Di seguito è riportato l’elenco degli operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19.
- I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021
- I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli.
- Il dirigente scolastico e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché delle scuole paritarie e non paritarie o loro delegati sono tenuti a controllare la certificazione verde attraverso una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute. Su richiesta del verificatore il personale in servizio a scuola o presente nei locali scolastici è tenuto a mostrare, in formato digitale oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19.
- I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture scolastiche e universitarie sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro da parte di personale esterno, la verifica sul rispetto del possesso del green pass deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 n. 111
- I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.
- I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la Corte di appello, anche avvalendosi di delegati.
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127
- Il Prefetto territorialmente competente adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica limitata al possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti soltanto ai soggetti muniti delle suddette certificazioni.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021
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