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Le informazioni qui riportate Hanno solo un fine illustrativo: NON costituiscono e NON provengono né da prescrizione né da consiglio medico, rivolgersi SEMPRE e comunque al PROPRIO MEDICO NB: L'ADMI ritiene i propri lettori persone ragionevoli e dotate di senso della misura. I vostri commenti VERRANNO INSERITI dopo controllo, in caso Si riserva la facoltà di cancellare commenti di CATTIVO GUSTO e/o OFFENSIVI
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Sclerosi multipla Recidivante-Remittente | |||||||||||||||||||||
ATX MS 1467 (fase II) | |||||||||||||||||||||
Diroximel fumarato (ALKS 8700) (EMA) | |||||||||||||||||||||
Evobrutinib (fase III) | |||||||||||||||||||||
Ofatumumab (AIFA) | |||||||||||||||||||||
Ponesimod (AIFA) | |||||||||||||||||||||
Ublituximab (fase III)
NON VI FERMATE SOLAMENTE AL PRIMO CONSULTO. |
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno emesso un’ordinanza che, con il linguaggio dei giuristi di common law, potrebbe dirsi landmark: ossia, destinata a ridisegnare lo scenario giuridico di riferimento. Difatti, le Sezioni Unite hanno ammesso la proponibilità di una domanda per il risarcimento dei danni ex art 2043 c.c. cagionati dall’esercizio “illegittimo” della potestà legislativa, così ribaltando l’orientamento finora consolidato nel senso di negare la configurabilità del cosiddetto “illecito costituzionale”, riservando l’ipotesi di responsabilità dello Stato al solo caso di mancato adeguamento al diritto Ue (in quanto fonte sovraordinata).
Il principio non è più allora quello notoriamente sintetizzato nella massima King can do no wrong (che, nella rilettura kelseniana, depone nel senso di una sostanziale immunità delle autorità pubbliche, dal momento in cui ciò che conta è che “la giurisprudenza non può riconoscere in nessun atto un illecito dello Stato”), bensì quello esattamente opposto di King can do wrong: anche l’adozione di un atto normativo che risulti illegittimo, in quanto confliggente con fonti superiori o anche solo con principi generali, e che abbia cagionato un danno a un soggetto, può essere fonte di obbligazione risarcitoria.
Altra è la sede opportuna per affrontare con la dovuta profondità i profili, certo problematici, che questa pronuncia pone.
Qui, però, possono, da una parte, tratteggiarsi rapidamente alcune criticità che interessano non solo lo studioso del diritto, ma più ampiamente il cittadino interessato al buon governo, e, dall’altra, provare a immaginare lo scenario – in punto di contezioso giudiziale – che queste Sezioni Unite hanno schiuso, con particolare riguardo all’attualità del governo della pandemia.
Sul primo versante, pare rispondere a un intuitivo sentimento di giustizia materiale o di comune buon senso la prospettiva secondo cui debba essere condannato il legislatore che, con il proprio fatto almeno colposo (cioè contrario a regole minime di perizia), abbia arrecato al privato un danno “ingiusto”, poiché lesivo di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. D’altronde, potrebbe ben dirsi che se il fatto illecito di un privato nei confronti di un altro obbliga il primo a risarcire il danno cagionato, è quantomeno legittimo attendersi che la stessa regola valga nei confronti dello Stato, specialmente là dove quest’ultimo eserciti un potere immenso come quello legislativo.
Tuttavia, come disse quel tale, la situazione appare un po’ più complessa.
Anzitutto, è dubbio che un istituto di diritto privato – qual è, e resta, la responsabilità civile – sia adeguato a un contesto pubblicistico come quello del controllo sull’esercizio della potestà legislativa.
Il rischio è, infatti, quello di sovraccaricare la responsabilità di funzioni che non le competono, con il risultato di farla esplodere. Se è vero che il grande guadagno della modernità (che, va ammesso, certi giorni assomiglia a una illusione) è l’imposizione di precisi vincoli giuridici al potere politico (non più quindi legibus solutus), è altrettanto vero che la giurisdizionalizzazione della vita politica va guardata con salutare scetticismo.
CONTINUA: http://www.atlanticoquotidiano.it/quotidiano/la-cassazione-apre-ai-risarcimenti-per-gli-atti-illegittimi-dello-stato-inclusi-quelli-anti-covid/
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Il paese dell'Europa orientale della Slovenia, una persona che pretende di essere un'infermiera informatore, afferma che i politici e altri cittadini di alto rango ricevono soluzione salina invece del farmaco sperimentale con mRNA.
In un video su Facebook , cancellato da YouTube, la donna che afferma di essere la caposala del Centro medico universitario di Lubiana, che si occupa di ricevere e gestire i flaconi di jab per i politici, si è dimessa e ha tenuto una conferenza stampa sul scandalo.
Durante la conferenza ha mostrato i codici sulle bottiglie dove ognuna contiene 1, 2 o 3 cifre, e poi ha spiegato il significato di quei numeri.
Nota: il Daily Telegraph ha appreso dalle nostre fonti in Slovenia che il video originale è stato rimosso da Facebook.
Il numero 1 è il placebo, soluzione salina.
Il numero 2 è un mRNA.
Il numero 3 è un mRNA stick che contiene il gene onco, legato all'adenovirus che contribuisce allo sviluppo del cancro.
Ha detto che coloro che ricevono la bottiglia numero 3 svilupperanno il cancro dei tessuti molli entro due anni dalla ricezione del vaccino.
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Di seguito riportiamo il testo della testimonianza di una giovane ragazza a cui è stata imposta la vaccinazione e che si è ritrovata abbandonata dalle istituzioni. Questa denuncia ci arriva dalla dottoressa Maria Grazia Spalluto, Presidente dall’associazione Danni Collaterali.
Mi presento,
Sempre più dubbi sorgono sul risultato positivo del tampone e sui conteggi. Il ricercatore Stefano Scoglio cerca di spiegare perché sarebbero inaffidabili.
Gli esperti che considerano questi test poco affidabili sono sempre più numerosi e tra questi c’è anche chi li ritiene totalmente inutili perché afferma che il virus non sia stato mai isolato.