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Le informazioni qui riportate Hanno solo un fine illustrativo: NON costituiscono e NON provengono né da prescrizione né da consiglio medico, rivolgersi SEMPRE e comunque al PROPRIO MEDICO NB: L'ADMI ritiene i propri lettori persone ragionevoli e dotate di senso della misura. I vostri commenti VERRANNO INSERITI dopo controllo, in caso Si riserva la facoltà di cancellare commenti di CATTIVO GUSTO e/o OFFENSIVI
CONTATORE PERSONE
03/02/22
lettera aperta: CARO FIORELLO...
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02/02/22
Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in ITALIA
Il rapporto sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia viene aggiornato periodicamente su questa pagina.
Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia
Aggiornamento del 10 gennaio 2022
- infografica “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Dati al 10 gennaio 2022” (pdf 132 kb)
report in English “Characteristics of SARS-CoV-2 patients dying in Italy Report based on available data on January 10th, 2022 ” (pdf 558 kb)
Indice rapporto
- Caratteristiche demografiche dei deceduti
- Decessi SARS-COV-2 positivi nell’anno 2021 e storia di ricovero
- Patologie preesistenti in un campione di deceduti
- Patologie preesistenti e complicanze nei pazienti trasferiti in reparti di terapia intensiva ed in quelli non trasferiti in reparti di terapia intensiva
- Caratteristiche decessi per fascia di età
- Descrizione dei tempi legati al ricovero in un campione di deceduti
- Confronto caratteristiche decessi SARS-COV-2 positivi nei casi ‘non vaccinati’, nei casi con ‘ciclo incompleto di vaccinazione’ e in quelli con ‘ciclo completo di vaccinazione’
1. Caratteristiche demografiche dei deceduti
In questa sezione sono descritte le caratteristiche di 138.099 pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 in Italia, dall’inizio della sorveglianza al 10 gennaio 2022, riportati dalla Sorveglianza Integrata COVID-19 coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 80 anni (mediana 82, range 0-109, Range InterQuartile-IQR (1° quartile=74; 3° quartile=88)). Le donne decedute sono 60.201 (43,6%). L’età mediana dei pazienti deceduti positivi a SARS-CoV-2 è più alta di circa 40 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (pazienti deceduti: età mediana 82 anni; pazienti con infezione: età mediana 43 anni).
La figura mostra il numero dei decessi per fascia di età. Solo nella fascia di età ≥90 anni il numero di decessi di sesso femminile è superiore a quelli di sesso maschile. Questo dato è da mettere in relazione al fatto che la popolazione di età ≥90 anni in Italia è costituita per circa il 72% da donne. Complessivamente, le donne decedute dopo aver contratto infezione da SARS-CoV-2 hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età mediane: donne 85 anni – uomini 80 anni).
Al 10 gennaio 2022 sono 1743, dei 138.099 (1,3%), i pazienti deceduti SARS-CoV-2 positivi di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 440 di questi avevano meno di 40 anni (273 uomini e 167 donne con età compresa tra 0 e 39 anni).
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TRASMISSIONE
Care anime Web radio visione 11.11,la radio del risveglio, è lieta
di presentarvi
giovedi 3 febbraio in diretta ore 21:30 la
trasmissione:
------IMPARIAMO COME SMETTERE "DI NUTRIRE "
L'OMBRA DANDO ENERGIA SOLO AL CAMBIAMENTO DI LUCE E ALL'AMORE! - con
CRISTALL(ricercatore spirituale) ed ENI ILARIA FRUGOLI (divulgatrice
risveglio coscienza)-----------
-------
PER ASCOLTARE LA
TRASMISSIONE RADIOFONICA CLICCATE GIOVEDI 3 FEBBRAIO ORE 21:30
QUI: https://www.webradio1111.com
PER ASSISTERE ALLA TRASMISSIONE VIDEO ENTRATE SUL GRUPPO FACEBOOK RADIO VISIONE 11.11 IL SALOTTO BUONO ORE 21:30 DOVE TROVERETE LA LIVE : https://www.facebook.com/groups/212167035652574
E PER ASSISTERE ALLA TRASMISSIONE IN VIDEO LIVE SU YOU TUBE ANDATE SUL CANALE DI WEB RADIO VISIONE 11.11 ORE 21:30 CLICCANDO QUI : https://www.youtube.com/c/CANALETV1111WEBRADIO1111
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Differenza tra dpcm e decreto legge
Vediamo la differenza tra DPCM e DL, la costituzionalità e ;i loro limiti.
Che cos'è un DPCM
La sigla DPCM è l'acronimo di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e come tale può essere emanato e reso esecutivo unicamente dal Presidente del Consiglio stesso.
Il DPCM consiste in un atto amministrativo il cui valore legale sottostà a leggi di categoria superiore, emanate attraverso ulteriori procedure o passaggi obbligati che le rendono tali.
Pertanto, dal momento che il Presidente del Consiglio decide per un DPCM, quest'ultimo è validato dalla presenza a monte di una legge già approvata dal Governo e sottoscritta dal Presidente della Repubblica.
Che cos'è un Decreto Legge
Il Decreto Legge consiste in un atto normativo provvisorio che ha a tutti gli effetti forza di legge; generalmente il Governo ricorre all'uso di un DL in casi emergenziali (al pari del DPCM) per via della velocità con cui i provvedimenti in esso ascritti assumono valore legale, diventando un obbligo per ogni individuo presente sul territorio nazionale.
Il Decreto Legge è di fatto un atto normativo adottato perlopiù in casi di necessità straordinaria ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione; i DPCM poggiano la loro base giuridica sul Decreto Legge stesso e assumono forza di legge in via provvisoria, sempre con il fine di rispondere efficacemente a episodi emergenziali.
Limiti dei DPCM e dei DL
Come si può evincere da quanto sopra sia i DL che i DPCM sono da ritenersi provvedimenti provvisori da adottare preferibilmente in presenza di uno stato d'emergenza la cui gravità sia tale da determinarne l'efficacia.
Prendendo in esame la situazione Coronavirus che perdura nel Mondo da poco meno di 2 anni, possiamo dire che entrambe le "forme" rientrano tutt'ora perfettamente nei limiti costituzionali, in quanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato la pandemia il giorno 9 marzo 2020 rendendo legittimi tutti i provvedimenti di carattere nazionale atti a prevenire gli effetti della malattia, in questo caso il Covid-19, fino al termine dell'emergenza stessa e fermo restando ulteriori limiti previsti in merito dalla Carta Costituzionale italiana.
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01/02/22
PER VOI CARI DOTTORI
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greenpass e VERIFICHE
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Per quanto attiene l'accertamento dell'identità del titolare del green pass, l’art. 13 comma 4 del DPCM 17 giugno 2021, prescrive espressamente che l'intestatario della certificazione verde Covid-19 all'atto della verifica dimostri, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. La norma quindi autorizza i delegati alle verifiche a chiedere il documento di identità e obbliga l'interessato a esibire lo stesso.
Al momento, tale Certificazione non è richiesta soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
La verifica dei Green Pass, secondo quanto previsto all’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, mediante app. ad esempio Verifica 19che consente di controllare solamente l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
I Titolari del trattamento sono tenuti pertanto ad individuare e incaricare i soggetti preposti alla verifica dei green pass e fornire loro le istruzioni sulle operazioni di controllo.
L’attività di verifica deve essere effettuata da soggetti formalmente incaricati dal Titolare, come previsto dall’art. 13, comma 3, del DPCM del 17 giugno 2021.
L’autorizzazione al trattamento dei predetti dati dovrà essere predisposta per iscritto e dovrà essere intestata al soggetto verificatore, che dovrà firmarla per presa visione, così da poterla mostrare in caso di ispezioni all’ Autorità di controllo
Nell’autorizzazione in riferimento al trattamento dei dati personali dovrà essere indicato che:
• l'attività di verifica delle certificazioni non comporta la raccolta, in alcuna forma, dei dati dell’interessato, vietando pertanto la possibilità di effettuare fotocopi e/o di registrare dati;
• l'attività di verifica è diretta solo a controllare l'autenticità e validità della certificazione.
Considerata la complessità del rispetto e dell’attuazione della normativa in materia di trattamento dati, si consiglia un’attenta verifica di quanto sopra e del rispetto degli adempimenti previsti dal Reg. Ue 2016/679.
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Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione?
Di seguito è riportato l’elenco degli operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19.
- I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021: apre una nuova finestra
- I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli.
- Il dirigente scolastico e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché delle scuole paritarie e non paritarie o loro delegati sono tenuti a controllare la certificazione verde attraverso una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute. Su richiesta del verificatore il personale in servizio a scuola o presente nei locali scolastici è tenuto a mostrare, in formato digitale oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19.
- I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
Nel caso in cui l’accesso alle strutture scolastiche e universitarie sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro da parte di personale esterno, la verifica sul rispetto del possesso del green pass deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 n. 111: apre una nuova finestra
- I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.
- I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la Corte di appello, anche avvalendosi di delegati.
DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127: apre una nuova finestra
- Il Prefetto territorialmente competente adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172: apre una nuova finestra
Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica limitata al possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti soltanto ai soggetti muniti delle suddette certificazioni.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021
Vaccinati all'estero
I cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano , il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC. I cittadini dovranno recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra.
ATTENZIONE. Una volta ricevuto il codice AUTHCODE, che viene inviato dal Ministero della Salute entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione alla Asl, l’utente potrà recuperare la Certificazione da questo sito accedendo alla sezione recupero con Tessera sanitaria ma selezionando la seconda opzione “Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero” e quindi inserendo il codice AUTHCODE, il tipo e numero di documento presentato alla Asl.
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Sono un volontario che ha partecipato alla sperimentazione...
Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione denominata Covitar, possono utilizzare un Certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19, in formato cartaceo o digitale, per l’accesso ai servizi e attività sul territorio nazionale per i quali è necessario il green pass.
La certificazione, con validità fino al 28 febbraio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022 - pdf: apre una nuova finestra salvo nuove disposizioni), è quella che è stata rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 5 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra.
Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.
Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
Circolazione e sosta.............
......: il contrassegno di parcheggio per disabili
Le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta” possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno di parcheggio per disabili”.
Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato dal ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151) , permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.
La possibilità di ottenere il "contrassegno di parcheggio per disabili" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).
Per la concessione del contrassegno l'interessato deve innanzitutto rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o è non vedente.
Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale.
Per evitare la “doppia visita” (commissione invalidità e medicina legale), nel 2012 è stata approvata una specifica previsione normativa (art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35) che opportunamente attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitaria previsti dal Regolamento del Codice della strada, riportano l’annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”
Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.
A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro;
in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.
CONTINUA QUI:
http://www.handylex.org/schede/contrassegno.shtml
Il ritiro del contrassegno di parcheggio per disabili
Domanda
Ai fini della consegna del “contrassegno invalidi” le disposizioni vigenti impongono la presenza fisica del titolare che l’ha richiesto o la consegna può essere effettuata a terzi formalmente delegati dall’interessato? Io sono domiciliato a Milano, ma conservo la residenza in un'altra citta a 600 chilometri di distanza. Il mio Comune di residenza non accetta la delega a mia figlia e non mi consegna il nuovo contrassegno.
Risposta
Le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta” possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno disabili”. Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato da ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151) , permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. Per completezza, la possibilità di ottenere il “contrassegno” è stata estesa anche ai non vedenti dal DPR 503/1996 art. 12 comma 3.
Il citato DPR 151/2012 ha anche adottato il nuovo facsimile - denominandolo“contrassegno di parcheggio per disabili” - conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998. Tutti i nuovi contrassegni devono quindi essere conformi a tale modello.
Venendo alla questione del rilascio essa è disciplinata dai commi 2 e 3 del citato articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del codice della strada”, come modificato dal DPR 151/2012 citato che recita testualmente
«2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: «contrassegno di parcheggio per disabili» conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.»
Le disposizioni vigenti, pertanto, non prevedono nemmeno implicitamente l’obbligo perentorio della presenza fisica del titolare ai fini del ritiro del contrassegno.
Rimangono quindi valide le consolidate e reiterate disposizioni che prevedono i diritto da parte degli interessati a delegare formalmente terzi per l’accesso agli atti amministrativi e per il ritiro di documenti. La delega deve ovviamente essere circostanziata, contenere il riferimento all’atto o documento richiesto, recare i dati del delegante e delegato ed accompagnata da copia del documento di identità del delegato.
Viene segnalato che alcune amministrazioni comunali impongono al contrario la presenza fisica del richiedente per il ritiro e non ammettono deleghe per il ritiro.
Tale prassi, oltre che destituita di fondamento giuridico, confligge con gli ordinari principi del diritto amministrativo, oltre con le consolidate tendenze alla semplificazione amministrativa. Si pensi, ad esempio, che la delega viene ammessa anche per il ritiro del passaporto.
E a ben vedere in tale prassi si possono anche intravvedere elementi di discriminazione indiretta ben definita dal 3 terzo comma dell’articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67 (“Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.”).
Si consiglia diffida e a seguire azione presso il Difensore civico (anche Regionale) laddove esista, oppure presso il TAR.
Carlo Giacobini
http://www.handylex.org/quesiti/6011.shtml
Gratuità dei parcheggi nelle zone blu
Gratuità dei parcheggi nelle zone blu
Nel 2006 la Direzione generale per la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una nota (6 febbraio 2006, Prot n. 107) in cui ha affrontato, la questione della gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno.
Nella Nota citata il Ministero dichiarava che “Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati".
Pertanto, secondo il Ministero, il parcheggio in posteggi, normalmente a pagamento, delimitati da segnaletica blu deve essere gratuita.
L’annullamento della Nota Ministeriale
In molte città le Amministrazioni Comunali, con specifici accordi, hanno attribuito a Società terze (spesso municipalizzate), la gestione delle aree di parcheggio e la riscossione del pagamento per i parcheggi delimitati da linea blu (oltre a tutta la gestione del sistema dei parcometri e dei cosiddetti “gratta e parcheggia”).
Una di queste aziende, ritenendo illegittima la Nota del Ministero, ha presentato ricorso presso il TAR del Lazio chiedendone l’annullamento.
Con Sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006, il TAR del Lazio (Sezione III ter) ha annullato la Nota del Ministero.
Dopo quella Sentenza, ai Cittadini non rimangono strumenti normativi per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi regolamentati e a pagamento.
Possono richiedere la gratuità della sosta, sempre se dispongono del “contrassegno invalidi”, solo nelle aree custodite, ma, se i posti riservati sono occupati da altri titolari di contrassegno, il pagamento è dovuto.
La Sentenza del TAR del Lazio, paradossalmente, interessa marginalmente i Comuni che vogliano favorire la sosta delle persone con disabilità nel territorio di competenza, prevedendo la gratuità dei parcheggi – normalmente a pagamento – lungo le carreggiate o nelle aree di sosta incustodite gestite dal proprio personale o dalla polizia municipale.
I problemi si pongono nel momento in cui la gestione di parcheggi – tutti, non solo quelli in struttura e custoditi – è stata affidata in convenzione ad aziende terze che possono pretendere, in forza della sentenza del TAR, un’esatta previsione dei posti da riservare gratuitamente.
In questo caso è la convenzione per la concessione che stabilisce le regole. Di fatto devono essere rispettate le indicazioni dell’articolo 11 del DPR 503/1996 nella parte in cui prevede che almeno un parcheggio ogni 50 (o frazione) sia riservato e gratuito. La convenzione può imporre un numero maggiore, ma non un numero minore, perché costituirebbe una violazione di legge.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
LINK ORIGINALE
http://www.handylex.org/schede/zoneblu.shtml
Parcheggi riservati ad personam
È noto che è possibile per le "persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta" ottenere - previo accertamento medico-legale - il cosiddetto "contrassegno di parcheggio per disabili" che permette - fra l'altro - di parcheggiare negli spazi a questi riservati (art. 381, DPR 495/1992 e successive modificazioni). In tal senso, è meno noto che la possibilità di ottenere il "contrassegno di parcheggio per disabili" è stata estesa anche ai non vedenti (art. 12 comma 3, DPR 503/1996); il contrassegno, lo ricordiamo, è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
L'articolo 381 del Regolamento del codice della strada, nella sua versione originale, prevedeva che in alcuni casi potesse essere concesso ai titolari di contrassegno un parcheggio riservato e affermava che questi "deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo". Quella condizione, potenzialmente discriminante, è stata rivista dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 che ha appunto modificato le regole fissate precedentemente.
L'attuale articolo 381 afferma che "nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne . Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili"."
Come si potrà notare la concessione del parcheggio riservato non è un diritto "automatico" di ogni titolare di contrassegno ma prevede alcune condizioni:
- non avere uno spazio di sosta privato accessibile o fruibile (condizione che può essere verificata dal Comune);
- il parcheggio si trovi in zona ad alta intensità di traffico (anche questo elemento viene valutato dal Comune);
Gli elementi discrezionali concessi al Comune, cui spetta la responsabilità dell'ordinanza sono pertanto sufficientemente ampi da limitare le concessioni in modo difficilmente contestabile.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
LINK ORIGINALE:
http://www.handylex.org/schede/parcadpersonam.shtml
Disposizioni attuative
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021,
recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».§
LINK:
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