RUBRICA
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Le informazioni qui riportate Hanno solo un fine illustrativo: NON costituiscono e NON provengono né da prescrizione né da consiglio medico, rivolgersi SEMPRE e comunque al PROPRIO MEDICO NB: L'ADMI ritiene i propri lettori persone ragionevoli e dotate di senso della misura. I vostri commenti VERRANNO INSERITI dopo controllo, in caso Si riserva la facoltà di cancellare commenti di CATTIVO GUSTO e/o OFFENSIVI
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg
Il
decreto è il numero 122 ed entra in vigore nella giornata dell’11
settembre
«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni
verdi COVID-19 per
l'accesso in ambito scolastico, educativo
e formativo).
1. Le disposizioni di cui all'articolo
9-ter si applicano anche al
personale dei servizi educativi
per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione
degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di
Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali
che
realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica
Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici
Superiori (ITS). Le
verifiche di cui al comma 4 dell'articolo
9-ter sono effettuate dai
dirigenti scolastici e dai
responsabili delle istituzioni di cui al
primo periodo.
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato
di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
accede
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative
e formative
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del
presente articolo, deve
possedere ed e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 di
cui all'articolo 9, comma 2.
La disposizione di cui al primo periodo
non si applica ai
bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai
frequentanti
i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro
che prendono parte ai percorsi formativi degli
Istituti
Tecnici Superiori (ITS).
*
3.
La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
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10 SET 2021
LINK: https://www.orizzontescuola.it/mascherine-scuola-non-conformi-il-ministero-della-salute-ne-chiede-il-ritiro-nota/
Con la nota 63471 del 6 settembre 2021, il Ministero della Salute chiede il ritiro dalle scuole delle mascherine facciali prodotte da FCA ITALY S.P.A. lotti 00914086180 e 00914086190.
“Lo scrivente Ministero – si legge nella nota – ha ricevuto dal fabbricante FCA Italy S.P.A la segnalazione di non conformità delle mascherine facciali – lotti 00914086180 e 00914086190 – dallo stesso prodotte e distribuite, per il tramite della Struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, agli istituti scolastici attraverso la società S.D.A”.
“I lotti non conformi – spiega ancora il ministero – sono stati prodotti presso lo stabilimento di Mirafiori – Torino dal 24 agosto 2020 al 17 dicembre 2020 e quasi integralmente distribuiti presso gli istituti scolastici italiani”.
Pertanto si chiede al ministero dell’Istruzione “di voler assicurare la massima divulgazione di quanto sopra a tutti gli istituti scolastici interessati, affinché gli stessi provvedano a individuare, non utilizzare e quarantenare le eventuali giacenze delle suddette mascherine facciali riconducibili ai numeri di lotto 00914086180 e 00914086190“.
Nota Ministero Salute prot. 63471 del 6-09-2021
https://www.facebook.com/watch/?v=2690433647884694
https://www.facebook.com/watch/?v=358191355417266
https://cdn.onb.it/2020/12/all-1-Consenso.pdf
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https://www.aopapardo.it/wp-content/uploads/2021/02/MODULI_compilabile.pdf
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VACCINAZIONE ANTI-COVID19
MODULO DI CONSENSO
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5452_5_file.pdf