https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/news/coronavirus-covid-19/nebenwirkungen-covid-19-impfungen-update-3.html
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Le informazioni qui riportate Hanno solo un fine illustrativo: NON costituiscono e NON provengono né da prescrizione né da consiglio medico, rivolgersi SEMPRE e comunque al PROPRIO MEDICO NB: L'ADMI ritiene i propri lettori persone ragionevoli e dotate di senso della misura. I vostri commenti VERRANNO INSERITI dopo controllo, in caso Si riserva la facoltà di cancellare commenti di CATTIVO GUSTO e/o OFFENSIVI
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Grazie alla modifica del meglio conosciuto
“Decreto Semplificazioni”
(decreto-legge 76/2020, art.29-ter inserito in sede di conversione dalla Legge 120/20),
tutti i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap possono essere definiti attraverso la valutazione su atti. Le Commissioni Mediche Inps infatti sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza e aggravamento sia di revisione, sulla base dei documenti sanitari inviati dagli interessati. Questo sarà possibile solo in tutti quei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.
A fornire precise indicazioni è il Messaggio Inps n.3315 del 1.10.2021, che spiega come la valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata; la Commissione INPS di accertamento valuterà la documentazione sanitaria trasmessa che dovrà essere inviata esclusivamente in formato PDF e di dimensioni non superiori a 2 MB per documento. Solo qualora Inps dovesse ritenerla non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’Istituto provvederà a convocare l’interessato a visita diretta.
Questa nuova procedura consente alle Commissioni Mediche INPS di snellire il procedimento di verifica sanitaria, agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi come nel caso dei pazienti affetti da fibrosi cistica e implementare una modalità accertativa che tenga conto anche dell’attuale contesto pandemico.
Qualora i cittadini avessero già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, disabilità, o avessero già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti inoltrando la documentazione sanitaria come previsto, appunto, dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n.76/2020.
Aggiornamento del 1° febbraio 202
A seguito delle numerose segnalazioni ricevute, è necessario specificare che il nuovo Servizio di Allegazione Documentazione Sanitaria invalidità civile può essere utilizzato solo per quelle pratiche che prevedono la visita di accertamento dell’invalidità civile, handicap e disabilità direttamente presso i Centri medico-legali dell’INPS.
Quando l’accertamento è effettuato presso l’Azienda Sanitaria, purtroppo è necessario recarsi a visita.
Ricordiamo infatti che l’accertamento per il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità viene eseguito da una Commissione medico-legale, che si effettua presso le Aziende Sanitarie Locali (integrate con un medico INPS dal 2010) e, solo ove le regioni hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario all’INPS (cosiddette Convenzioni CIC), direttamente presso l’Inps.
continua:
https://www.fibrosicistica.it/importante-novita-da-inps-nasce-il-nuovo-servizio-on-line-per-il-rilascio-rinnovo-e-revisione-delle-invalidita-handicap-e-disabilita/
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Multa autovelox: i casi in cui scatta la revoca della patente. Come si calcola la recidiva.
Nel caso di due multe per eccesso di velocità nell’arco di due anni consecutivi, la seconda sanzione è più grave della prima. È la cosiddetta «recidiva» che scatta però solo quando la velocità è superiore di 40 km/h rispetto ai limiti. Negli altri casi (quelli cioè meno gravi), non viene previsto alcun aumento.
La recidiva viene punita con la sospensione o con la revoca della patente a seconda della gravità della condotta posta in essere. Qui di seguito ci occuperemo di indicare quando scatta il ritiro della patente per eccesso di velocità e vedremo quanto deve passare tra una multa e un’altra. Ma procediamo con ordine.
La legge prevede che, se si superano di 41 km/h i limiti di velocità, ma non oltre 60 km/h, scatta una multa da 527 a 2.108 euro. È poi prevista la decurtazione di 6 punti sulla patente e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Se la stessa condotta viene posta in essere due volte nell’arco di un biennio, la sospensione della patente va da 8 a 18 mesi.
La sospensione della patente per la recidiva nel biennio è prevista anche in caso di:
La revoca della patente per eccesso di velocità scatta se, nell’arco di due anni, si ricevono due multe per eccesso di velocità. Ma è necessario aver superato i limiti di velocità di oltre 60 km/h.
In tali ipotesi è prevista, oltre appunto alla revoca della patente, la multa da 821 a 3.287 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.
Dunque non c’è revoca della patente:
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Nonostante la crisi – o forse proprio per questa – il Governo continua a cercare in tutti i modi di supportare gli italiani in questo momento così delicato, aiutandoli a far fronte all’aumento dei prezzi di materie prime, gas, e persino alimenti. La crisi energetica, politica e la guerra che procede incessante hanno inflitto un duro colpo ai cittadini, che si ritrovano letteralmente a pagarne le spese a fine mese. Proprio per aiutare gli italiani a supportare i costi che devono sostenere, il Governo, tramite il Decreto Ucraina bis e il Decreto Aiuti, ha aumentato la platea di famiglie che potranno beneficiare del bonus luce e gas. Nello specifico, la misura è stata destinata a oltre 5 milioni di famiglie, che potranno ricevere uno sconto sulle bollette energetiche, purché abbiano un Isee fino a 12mila euro per il periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.
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CONTINUA:
https://www.laleggepertutti.it/586594_bonus-luce-2022-2023
Invalidità e disabilità (o handicap) non sono assimilabili.
Le due tipologie definiscono difatti differenti condizioni fisiche, sebbene siano entrambe accertate da una valutazione da parte di una commissione medica pubblica.
Naturalmente chiunque si trovi nella condizione di avere una malattia o menomazione fisica ha il pieno diritto di fare richiesta di accertamento dell’invalidità civile e della situazione di handicap.
Saranno soltanto la commissione medica dell’ASL, e in seguito la commissione INPS, a valutare la situazione clinica del richiedente e decidere sul diritto o meno ad un riconoscimento dell’invalidità civile e di handicap o di handicap grave
CONTINUA:
https://www.laleggepertutti.it/13405_differenza-tra-disabilita-e-invalidita-cosa-cambia
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