CONTATORE PERSONE

13/02/22

Salk Institute - ha scritto e pubblicato un articolo scientifico bomba .....

Il prestigioso Salk Institute, fondato dal pioniere dei vaccini Jonas Salk, ha scritto e pubblicato un articolo scientifico bomba che rivela che la proteina spike SARS-CoV-2 è ciò che sta effettivamente causando danni vascolari in pazienti covid e ai destinatari dei vaccini covid, promuovendo ictus, attacchi di cuore , emicranie, coaguli di sangue e altre reazioni dannose che hanno già ucciso migliaia di americani (fonte: VAERS.hhs.gov). Fondamentalmente, tutti e quattro i marchi di vaccini covid attualmente in uso diffuso iniettano ai pazienti la proteina spike o, tramite la tecnologia mRNA, istruiscono il corpo del paziente a produrre proteine ​​spike e rilasciarle nel proprio sangue. Questo inonda il corpo del paziente con la stessa proteina spike che il Salk Institute ha ora identificato come la causa pistola fumante del danno vascolare e degli eventi correlati (come i coaguli di sangue, che stanno uccidendo molte persone che prendono i vaccini). In parole povere, significa che i vaccini sono stati progettati per contenere proprio l'elemento che sta uccidendo le persone. Il falso presupposto dell'industria dei vaccini e dei suoi propagandisti è che la proteina spike sia "inerte" e innocua. Il Salk Institute dimostra che questa ipotesi è pericolosamente inesatta.

Salk Institute: La proteina spike "danneggia le cellule" e causa "malattie vascolari" anche senza un virus

In un articolo intitolato "La proteina spike del romanzo coronavirus gioca un ruolo chiave aggiuntivo nella malattia", pubblicato il 30 aprile 2021, il Salk Institute avverte che "i ricercatori e collaboratori di Salk mostrano come la proteina danneggia le cellule, confermando COVID-19 come una malattia principalmente vascolare ".

Da quell'articolo:

"Ora, un nuovo importante studio mostra che le proteine ​​del picco del virus (che si comportano in modo molto diverso da quelle codificate in modo sicuro dai vaccini) svolgono anche un ruolo chiave nella malattia stessa. Il documento, pubblicato il 30 aprile 2021, su Circulation Research, mostra anche in modo conclusivo che COVID-19 è una malattia vascolare, dimostrando esattamente come il virus SARS-CoV-2 danneggia e attacca il sistema vascolare a livello cellulare. "Molte persone la considerano una malattia respiratoria, ma in realtà è una malattia vascolare", afferma l'assistente professore di ricerca Uri Manor, co-autore senior dello studio. “Questo potrebbe spiegare perché alcune persone hanno ictus e perché alcune persone hanno problemi in altre parti del corpo. La cosa in comune tra loro è che hanno tutti basi vascolari". ... il documento fornisce una chiara conferma e una spiegazione dettagliata del meccanismo attraverso il quale la proteina danneggia per la prima volta le cellule vascolari. Nel nuovo studio, i ricercatori hanno creato uno "pseudovirus" circondato dalla classica corona di proteine ​​spike SARS-CoV-2, ma che non conteneva alcun virus effettivo. L'esposizione a questo pseudovirus ha provocato danni ai polmoni e alle arterie di un modello animale, dimostrando che la sola proteina spike era sufficiente a causare la malattia. I campioni di tessuto hanno mostrato infiammazione nelle cellule endoteliali che rivestono le pareti delle arterie polmonari. Il team ha quindi replicato questo processo in laboratorio, esponendo cellule endoteliali sane (che rivestono le arterie) alla proteina spike. Hanno dimostrato che la proteina spike danneggiava le cellule legando ACE2. Questo legame ha interrotto la segnalazione molecolare di ACE2 ai mitocondri (organelli che generano energia per le cellule), provocando il danneggiamento e la frammentazione dei mitocondri. Studi precedenti hanno mostrato un effetto simile quando le cellule sono state esposte al virus SARS-CoV-2, ma questo è il primo studio a dimostrare che il danno si verifica quando le cellule sono esposte alla proteina spike da sole. "Se rimuovi le capacità di replicazione del virus, ha ancora un effetto dannoso importante sulle cellule vascolari, semplicemente in virtù della sua capacità di legarsi a questo recettore ACE2, il recettore della proteina S, ora famosa grazie al COVID", spiega Manor . "Ulteriori studi con proteine ​​spike mutanti forniranno anche nuove informazioni sull'infettività e la gravità dei virus mutanti della SARS CoV-2". L'articolo non menziona che i vaccini covid-19 iniettano nei pazienti la stessa proteina spike studiata, ma questo fatto è ampiamente noto e persino propagandato dall'industria dei vaccini. Il risultato di questa ricerca è che i vaccini Covid inducono malattie vascolari e causano direttamente lesioni e decessi dovuti a coaguli di sangue e altre reazioni vascolari. Tutto questo è causato dalla proteina spike che è stata deliberatamente ingegnerizzata nei vaccini.

Dalla rivista medica Circulation Research: La proteina spike è ciò che sta causando il danno

L'articolo del Salk Institute fa riferimento a questo documento scientifico pubblicato su Circulation Research: SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endotelial Function via Downregulation of ACE 2. Questo articolo è il primo a documentare il meccanismo con cui le proteine spike, anche quelle prive di un attivo componente virale - causano la distruzione vascolare legandosi ai recettori ACE2 e inibendo la funzione dei mitocondri cellulari. Dall'articolo: la proteina SARS-CoV-1 [Spike] promuove il danno polmonare diminuendo il livello di ACE2 nei polmoni infetti. In questo studio, dimostriamo che la proteina S da sola può danneggiare le cellule endoteliali vascolari (EC) sottoregolando ACE2 e inibendo di conseguenza la funzione mitocondriale.

Inoltre dall'articolo: Abbiamo poi studiato l'impatto della proteina S sulla funzione mitocondriale. Le immagini confocali di EC trattate con proteina S1 hanno rivelato un aumento della frammentazione mitocondriale, indicando una dinamica mitocondriale alterata ... Inoltre, la sovraespressione di ACE2-L ha causato un aumento del tasso di acidificazione basale, glicolisi indotta da glucosio, capacità glicolitica massima e riserva glicolitica (Figura [D], ii). Inoltre, le EC incubate con la proteina S1 avevano una funzione mitocondriale attenuata ma una glicolisi aumentata, rispetto alle cellule di controllo trattate con IgG ... ... i nostri dati rivelano che la proteina S da sola può danneggiare l'endotelio, manifestato da una funzione mitocondriale compromessa e dall'attività eNOS ma aumentata glicolisi. Sembra che la proteina S nelle EC aumenti lo stress redox che può portare alla disattivazione di AMPK, alla sovraregolazione di MDM2 e, infine, alla destabilizzazione di ACE2. Lo studio, ovviamente scritto da un'organizzazione pro-vaccino, afferma poi che "gli anticorpi generati dalla vaccinazione" possono proteggere il corpo dalla proteina spike.

Pertanto, l'articolo sta essenzialmente dicendo (parafrasato):

"La proteina spike può causare enormi danni al sistema vascolare quando a una persona viene iniettata quella proteina spike e quando il sistema immunitario di quella persona attacca la proteina spike e la neutralizza, il danno può essere fermato."

In altre parole, il sistema immunitario umano sta cercando di proteggere il paziente dai danni causati dal vaccino, prima che il paziente venga ucciso dalle reazioni avverse. In altre parole, qualsiasi persona che sopravvive effettivamente al vaccino covid lo fa solo perché il suo sistema immunitario innato le protegge dal vaccino, non con il vaccino. Il vaccino è l'arma. Il sistema immunitario è la tua difesa.

https://www.brighteon.com/886e1f1c-d5dc-48bb-a217-778a79bc21ac

Tutti i vaccini covid devono essere immediatamente sospesi e ritirati

Basandosi solo su questa ricerca, tutti i vaccini covid dovrebbero essere immediatamente ritirati dal mercato e rivalutati per gli effetti collaterali a lungo termine. Secondo i dati VAERS pubblicati dal governo, le morti da vaccino nel 2021 (finora) sono già quasi il 4.000% più alte di tutte le morti da vaccino del 2020, messe insieme. Cosa c'è di nuovo nel 2021? Il vaccino covid, sviluppato con la proteina spike che causa danni vascolari. Il numero di americani che sono morti dopo aver assunto vaccini covid è già nell'ordine delle migliaia, e stime realistiche mettono quel numero a decine di migliaia (con più che muoiono ogni giorno).

Il meccanismo è ora ben compreso: il vaccino covid inietta il paziente con proteine ​​spike, le proteine ​​spike procedono a causare danni vascolari e aggregazione piastrinica, questo porta a coaguli di sangue che circolano intorno al corpo e si depositano in diversi organi (il cuore, i polmoni, cervello, ecc.), causando decessi attribuiti a "ictus" o "attacchi di cuore" o "embolia polmonare". La causa comune è il danno vascolare derivante dalla proteina spike. In sostanza, a milioni di persone vengono iniettati fattori di coagulazione del sangue artificiali e poi muoiono a causa di coaguli di sangue, il tutto mentre i media aziendali disastrosamente disonesti affermano che tutti i vaccini covid sono completamente "sicuri" e non hanno danneggiato nessuno.

I vaccini a mRNA trasformano il tuo corpo in una fabbrica di armi biologiche proteiche per esporre gli altri

I vaccini a mRNA trasformano le cellule del corpo umano in fabbriche di proteine ​​spike, riversando particelle di proteine ​​spike mortali nel flusso sanguigno. Un numero crescente di ricercatori sta anche scoprendo che queste proteine ​​spike sembrano "perdere pezzi" (shedding) o trasmettersi dal vaccinato al non vaccinato, causando reazioni avverse in persone che non sono mai state vaccinate, ma che hanno trascorso del tempo vicino ad altre persone che lo erano. La tecnologia alla base di questo si chiama "vaccini autoreplicanti", ed è stata sperimentata da medici e scienziati che lavorano sotto il regime razzista dell'Apartheid del Sud Africa. Lì, i ricercatori medici hanno progettato vaccini specifici per razza, armati e auto-replicanti che erano progettati per diffondersi nella popolazione nera del Sud Africa e sterminare le masse che rappresentavano una minaccia per l'élite tecnocratica al potere. Oggi, siamo tutti gli obiettivi di questi sistemi d'arma mentre i globalisti cercano di sterminare le popolazioni umane su scala globale, indipendentemente dal colore della pelle o dal paese di origine. Proprio quest'anno, la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ha celebrato questa tecnologia di vaccino autoreplicante e ne chiede l'utilizzo per ottenere la vaccinazione di massa globale, aumentata da droni di sorveglianza e robot AI che impongono la conformità al vaccino (probabilmente sotto la minaccia delle armi).

In effetti, i vaccini a mRNA funzionano come fabbriche di armi biologiche che trasformano gli esseri umani in centri di produzione e trasmissione di armi biologiche, diffondendo danni vascolari e morte all'intera popolazione, compresi coloro che non erano ancora vaccinati.

Tutti i vaccini covid sono esperimenti medici rischiosi, ma alle masse ignare viene fatto il lavaggio del cervello e gli viene detto che i vaccini sono stati tutti "approvati" come sicuri ed efficaci

La FDA non ha concesso l'approvazione terapeutica per alcun vaccino covid-19 e non sono stati completati studi a lungo termine per dimostrare che i vaccini covid-19 sono sicuri ed efficaci. Piuttosto, la FDA ha concesso l'autorizzazione all'uso sperimentale negli Stati Uniti, che ammette che coloro che prendono i vaccini stanno partecipando a un rischioso esperimento medico con conseguenze sconosciute. Coloro che prendono il vaccino sono spesso sottoposti a lavaggio del cervello o ingannati dai media corporativi bugiardi che affermano falsamente che i vaccini covidi sono stati "approvati" dalla FDA e non hanno danneggiato nessuno. I dati VAERS del governo su VAERS.hhs.gov dimostrano il contrario. Nel podcast Situation Update di oggi, spiego tutto questo in modo più dettagliato, rivelando come i vaccini covidi siano stati progettati fin dall'inizio per essere iniezioni di spopolamento / eutanasia per raggiungere lo spopolamento globale (omicidio di massa tramite vaccini). Questa conclusione è ora inconfutabile. I vaccini iniettano letteralmente le persone con la stessa sostanza che le uccide. Questa non è medicina; è violenza medica contro l'umanità. L'establishment della scienza medica che promuove i vaccini è ora coinvolto in crimini contro l'umanità a livello di olocausto. Josef Mengele sarebbe orgoglioso. (Alla fine è stato giustiziato con impiccagione pubblica per i suoi crimini contro l'umanità). Ascolta e condividi ovunque:

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Privacy e controllo dei lavoratori



L'
articolo 41 della Costituzione prevede la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro, purchè esercitata nel rispetto della libertà e dignità umana. Quindi, il datore di lavoro detta le regole per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, che i lavoratori sono tenuti a rispettare, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Di conseguenza il datore di lavoro ha il potere di controllare che l'attività lavorativa dei dipendenti sia eseguita conformemente alle direttive da lui impartite. 

I limiti al potere di controllo del datore di lavoro derivano dal contrapposto diritto dei lavoratori al rispetto della loro riservatezza (anche in considerazione del fatto che parte significativa delle loro relazioni si sviluppano in quell’ambiente), della dignità personale, della libertà di espressione e di comunicazione. Da qui l'esigenza del contemperamento dei diritti contrapposti, e quindi della regolamentazione dei poteri del datore di lavoro, la cui disciplina è principalmente prevista dallo Statuto dei Lavoratori
La normativa prevede un rigoroso divieto dei controlli lesivi dei diritti inviolabili e il tendenziale sfavore per ogni tipo di controllo occulto, divieto attenuato però in presenza di determinate condizioni. 

Con la modernizzazione delle tecniche lavorative e lo sviluppo tecnologico, è ormai possibile l'implementazione di controlli a distanza, estremamente penetranti, nei confronti dei lavoratori, e che possono spingersi fino alla verifica dell’adeguatezza della stessa prestazione lavorativa. Si è reso quindi necessario aggiornare le regole volte alla tutela del lavoratore, contemperando nel frattempo il diritto del datore di lavoro alla tutela dei beni aziendali

 

Principi da rispettare

Il datore di lavoro nell'effettuare i controlli sui lavoratori è obbligato a rispettare i principi in materia di tutela dei dati personali: 
principio di necessitàil controllo deve risultare necessario o indispensabile rispetto ad uno scopo determinato ed avere il carattere dell’eccezionalità, limitato nel tempo e nell'oggetto, mirato e mai massivo; 
principio di finalità: il controllo deve essere finalizzato a garantire la sicurezza o la continuità aziendale, o a prevenire e reprimere illeciti
principio di trasparenza: il datore di lavoro deve informare preventivamente i dipendenti sui limiti di utilizzo degli strumenti e delle sanzioni previste nel caso di violazione di tali limiti; 
principio di proporzionalità: il datore di lavoro deve adottare forme di controllo strettamente proporzionate e non eccedenti lo scopo della verifica; 
principio di sicurezza: i dati raccolti devono essere protetti in modo adeguato. 

Quindi, nel trattare dati dei dipendenti, il datore di lavoro deve tenere ben presenti i diritti fondamentali dei lavoratori, e individuare correttamente la base giuridica di tale trattamento: 
- adempimento di obblighi derivanti da un contratto di lavoro; 
- adempimento di obbligazioni previste dalla legge; 
legittimo interesse del datore di lavoro (nel qual caso occorre valutare preventivamente se il trattamento sia necessario e proporzionato per il perseguimento di una legittima finalità, redigendo eventualmente la valutazione di impatto e il datore è sempre tenuto ad assicurare ai dipendenti il diritto di opporsi al trattamento)

 

Articolo 88 GDPR

L'art. 88 del regolamento europeo stabilisce che gli Stati possono emanare regole particolari atte a garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti durante i trattamenti dei dati nel contesto del rapporto di lavoro.
Questo può avvenire tramite accordi collettivi o disposizioni legislative.
Il GDPR prevede, quindi, che le attività di controllo del lavoratore siano svolte in un contesto di trasparenza e di adeguata protezione dei dati personali. 

Il controllo del datore di lavoro, e in genere il trattamento di dati del lavoratore, può, infatti, avvenire in una molteplicità di fasi:
valutazione candidati e assunzione, valutazione delle prestazioni lavorative, pianificazione ed organizzazione della prestazione lavorativa, salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, protezione dei beni del dipendente, conclusione del rapporto di lavoro. 

 

Strumenti di lavoro e strumenti di controllo

In Italia la regolamentazione in materia è dettata dal D. Lgs n. 151 del 14 settembre del 2015 (Jobs Act) che ha riscritto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Il Jobs Act ha stabilito un regime diverso a seconda del tipo di strumento:
strumenti che consentono il controllo del lavoratore (es. videosorveglianza); 
strumenti di lavoro (personal computer, smartphone).
La revisione della disciplina dei controlli sui lavoratori ha tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e delle esigenze produttive e organizzative dell'impresa.

L'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è di norma vietata, a meno che non ricorrano due condizioni: 
esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale
- preventivo accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione amministrativa (Direzione territoriale del lavoro, qui il modulo per la richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza) che non possono essere sostituiti dal consenso dei lavoratori (Corte di cassazione, sez. III penale, sentenza 17 gennaio 2020, n. 1733). 

In caso di modifica della titolarità dell'impresa non è necessario procedere ad una nuova autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione dei nuovi assetti proprietari, purché ovviamente l'impianto di sorveglianza non sia stato modificato nella struttura o nella finalità (INL nota 1881 del 15 febbraio 2019). 

Al fine di ridurre gli oneri burocratici, oggi è possibile, per le imprese con più sedi dislocate sul territorio, ricorrere alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative e in seconda battuta al Ministero del Lavoro, invece di dover trovare accordi con ogni singola rappresentanza sindacale. E' importante tenere presente che l'accordo sindacale o l'autorizzazione amministrativa devono precedere l'installazione dell'impianto, non solo la messa in funzione (Cass. Penale n. 4331/2014), per cui se l'impianto è installato prima dell'accordo si è in violazione delle norme (art. 38 L. 300/1970), anche nel caso in cui i dipendenti siano stati correttamente informati. Il divieto di installazione di telecamere in assenza di accordo vale, quindi, anche per le telecamere "finte", montate al solo scopo dissuasivo e che non registrano dati. 

La novità della riforma è data dal secondo comma dell'articolo 4, il quale prevede che le garanzie non si applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (es. smartphone, tablet, personal computer), e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. In tali casi l'installazione non richiede alcun accordo sindacale.
L’eccezione è limitata agli strumenti che
immediatamente servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate”. Il Ministero del Lavoro, con nota del 18 giugno 2015, ha stabilito che nel momento in cui lo strumento viene modificato (ad esempio, con l’aggiunta di software di localizzazione), non si considera più rientrante nella categoria.
La definizione è comunque foriera di dubbi.
Ad esempio, il GPS installato sull’auto aziendale potrebbe essere considerato servente rispetto alle mansioni assegnate (nel caso in cui il datore di lavoro utilizza il GPS per stabilire quale team è più vicino al luogo dove occorre l’intervento) ma nel contempo potrebbe essere utilizzato per controllare il lavoratore stesso (dal GPS si può ricavare che il team è fuori zona senza giustificazione). 

Infine, il comma 3 stabilisce che le informazioni raccolte tramite gli strumenti di cui al comma 1 e 2, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli (in tale ottica l'identità degli eventuali amministratori di sistema deve essere portata a conoscenza dei lavoratori, se trattano dati dei lavoratori). Ovviamente per “fini” si intendono ricompresi anche i fini tipicamente disciplinari. 
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in base al principio di trasparenza, occorre informare i lavoratori circa l'esistenza e le modalità d'uso degli strumenti di controllo, con riferimento alla finalità e alle modalità del trattamento dei dati, alla natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati, alle conseguenze di un eventuale rifiuto, ai soggetti cui tali dati possono essere comunicati e ai responsabili aziendali del trattamento dei dati, nonché dei diritti dei lavoratori. In caso contrario i dati non possono essere utilizzati a nessun fine. 

Mail aziendale

Il datore di lavoro (o il suo delegato) deve poter accedere in qualsiasi momento alla casella di posta elettronica aziendale in uso al dipendente. La casella aziendale, infatti, è uno strumento di lavoro. L'accesso del datore di lavoro è legittimato anche dalla necessità della continuità aziendale, ad esempio nel caso in cui il lavoratore sia in malattia. La riconducibilità della casella all'azienda permette di escludere la sussistenza del reato di violazione dell'altrui corrispondenza (art. 616 c.p.) per mancanza dell'altruità.   

 

Lavoro a domicilio e BYOD

Oggi è sempre più frequente che almeno parte del lavoro venga svolto a domicilio, cosa che però può rappresentare un rischio addizionale per il datore di lavoro.

Questa modalità di lavoro spesso si accompagna all'uso autorizzato dei propri dispositivi da parte del dipendente (BYOD=bring your own device), In questi casi il rischio è aumentato, perché il datore di lavoro deve autorizzare l'accesso alla rete informativa aziendale, e il dipendente può archiviare dati aziendali sul proprio dispositivo. Ciò comporta il rischio che in caso di licenziamento del dipendente sia più complicato recuperare i dati contenuti sul dispositivo, come pure il rischio di perdita dei dati in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Non solo, potrebbero sorgere problemi anche nel caso di malfunzionamenti del dispositivo, se il dipendente lo porta in riparazione presso un'azienda che, in teoria, potrebbe estrarre i dati aziendali dal dispositivo. 

  

Linee guida

Le linee guida del Garante per posta elettronica ed Internet precisano gli elementi oggetto dell'informativa preventiva. Il provvedimento in materia di videosorveglianza detta le regole per tali sistemi, obbligando il datore di lavoro all'adeguata segnalazione dei luoghi videosorvegliati, alla conservazione limitata dei dati (di regola 24 ore), nonchè a permette l'accesso ai dati ai lavoratori. 

  

Utilizzo delle riprese in giudizio

La Corte di Cassazione (sentenza n. 4367/2018) ha stabilito che sono utilizzabili in sede giudiziale le riprese effettuate con telecamere all'interno del luogo di lavoro. Le immagini servono al datore di lavoro per esercitare un controllo sul patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei dipendenti, e le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale. Per cui non esiste alcun divieto di utilizzo di tali riprese quali prove in un processo penale.  

 

Lavoratori domestici

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolare dell'8 febbraio 2017) ha chiarito che i limiti e i divieti di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori non si applicano al lavoro domestico, per cui un privato che installa telecamere all'interno della sua casa non avrà dette limitazioni nel caso si avvalga di lavoratori come colf, badanti, ecc... Ovviamente dovrà sempre fornire l'informativa e informare della presenza delle telecamere. 

 

Casi pratici

Il WP29 ha individuato una serie di trattamenti basati sui legittimi interessi, che possono presentare rischi: 

1) Trattamento dei dati dei candidati pubblicati sui social network. 
Un problema noto riguarda la possibilità di utilizzare, ai fini dell'assunzione di lavoratori, informazioni pubbliche, quali quelle estratte dai profili dei social network. L'accesso, e quindi l'estrazione di dati dai profili deve comunque essere giustificato da una base legale, i dati possono essere trattati solo se i profili sono utilizzati per finalità lavorative, inoltre il candidato deve essere informato del controllo anche tramite indicazione nell'annuncio di lavoro. 

2) Trattamento dei dati dei lavoratori pubblicati sui social network. 
Tale controllo potrebbe rendersi utile, ad esempio, se il datore di lavoro ha inserito clausole di non concorrenza precisando che effettuerà controlli sul rispetto delle dette clausole anche accedendo ai profili social. I dati possono essere trattati solo se i profili sono utilizzati per finalità lavorative e se non vi sono altre modalità per la finalità del trattamento.   

3) Monitoraggio della strumentazione informatica dei lavoratori (mail, telefonate, navigazione Internet, ricerche online)
Se forniti dall’azienda (es. la casella di posta elettronica) gli strumenti elettronici sono dotazioni aziendali e quindi controllabili dal datore ed inutilizzabili a fini personali. Tale monitoraggio deve essere limitato sia nel tempo che per tipologia. Inoltre le misure di sicurezza relative ai dispositivi da remoto, quali il monitoraggio dei movimenti del mouse, l'utilizzo di webcam o di tecnologie di screen capture, sono considerate illegittime. Di contro, la mail privata del dipendente, in quanto è dato personale ed è uno strumento identificativo, non è mai controllabile dall’azienda anche se utilizzata dal luogo di lavoro. In tal senso alcune aziende installano un terminale Internet liberamente accessibile in modo che i dipendenti possano utilizzarlo per l'uso della propria posta personale, senza essere soggetti al controllo del datore di lavoro.
La navigazione in Internet tramite gli strumenti aziendali
può essere limitata o vietata purché non sussista un trattamento illecito dei dati dei lavoratori. Quindi, possono essere applicati appositi filtri per impedire gli accessi a determinati siti, ma i sistemi devono essere configurati in modo da cancellare periodicamente i dati personali (accessi ai siti). Un monitoraggio sistematico della navigazione su Internet dei lavoratori deve ritenersi illecito. 

4) Mobile Device Management: occorre una valutazione di impatto al fine di verificare la necessità del trattamento rispetto alla finalità, e i dipendenti devono essere adeguatamente informati del controllo; 

5) Wearable Devices: i dati raccolti da strumenti di monitoraggio dell'attività fisica della persona possono essere trattati solo dagli interessati ed eventualmente dal  fornitore del servizio, ma non da parte del datore di lavoro; 

6) Rilevazione della presenza dei lavoratori: alcuni strumenti possono comportare l'indiretto monitoraggio della presenza e dell'attività dei lavoratori sul luogo di lavoro, tali trattamenti sono legittimi in quanto finalizzati a tutelare la perdita o la sottrazione di informazioni aziendali riservate, occorre però adeguata informativa; 

7) Trattamenti di dati mediante sistemi di videosorveglianza: il video monitoraggio dei lavoratori è considerato illecito in quanto sproporzionato rispetto alla tutela dei diritti degli interessati; 

8) Geolocalizzazione dei veicoli: Il trattamento dei dati di geolocalizzazione dei veicoli aziendali è legittimo per la tutela della sicurezza dei veicoli e dei lavoratori, o anche per la pianificazione in tempo reale dell'attività lavorativa. Illecita è la geolocalizzazione nel caso in cui i veicoli aziendali possano essere usati anche per finalità private. Il dipendente deve poter disabilitare il monitoraggio nel momento in cui svolge un'attività di natura personale con l'auto aziendale (questo nell'ambito di un servizio di comodato previsto da molti contratti di lavoro). Quindi è utile applicare un'informativa all'intero del veicolo, ben leggibile, che ricordi al dipendente l'esistenza del dispositivo di monitoraggio e le modalità di blocco temporaneo.  

9) Trasferimento dei dati personali dei lavoratori a terzi: il trasferimento dei dati agli utenti finali è ammesso solo se fondato su un legittimo interesse del titolare, nel caso in cui siano comunicati tra società del medesimo gruppo si richiamano i principi previsti dal GDPR. 

Altri casi: 

Controllo degli accessi dei lavoratori: il controllo degli accessi dei lavoratori è possibile, ma occorre che sia realizzato con misure proporzionate.
In particolare non è valido il consenso come base giuridica, e nel caso di utilizzo di sistemi biometrici occorre che sussista la necessità di un controllo così intrusivo piuttosto che con mezzi differenti. 

 CONTINUA:  https://protezionedatipersonali.it/privacy-controllo-lavoratori



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12/02/22

“Vaccini, eccesso di rischio"

 

“Vaccini, eccesso di rischio di miocardite sotto i 40 anni”: l’ammissione nel report Aifa


Alla fine, il rapporto sugli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid ha fatto capolino, dopo che in parecchi avevano iniziato a perdere le speranze. Con l’Aifa che, in un crescente imbarazzo, continuava a tacere circa la mancata pubblicazione di aggiornamenti. O meglio, stando a quanto rivelato da Antonio Grizzuti sulle pagine della Verità, l’Agenzia si era limitata a spedire il documento all’Ema, il suo corrispettivo europeo, con il grottesco risultato che all’estero ne sapevano, di fatto, più di noi.
Dopo tanta insistenza, la relazione sulla sicurezza dei vaccini infine è stata resa nota e messa a disposizione della stampa. Il contenuto? Dall’inizio della campagna vaccinale alla fine del 2021, “le segnalazioni di sospetto evento avverso” successive all’inoculazione dei farmaci anti-Covid sono state poco meno di 118.000, a fronte di una somministrazione complessiva di 108 milioni di dosi. Secondo l’Aifa, dunque, si tratterebbe di una percentuale molto bassa, considerando anche che di questi casi, alcuni sono in realtà legati a sintomi non allarmanti. Ma le cose stanno davvero così?

CONTINUA:

https://www.ilparagone.it/attualita/vaccini-eccesso-di-rischio-di-miocardite-sotto-i-40-anni-lammissione-nel-report-aifa/?fbclid=IwAR27bstIWSgLnxivCRIcmY-WCuMDwYr8FrYZyH1evsBsB-2M7QbyIlg30BA



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DA ASCOLTARE molto bene e poi RICOLLEGARSI AL LINK SOTTOSTANTE



  SECONDO LINK DA LEGGERE https://laccsvivistadasam.blogspot.com/2022/02/ritirato-pubblicato-il-17-marzo-2006.html?spref=fb&fbclid=IwAR1XJjPI2bFvo2qnXRYVhjMUCJqjDLF-wblINDX6HkOLPhxKDviJEmqJR-w

Ritirato - ( Pubblicato il: 17 marzo 2006)

Ritirato dal commercio vaccino anti morbillo-parotite-rosolia Morupar


L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto, in via cautelativa, il ritiro dal commercio del vaccino trivalente “Morupar” impiegato per la profilassi di morbillo, parotite e rosolia.

Tale provvedimento si è reso necessario in seguito ad attenta revisione dei dati di farmacovigilanza, disposta dall’Aifa, che ha evidenziato un maggior numero di reazioni avverse immediate di tipo allergico conseguenti a somministrazione del Morupar rispetto a quanto registrato a seguito dell’impiego degli altri due analoghi vaccini in commercio in Italia (MMRII e Priorix).

Pur essendo rare le reazioni gravi, che rientrano comunque nel range previsto dall’OMS e descritto in letteratura scientifica, l’Agenzia Italiana del Farmaco considerata la disponibilità di specialità medicinali analoghe dotate di un maggior profilo di sicurezza ha ritenuto, a tutela della salute dei cittadini, di disporre il provvedimento di ritiro dal commercio. PDF: https://www.aifa.gov.it/documents/20142/241024/cs27.pdf


E’ importante sottolineare che la campagna vaccinale per l’eliminazione del morbillo, della parotite e della rosolia - che rappresentando un rilevante obiettivo di sanità pubblica vede l’impegno congiunto dell’Agenzia Italiana del Farmaco, del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità - potrà proseguire regolarmente e in sicurezza con il ricorso alle altre specialità in commercio.

Al fine di fornire agli operatori sanitari e al pubblico informazioni e raccomandazioni più dettagliate, volte a dirimere eventuali dubbi sui comportamenti da adottare, l’Aifa ha predisposto una Nota informativa importante e una serie di Domande e Risposte (FAQ) che saranno oggi stesso pubblicate su www.agenziafarmaco.it nella sezione Registrazione e Farmacovigilanza ed ha messo a disposizione il numero verde Farmaci-line: 800-571661.

( Pubblicato il: 17 marzo 2006)

CONTINUA: 

https://www.aifa.gov.it/-/ritirato-dal-commercio-vaccino-anti-morbillo-parotite-rosolia-morupar#:~:text=Aggregatore%20Risorse-,Ritirato%20dal%20commercio%20vaccino%20anti%20morbillo%2Dparotite%2Drosolia%20Morupar,di%20morbillo%2C%20parotite%20e%20rosolia


Perché le persone continuano ad avere cattive abitudini per la Salute?!?

RIUNIONE SU ZOOM .Introduzione alla Medicina Quantistica E.......

ecco il webinar
di domattina, ora 9.30,

ma cominciamo sempre con rispondere alle domande dei pazienti, o dubbi sull'incontro precedente:   "Introduzione alla Medicina Quantistica"   

Un nuovo sguardo sulla medicina accademica,
l’evoluzione dell’arte medica,

fino alla medicina naturale:
Ritorno al futuro

passando per la Medicina Quantistica:
una realtà che è sempre più difficile e oneroso disconoscere

1) Antropobiologia dell’essere umano, fra salute e malattia, e l’evoluzione delle relazioni di aiuto (dr. Fabio Cerboni)

2) Comprendere meglio la Medicina Quantistica attraverso la Fisica Quantistica (Per. Ch. Andrea Del Giudice)

3) Un aiuto semplice ed efficace dalla medicina quantistica  …. ( Nat Barbara Rapisardi)

4) Domande e osservazioni

https://us02web.zoom.us/j/2507771111#success


ID riunione: 250 777 1111
Passcode: 12345

 

EXACTLY

La scelta di vaccinarsi deve essere una scelta libera, informata e consapevole  che ciascuno può fare in piena libertà

e  non possono essere imposti come obbligo 
visto che la loro efficacia
e la loro sicurezza è ancora in fase di sperimentazione
 

CIT Rita Tassinari


io ci aggiungo:
POI FOSSE UN VACCINO....maaaaaaaaaaaaaaaa sono come INFORMAZIONI dal bugiardino
<#Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di
nuove informazioni sulla sicurezza>