La normativa
Il Decreto applicativo del 2 agosto 2007 ha fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.
Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la patologia o la menomazione, da richiedere alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.
Da un lato lo spirito della norma è chiarissimo: evitare inutili visite di revisione. Ma dall’altro le indicazioni operative per le Aziende Usl e le misure di tutela per il Cittadino sono pressoché assenti.
Di qui i numerosi dubbi di cui uno più rilevante degli altri: il Cittadino già in possesso di certificazione di invalidità che preveda una revisione ma che sia affetto da una patologia elencata nel Decreto, deve o non deve presentarsia visita di revisione?
Nessuno in questi mesi ha fornito una risposta dirimente; le Aziende Usl hanno continuato ad effettuare visite di revisione e i Cittadini a sottoporsi a nuovi accertamenti anche se affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti.
Indicazioni ministeriali
La prima indicazione riguarda le persone invalide beneficiarie di indennità di accompagnamento o di comunicazione per le quali le Commissioni delle Aziende Usl hanno previsto una successiva visita di revisione.
L’INPS invierà a ciascuna Commissione Usl l’elenco di queste persone (titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione per le quali è prevista revisione) con la richiesta dei fascicoli sanitari.
Il Ministero sollecita le Aziende Usl a collaborare inviando la documentazione in plichi con l’annotazione “Trasmissione selettiva ai sensi del DM 2/8/07”.
A questo punto le Commissioni INPS redigono un verbale per ciascun fascicolo esaminato, da cui risulti il diritto o meno per il soggetto all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.
Ultimato l’esame, restituiranno alle ASL i fascicoli corredati del verbale. Il Ministero prevede che sia compito dell’INPS comunicare direttamente alle persone che sono state ritenute esonerate che non saranno più chiamate a visita.
Queste le istruzioni, apparentemente semplici, del Ministero. La mole di lavoro per le Commissioni Usl sarà notevole e altrettanto lo sarà quella per l’INPS. I tempi di smaltimento di questo lavoro non sono previsti o quantificati dal Ministero.
L’INPS
L’INPS ricorda l’automatica sospensione del pagamento delle provvidenze economiche per effetto dell’automatismo della procedura informatica che, alla scadenza prevista, determina l’interruzione dell’erogazione delle competenze.
Questo significa, implicitamente, che se una persona non si presenta a visita di revisione entro la data prevista l’erogazione di pensioni, assegni, indennità viene sospesa.
Al termine della procedura di accertamento medico-legale “agli atti” per l’individuazione della patologia, le Sedi INPS “avranno cura di ripristinare con ogni possibile urgenza il pagamento che fosse stato eventualmente sospeso per gli automatismi della procedura informatica”.
In sintesi
2) L’INPS invia l’elenco a ciascuna Commissione Usl e richiede i fascicoli sanitari.
3) Le Commissioni Usl spediscono i fascicoli all’INPS che li esamina e, se del caso, richiede ulteriore certificazione agli interessati.
4) Al fascicolo sanitario, che viene restituito alla Asl, è allegata una comunicazione scritta nella quale risulti esplicitato il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante.
a) L’INPS, diversamente dal Ministero, non precisa che spetta all’Istituto la comunicazione anche all’interessato. A parere di chi scrive la comunicazione spetta all’Azienda Usl.
b) Né INPS né Ministero precisano cosa accade nel caso in cui non venga riconosciuto il diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante e siano già scaduti i tempi per la revisione precedentemente disposta e sia stata quindi sospesa la provvidenza economica.
c) Non è ben chiaro che cosa accada nel caso in cui una persona abbia cambiato residenza e Azienda Usl di riferimento. La nuova Azienda Usl, interpellata dall’INPS, difficilmente dispone dei fascicoli sanitari.
Suggerimenti ai Cittadini
Suggerimento: rivolgersi alla propria Azienda, con anticipo rispetto alla data di revisione, e chiedere formalmente se il proprio fascicolo sanitario sia già stato trasmesso all’INPS per la verifica del diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante. Si può citare ed allegare la nota del Ministero del 30 maggio 2008.
In caso di risposta positiva, si attende la valutazione dell’INPS. In caso di risposta negativa è preferibile chiedere di fissare la visita di revisione.
Suggerimento: sono possibili due ipotesi. La prima è un semplice ricorso al Comitato Provinciale dell’INPS, allegando documentazione sanitaria probatoria. La seconda, avviare un ricorso davanti ad un giudice con l’assistenza di un legale, anche tramite un patronato.
Suggerimento: al momento attuale è consigliabile presentarsi comunque a visita di accertamento, documentando la propria situazione sanitaria con certificazione sanitaria adeguata e chiedendo l’annotazione relativa al diritto all’esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato invalidante. Nel caso in cui questo diritto non venga riconosciuto si può avviare un ricorso davanti ad un giudice.
Suggerimento: rivolgersi immediatamente ad legale o a un patronato sindacale per presentare diffida o avviare un contenzioso in giudizio.
Ulteriori controlli
Nella sostanza, per i titolari di indennità di accompagnamento, l’INPS richiederà alle Commissioni Usl, prima di procedere a convocazione a visita, i relativi fascicoli sanitari.
Nel caso invece rilevi un aggravamento, non ci sarà alcun adeguamento automatico delle provvidenze economiche. Sarà il Cittadino a dover richiedere alla propria Azienda Usl la visita per l’accertamento (e il verbale sarà poi verificato e, se del caso, convalidato nuovamente dall’INPS).
Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 9 marzo 2006, n. 80"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", per tali intendendosi le menomazioni o le patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.
L'elenco e' presentato in un prospetto in cui sono indicate:
12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria;
per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.
L'elenco viene rivisto con cadenza annuale.
Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E' fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti.
Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Indicazione di trattamento dialitico in corso.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Persistente compromissione neurologica.
Referti di esami specialistici.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Stadiazione internazionale della specifica patologia.
Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione funzionale: tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione prognostica
Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi.