento. Il rapporto esplicativo alla Convenzione di Oviedo (Consiglio D’Europa “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina”, recepita con Legge 28 marzo 2001, n. 145) stabilisce che il linguaggio usato dal medico per informare il paziente deve essere alla portata di quest’ultimo, per metterlo in condizione di comprendere i motivi e le modalità dell’intervento ed il Comitato di Bioetica nel suo documento su Informazione e Consenso Informato, stabilisce che le informazioni valide sono quelle effettivamente comprese.
L’informazione non deve limitarsi all’intervento del medico o del chirurgo, ma anche alla struttura in cui verrà condotto perché il paziente deve essere messo in condizione di sceglierne eventualmente un’altra.

Consenso scritto
In Italia è previsto un consenso scritto per donazione di sangue e organitrapianto di organi, sperimentazione clinica di farmaci. Al di fuori di questi casi c’è libertà nella forma di manifestazione del consenso, che può essere implicito o esplicito e può sempre essere revocato, ovviamente se l’arresto della terapia non è di pregiudizio al paziente.
In caso di mancata richiesta il medico è sempre responsabile, anche se l’intervento chirurgico ha esiti positivi,  ma “l'onere della prova del mancato assolvimento del dovere di informazione da parte del medico  incombe sul paziente, che agisca in giudizio per ottenere l'affermazione di responsabilità del chirurgo” (Tribunale di Napoli 12-10-2001). 
Il consenso è sempre relativo ad un determinato intervento e non utilizzabile per disposizioni di carattere generale e spesso viene espresso con la compilazione di un modulo. Il paziente può integrarlo con l’aggiunta di una clausola, per esempio per richiedere - nel caso si venga a trovare in condizione irreversibile, senza poter esprimere la propria volontà - di non venire sottoposto ad accanimento terapeutico, compresa l’alimentazione e l’idratazione forzata. 
Una persona diversa dal paziente può dare o non dare il consenso solo se è stata chiaramente delegata dal paziente. Nel caso di minori va sempre tenuta presente la volontà del paziente e se si considera che – tranne in casi eccezionali di particolare maturità - un minore di 14 anni non è in grado di comprendere sino in fondo i problemi relativi ad un intervento, da questa età in poi le decisioni del paziente diventano preponderanti. 
Oltre al caso dei minori, l’obbligo del consenso informato è escluso per i pazienti con malattie mentali e per le terapie di pronto soccorso. Nel primo caso si deve, comunque, tentare di ottenere un consenso prima di arrivare ad un intervento coercitivo. Nell’emergenza il medico può intervenire con la terapia che ritiene adeguata, senza neppure l’autorizzazione di eventuali parenti.
L’informazione al paziente e la sua scelta autonoma e consapevole sono regolati anche dal Codice Deontologico dei Medici Italiani (Capo IV – Informazione e consenso – art. da 30 a 35). 


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