Le informazioni qui riportate Hanno solo un fine illustrativo: NON costituiscono e NON provengono né da prescrizione né da consiglio medico, rivolgersi SEMPRE e comunque al PROPRIO MEDICO NB: L'ADMI ritiene i propri lettori persone ragionevoli e dotate di senso della misura. I vostri commenti VERRANNO INSERITI dopo controllo, in caso Si riserva la facoltà di cancellare commenti di CATTIVO GUSTO e/o OFFENSIVI
CONTATORE PERSONE
04/08/21
03/08/21
GREEN PASS INUTILI! SENZA LOCKDOWN “I VACCINI CREANO VARIANTI RESISTENTI”. Ricerca Europea sconfessa la Politica - Database Italia
Il datore di lavoro può ...............?
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1970/05/27/070U0300/sg
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
Qui i risultati di uno studio sugli animali che Pfizer aveva presentato alle Autorità sanitarie giapponesi nel 2020 e che riguardava la distribuzione e l’eliminazione di un ipotetico vaccino mRNA.
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/07/Pfizer-pharmacokinetics-and-toxicity.pdf
Qui l'articolo tradotto in italiano:
https://comedonchisciotte.org/il-vaccino-mrna-di-pfizer-farmacocinetica-e-tossicita
Vademecum...LA COSTITUZIONE…
Nonostante siano occorsi secoli di lotte e fiumi di sangue e sofferenze per redigerla, il suo contenuto è per lo più oscuro a tutti gli italiani. E non parlo soltanto dell’”uomo medio”, ma anche – e soprattutto – degli operatori del diritto. Avvocati e giudici, che dovrebbero sapere che essa è il fondamento dello stato di diritto, la studiano al primo anno di Giurisprudenza e poi la dimenticano. Varie volte, giudici da me richiesti di applicare la Costituzione hanno risposto che non era quella la sede (il Tribunale) in cui farla valere. Peccato, però, che l’ordinamento italiano non ammetta alcun accesso diretto alla Corte Costituzionale. E, dunque, no tribunali, no Corte Costituzionale… dinanzi a chi si dovrebbe – di grazia – rivendicare quei diritti che non vengono dopo o in fondo agli altri, ma che ne sono la premessa.
Su quelle basi non è difficile comprendere come siamo arrivati al presente. “Costituzionalisti” che difendono abusi di potere, aberrazioni e mostruosità normative. Giudici che non riescono ad applicare i più elementari precetti costituzionali alla situazione presente, poiché la conoscenza della materia è evidentemente “traballante” e “l’emergenza” ne ha sospeso qualsiasi capacità di pensiero critico. È bastato, insomma, dichiarare una emergenza NON contemplata dal nostro ordinamento né dalla Costituzione, esercitando dei poteri NON concessi ad alcuno, perché si potesse accantonare ogni diritto fondamentale.
La Costituzione, per chi ne fosse a digiuno (molti!), contiene un nucleo primario di diritti fondamentali e principi astratti, che è collocato all’inizio proprio per la sua importanza, che deve intendersi prevalente rispetto a ciò che è posposto.
ART. 1 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
L’”emergenza” ha abolito il diritto/dovere di lavorare.
I governi che si sono succeduti nella “pandemia” e in particolare il “governo Draghi” non hanno legittimazione popolare. Sono state rinviate perfino le elezioni in nome della pandemia. L’attuale presidente del consiglio non è nemmeno un politico, non ha mai fatto politica né si è candidato. Eppure il suo governo sta promuovendo la riforma della Costituzione, fra cui i fondamentali artt. 9, 32 e 41, tutto nell’ottica di poter esercitare poteri autoritari e assoluti dietro alla bandiera della salute e dell’ambiente.
Art. 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
La socialità è stata annientata con la scusa dell’emergenza. Il primo diritto fondamentale contemplato dalla Costituzione è stato calpestato e annullato a colpi di atti amministrativi promanati da un singolo individuo e decreti legge di iniziativa governativa.
Art. 3. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
La “dignità sociale” di chi disapprova i vaccini, le vaccinazioni obbligatorie o la narrazione ufficiale della “pandemia” è stata massacrata, con “giornalisti” che insultano e diffamano apertamente chiunque, medico, scienziato, avvocato o semplice cittadino, esprima una opinione dissenziente. I vertici delle istituzioni istigano e fomentano l’odio e la discriminazione nei confronti delle persone non allineate. Il green pass, poi, è l’atto di discriminazione definitivo nei loro confronti.
La Repubblica, anziché rimuovere gli ostacoli sociali che limitano libertà ed eguaglianza, li ha istituiti e istituzionalizzati.
Art. 4. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
Come dicevamo sopra, il diritto/dovere del lavoro è stato oltraggiato e interdetto a tutti i livelli fin dall’inizio. Ora, in moltissimi casi, a partire dai sanitari, è addirittura condizionato all’inoculazione di sieri genici sperimentali.
Art. 13 “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne´ qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
Tutti i divieti di uscire di casa violano la doppia riserva, di legge e di giurisdizione, che legittima a infliggere misure detentive soltanto l’autorità giudiziaria (il giudice penale) e soltanto in base a norme di legge. E, invece, i cittadini sono stati posti agli arresti domiciliari con atti amministrativi (DPCM) e senza alcuna condanna, quindi senza alcun diritto di difesa.
Art. 14 “Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.
In quest’ultimo anno e mezzo abbiamo visto persone che, esercitando fondamentali ed elementari diritti costituzionali, hanno ricevuto visite di forze dell’ordine che, facendo evidentemente leva sulla paura e ignoranza dei cittadini, sono entrate per effettuare ispezioni, controlli ed elevare sanzioni a carico di individui all’interno di abitazioni private.
Art. 16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.
Tutti i divieti di spostamento tra regioni, comuni, province, o i limiti all’espatrio e al rientro sono palesemente incostituzionali. Tanto più quelli istituiti mediante atti amministrativi (DPCM).
Art. 17 “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso”.
Tutti i divieti di “assembramenti” sono incostituzionali.
Art. 18 “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
Anche questa libertà è stata vanificata dai DPCM e DL, che hanno precluso la partecipazione a qualsiasi attività organizzata, circolo, associazione, etc.
Art. 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purche´ non si tratti di riti contrari al buon costume”.
I divieti di svolgere celebrazioni, partecipare alle messe o alle funzioni religiose di ogni tipo sono incostituzionali.
Art. 21 “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione”.
I media ufficiali, i politici, le piattaforme telematiche hanno sistematicamente interdetto, limitato, censurato la libertà di espressione, fino ai casi più eclatanti di cancellazione di profili e contenuti.
Art. 24 “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.
Durante l’”emergenza” sono stati sospesi o rinviati processi di ogni tipo, moltissimi procedimenti hanno visto accantonare le udienze in presenza a favore di udienze da remoto, avvalendosi peraltro di Microsoft Teams (Bill Gates) come strumento eletto dal Ministero della Giustizia. I processi penali, senza alcuna sperimentazione preventiva, si sono celebrati da remoto. Tutto questo ha provocato l’assenza di contraddittorio effettivo in molti casi, o la gravissima limitazione delle possibilità di difesa, estraniando completamente le persone rispetto al giudizio (giudici, avvocati e parti, in questo modo, nemmeno si vedono).
Le cancellerie e gli ufficiali giudiziari hanno limitato in modo drammatico le modalità di accesso, obbligando a prenotare con larghissimo anticipo le più elementari prestazioni (notifiche, copie, colloqui) e spesso nemmeno rispondendo alle comunicazioni telematiche, con una paralisi dei procedimenti e quindi della tutela dei diritti.
Art. 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Inutile dire che tutti i provvedimenti “emergenziali” hanno devastato la possibilità di formazione di famiglia e di mantenimento della stessa. Senza contare la distruzione morale e psicologica di donne in gravidanza, bambini e adolescenti.
Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Su questo articolo si potrebbero scrivere almeno una dozzina di libri, in relazione a quanto è accaduto e sta accadendo. Limitiamoci a dire che i morti per i ritardi nelle prestazioni ed esami sanitari sopravanzano quelli “covid” (su cui pure si dovrebbero scrivere libri a parte) nel rapporto di 10 (o 100, o 1000) a 1. Il secondo comma ovviamente è stato reso carta straccia da un DL, poi convertito in legge, e da altri decreti e decretini che hanno imposto un obbligo di fatto dietro minacce di ogni tipo. Sorvoliamo per decenza sull’ultimo periodo, relativo alla dignità umana, svilita e svenduta dinanzi all’obbligo di inocularsi sieri genici sperimentali (le cui precedenti sperimentazioni erano state talmente fallimentari da impedire a quei “farmaci” di essere approvati, fuori dalla situazione “emergenziale”).
Art. 33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.
Anche in questo caso i divieti “di vivere” degli ultimi due anni hanno apertamente violato i diritti costituzionali.
Art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
Tra tamponi, quarantene, didattica a distanza, relativi abbandoni vertiginosi della scuola, nonché obblighi vaccinali all’orizzonte e simili, si è completamente svilito il precetto costituzionale.
Non a caso, questo articolo è nel mirino dei riformatori non eletti del governo non politico attuale.
Art. 41 “L’iniziativa economica privata è libera”.
Anche questa libertà è stata interdetta, limitando, ostacolando, inibendo e condizionando l’esercizio dell’attività economica privata, specie di piccola e media impresa. Anche questo articolo è nel mirino delle riforme, e si prevede di aggiungere specifiche limitazioni connesse con la salute e l’ambiente. Sì, proprio i due leitmotiv di quelli che, pur devastando entrambe, se ne fanno paladini. E, statene certi, i prossimi lockdown saranno proprio in nome dell’ambiente.
Art. 54 “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.
Per quanto riguarda questo articolo, è sufficiente guardare la condotta politica degli ultimi due anni per rendersi conto delle incostituzionalità aberranti compiute.
In conclusione, si è potuta constatare la eccezionale fragilità della Costituzione, dinanzi a un tacito accordo esteso a più livelli, che ne ha svilito completamente la portata, annullando con un colpo di spugna sia il dettame letterale, che, soprattutto, lo spirito di libertà e garanzia che la permea. Il tutto, all’ombra dell’ignoranza di chi, pur in buona fede, ha creduto ciecamente alla “fede covid”, e la Costituzione ritiene che debba applicarla sempre “qualcun altro”.
LINK ORIGINALE:
http://www.eusebismo.org/articoli/la-costituzione-questa-sconosciuta
"Ecco il cavillo che annulla l’obbligo dal Green Pass e permette l’accesso a bar, ristoranti ecc."
(ASI) "Il Decreto legge emanato il 23 luglio 2021 (di cui riportiamo il collegamento*) inerente l’accesso con Green Pass a servizi ed attività, contiene al suo interno (art. 4 comma e) un'articolo che rende nullo tale obbligo, vediamo il dettaglio.
L'art. 3 del D.L. 23 luglio 2021 inerente ‘Impiego certificazioni verdi COVID-19’ integra il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e chiarisce che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competi- zioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mo- stre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici.
L’art. 4 sempre contenuto nel D.L. 23 luglio 2021 comma e, stabilisce invece che le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021’. I commi da 1 a 8 sono quelli inerenti l’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, articolo relativo alle 'Certificazioni verdi COVID-19’, rilasciate al fine di attestare l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. In tale articolo si chiariscono tutti gli aspetti delle certificazioni: "il comprovato stato di avvenuta vaccinazione, la validità di sei mesi, l’applicabilità in ambito nazionale ecc.”. Il regolamento 2021/953 ha subito una rettifica (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021) (di cui riportiamo il collegamento**) in tema di 'rilascio, verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19’. La rettifica ha introdotto la seguente modifica: 'È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.’.
Se da una parte quindi il D.L. 23 luglio 2021 fissa con l’art. 3 l’obbligo di accesso ad attività e servizi solo a coloro che possiedono il Green Pass, dall'altra l’art. 4 dello stesso D.L. richiamando il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce che una persona può scegliere di non vaccinarsi (il che significa che non disporrà del Green Pass che attesta lo stato di avvenuta vaccinazione) e per questo non può essere discriminato e deve essere pertanto libero di circolare. Il D.L. 23 luglio 2021 produce pertanto uno squilibrio dei diritti, vietando con l’art. 3 il diritto alla libera circolazione, viola non solo il diritto alla libertà sancito dalla Costituzione, ma viola inoltre anche il regolamento europeo 2021/953 che richiama al punto successivo, al quale si dovrebbe attenere, in quanto le persone che non vogliono vaccinarsi non possono essere discriminate. Questo D.L. è incostituzionale e non potrà mai essere convertito in legge, è un chiaro e maldestro stratagemma volto ad obbligare la gente alla vaccinazione. Chiunque richieda il Green Pass deve essere denunciato." Lo dichiara in esclusiva con una nota il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC).
*Decreto legge 23 luglio 2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/23/175/sg/pdf
**Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.
Regolamento (UE) 2021 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.pdf
***Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953R%2801%29
COPIA
IL LINK (SOTTOSTANTE) ORIGINALE su ricerca e potrai leggere tutto il
testo in
ORIGINALE:
https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/58223-falla-nel-d-l-23-luglio-2021-tiboni-mic-ecco-il-cavillo-che-annulla-l-obbligo-dal-green-pass-e-permette-l-accesso-a-bar-ristoranti-ecc
DA SPERANZA €50MILIONI DI INDENNIZZI PER DANNI DA VACCINI. Ma solo a Operatori Sanitari per Effetti da antiCovid - Database Italia
Vaccinati positivi: asintomatici e contagiosi (per poco)
Vaccinati positivi: asintomatici e contagiosi (per poco)
copia il link su ricerca google per leggerlo :
https://thewam.net/vaccinati-positivi-sono-asintomatici-e-contagiosi/
Torino - VENDITA TRILOCALE
VENDITA TRILOCALE TORINO CITTÀ GIARDINO
C.so ALLAMANO 60 B TORINO
139.000 Euro
Riferimento ALLAMAN3Studio Immobiliare Città Giardino S.r.l.
Indirizzo:
Via Guido Reni 115/b
Torino (TO)
01119911763
torinocittagiardino@tempocasa.it
COPIA IL LINK IN RICERCA:
Autopsia paziente vaccinato, Tiboni (MIC).....
Autopsia paziente vaccinato, Tiboni (MIC): “La Spike che danneggia le cellule trovata in ogni organo. Chieste spiegazioni al Ministro della Sanità”.
(ASI) "La rivista "International Journal of Infectious Diseases" (Giornale internazionale delle malattie infettive) pubblica il risultato della prima autopsia di un paziente vaccinato contro SARS-CoV-2 post mortem (di cui alleghiamo il link*). L’articolo dal titolo “Global Time Bomb”
Primo caso di studio post mortem su paziente vaccinato contro SARS-CoV-2; "RNA virale trovato in ogni organo del corpo” riporta i risultati della prima autopsia in assoluto di una persona vaccinata contro il COVID-19, che è risultata negativa 18 giorni dopo il ricovero in ospedale ma 24 giorni dopo il vaccino, ha rivelato che l'RNA virale è stato trovato in quasi tutti gli organi del corpo. SI legge. ‘il vaccino, pur innescando una risposta immunitaria, non ha impedito al virus di entrare in ogni organo del corpo.
L'RNA virale è stato trovato praticamente in ogni organo del corpo, il che significa anche le proteine spike. Ci sono anticorpi (come il "vaccino" dovrebbe creare) ma sono irrilevanti perché, sulla base di uno studio dal Giappone, ora sappiamo che la proteina spike S1 è ciò che fa il danno. Questa mattina abbiamo parlato con uno specialista in malattie infettive di un ospedale del New Jersey. Gli abbiamo inviato i risultati dell'autopsia e abbiamo chiesto i suoi pensieri. Quando ha richiamato poco dopo, era chiaramente scosso. Ci ha detto "Non puoi citarmi per nome, verrò licenziato dall'ospedale se lo fai". Abbiamo deciso di nascondere la sua identità. Lo specialista in malattie infettive ha poi riferito: 'La gente pensa che solo una minoranza di persone ottenga effetti negativi dal vaccino. Sulla base di questa nuova ricerca, significa che tutti avranno effetti negativi, perché quelle proteine spike si legheranno ai recettori ACE2 e ovunque nel corpo.
CONTINUA: https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/57656-autopsia-paziente-vaccinato-tiboni-mic-la-spike-che-danneggia-le-cellule-trovata-in-ogni-organo-chieste-spiegazioni-al-ministro-della-sanita?fbclid=IwAR2HMFV01BuS3Qr2CVKBr2zsBeouS5-BGBtFxq7TiKDn4GIiYWIL59Yn2Qg