Dal 1 gennaio 2016 è previsto un nuovo incentivo economico a favore dei datori di lavoro per l’assunzione delle persone disabili. Il beneficio è stato inserito nel Jobs Act.
Da quest’anno è l’Inps a gestire gli incentivi per l’assunzione dei disabili e con una circolare pubblicata il 13 Giugno, fornisce le indicazioni operative per quanto riguarda i datori di lavoro che intendono usufruire di questo incentivo. La domanda per l’autorizzazione al beneficio deve essere trasmessa all’Inps, attraverso apposite procedure telematiche.
A chi spetta
L’incentivo può essere utilizzato per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 %;
lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 %;
lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %.
L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.
lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 %;
lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %.
L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.
Rapporti Incentivati
Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %. L’incentivo può essere inoltre riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.
L’incentivo spetta anche per:
rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.
Misura e durata
rapporti di lavoro a domicilio qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità;
assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.
Misura e durata
La misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:
per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % l’incentivo è pari al 70 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 % la misura dell’incentivo è, invece, pari al 35 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %, l’incentivo è pari al 70 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato:
per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 % la misura dell’incentivo è, invece, pari al 35 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %, l’incentivo è pari al 70 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato:
in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 %così come per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 % l’incentivo spetta per trentasei mesi;
per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %, l’incentivo spetta per sessanta mesi; nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a dodici mesi.
Per ulteriori informazioni: Circolare Inps N.99 CONTINUA QUI: www.fondazioneserono.org/disabilita/ultime-notizie-disabilita/inps-nuovo-incentivo-lassunzione-lavoratori-disabili/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook&utm_campaign=rss
per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %, l’incentivo spetta per sessanta mesi; nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a dodici mesi.
Per ulteriori informazioni: Circolare Inps N.99 CONTINUA QUI: www.fondazioneserono.org/disabilita/ultime-notizie-disabilita/inps-nuovo-incentivo-lassunzione-lavoratori-disabili/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook&utm_campaign=rss