Le informazioni qui riportate Hanno solo un fine illustrativo: NON costituiscono e NON provengono né da prescrizione né da consiglio medico, rivolgersi SEMPRE e comunque al PROPRIO MEDICO NB: L'ADMI ritiene i propri lettori persone ragionevoli e dotate di senso della misura. I vostri commenti VERRANNO INSERITI dopo controllo, in caso Si riserva la facoltà di cancellare commenti di CATTIVO GUSTO e/o OFFENSIVI
CONTATORE PERSONE
22/04/23
.............Cosa sta succedendo
“Censurati i malori improvvisi”. La protesta dei giornalisti contro Bertolaso. Cosa sta succedendo
...il nuovo report choc
“Ecco da quando lavoravano al vaccino”. Fuga del virus dal laboratorio, il nuovo report choc
..in diretta del fratello di Emanuela Orlandi
“Pronto a fare i nomi”. L’annuncio choc in diretta del fratello di Emanuela Orlandi
Mario Giordano distrugge Draghi, Speranza e l’Aifa
“Andava salvata la gente, non il vaccino!”. Mario Giordano distrugge Draghi, Speranza e l’Aifa
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Giletti asfalta Mentana, La 7 nel caos
“Ecco perché non verrò allo speciale”. Giletti asfalta Mentana, La 7 nel caos
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20/04/23
Seguiamo insieme il lancio di Starship di SpaceX
17/04/23
15/04/23
PIEMONTE Esenzioni dalla tassa automobilistica per persone disabili
La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi
Chi può ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
Possono ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista per i disabili coloro che, essendo proprietari di veicoli, rientrano nei seguenti casi:
*persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per ridotte o impedite capacità motorie (o comunque in possesso di indennità di accompagnamento);
*persona che abbia fiscalmente a carico* una persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per ridotte o impedite capacità motorie (o comunque titolare di indennità di accompagnamento);
*persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento;
*persona che abbia fiscalmente a carico* una persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento;
*persona non vedente;
*persona ipovedente grave, come classificata all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 ( N.B.: questa esenzione ha efficacia solo per le richieste presentate a partire dall'anno 2009);
*persona sordomuta assoluta;
*persona che abbia fiscalmente a carico* una persona non vedente o ipovedente grave o sordomuta assoluta;
*invalido con ridotte o impedite capacità motorie con veicolo adattato (adattamento risultante dalla carta di circolazione e dalla patente speciale).
* Nel caso in cui la condizione di carico fiscale si verifichi nel corso dell'ultimo anno sarà necessario allegare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dalla quale emerga questa nuova condizione.
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Veicoli esentati dal pagamento della tassa automobilistica
Le categorie di veicoli esentati dal pagamento della tassa automobilistica sono: autovetture per trasporto di persone, autovetture per trasporto promiscuo ed autovetture per trasporto specifico, motocarrozzette a tre ruote e motoveicoli a tre ruote per trasporto promiscuo o per trasporti specifici.
Possono essere esentati solo veicoli con cilindrata non superiore a:
2.000 cc se dotati di motore a benzina;
2.800 cc se diesel.
L'esenzione può essere concessa per un solo veicolo. Il trasferimento da un veicolo ad un altro di un'esenzione già in essere può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato sia stato oggetto di:
radiazione;
vendita;
furto.
Efficacia dell’esenzione concessa
L'esenzione concessa ha effetto soltanto per il futuro, quindi non ha efficacia retroattiva. Eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti potranno pertanto essere contestati, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di omesso versamento. Il riconoscimento dell'esenzione non dà quindi diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni trascorsi.
L'esenzione, una volta concessa, viene rinnovata anno per anno senza necessità di ulteriori adempimenti. Se il certificato medico-legale attestante l'invalidità riporta un termine per la revisione dello stato di disabilità, l'esenzione stessa viene automaticamente chiusa alla scadenza del termine.
Vanno, inoltre, comunicati al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte (entro trenta giorni dal loro verificarsi) tutte le variazioni della situazione in base alla quale l'esenzione è stata riconosciuta (guarigione del disabile, cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, ecc.), compresa la vendita del veicolo oggetto di esenzione.
In caso di decesso del disabile o della persona che lo ha fiscalmente a carico, la comunicazione andrà effettuata entro novanta giorni.Il veicolo al quale non si applica più il regime di esenzione è sottoposto alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.
Come ottenere l’esenzione (prime richieste e trasferimenti)
Per ottenere l'esenzione puoi presentare, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, la domanda di esenzione on-line tramite il servizio attivo sul portale Tassa Auto Piemonte
https://tassa-auto.sistemapiemonte.it/#/- Il servizio permette di trasmettere al Settore Politiche Fiscali e contenzioso amministrativo della Regione una richiesta di esenzione per disabilità, allegando la versione elettronica dei documenti necessari e di essere aggiornati, tramite e-mail e/o sms, sullo stato di avanzamento della richiesta.Se non disponi di una connessione internet puoi rivolgerti ad un intermediario autorizzato (delegazione ACI, agenzia di pratiche auto del consorzio Sermetra o agenzia Avantgarde – vedi Elenco intermediari autorizzati in Allegati) per il completamento della pratica.Per ogni pratica il costo non può essere superiore a euro 6,50 + IVA, da pagare direttamente all’intermediario. Non possono essere accettate richieste presentate o inviate in modi diversi da quelli indicati.E’ inoltre possibile rivolgersi agli URP regionali per il completamento e l’invio telematico delle domande. Si precisa che gli operatori URP non forniscono consulenza, né possono effettuare valutazioni in merito alle singole situazioni degli utenti inerenti l’applicazione della tassa automobilistica.
Eventi che modificano l’esenzione
Se si dovessero verificare eventi che modificano la situazione formalizzata nella domanda o riferita ad un'esenzione già applicata (decesso della persona disabile, sopravvenuta cessazione del requisito medico-legale o della condizione di persona fiscalmente a carico ove presente, ecc.), oppure si volesse richiedere la proroga dell’esenzione scaduta, occorre scrivere all’indirizzo mail comunicazionibollo@regione.piemonte.it oppure contattare telefonicamente il call center di Regione Piemonte, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, chiamando:
- da telefono fisso il numero verde unico gratuito 800 333 444;
- da cellulare ed estero il numero 011 08 24 222 (il costo della chiamata varia a seconda dei piani tariffari dei diversi gestori).
LINK:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/esenzioni-dalla-tassa-automobilistica-per-persone-disabili
14/04/23
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.
*******************
Attenzione: Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone con disabilità, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. È quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
*******************
Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi:
al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.
Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).
Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.
Per le Regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell’ACI oppure presso le Delegazioni dell’Automobile Club. Dove non presente, la domanda va presentata all’ufficio tributi della propria regione o all’Agenzia delle Entrate.
QUALI DOCUMENTI PRESENTARE – Per ottenere l’esenzione occorre produrre la seguente documentazione: ( https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/esenzione-bollo-auto-disabili-ecco-il-modulo-come-richiederla-e-scadenza#:~:text=Copia%20della%20certificazione%20rilasciata%20da,lavoro%2C%20invalidi%20di%20guerra)
13/04/23
Esami molto utili
09/04/23
PRIMA O POI LA “giustizia” SARA' FATTA
Angelina Mango - VOGLIA DI VIVERE - Amici 22 (Lyrics/Testo)
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qualche informazione che INTERESSANO A NOI - Invalidità e legge 104 nella sclerosi multipla -
la pasta E LE LORO FARINE........................
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CONTINUA:
https://www.ilparagone.it/attualita/pasta-grano-100-italiano-marchi/?fbclid=IwAR0KtGiecggl-SMDLn6vN5ZSnTbJngknpYtU9nx4UD174i4C31ohzAEdtAE
07/04/23
PICCOLI CONSIGLI - SM
Per a carne, comunque preferire la carne bianca.
Evitare salumi, e condimenti troppo ricchi di sale, i fritti e le salse elaborate, preferite l'olio d'oliva ai grassi animali.
CIAO AMICI IN SCLEROSI M.
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Invalidità civile: pensioni e gli importi aggiornati al 2022
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Rimane infatti, insieme al riconoscimento dello stato di handicap della legge 104/92, lo strumento per accedere alle tutele ed alle agevolazioni per la disabilità in Italia.
L’invalidità e la visita di legge 104/92 sono due visite mediche distinte, che comportano benefici diversi, anche se seguono lo stesso percorso burocratico: possono essere richieste e fatte insieme o separatamente, anche in momenti successivi. Con il riconoscimento di un’invalidità superiore (o uguale) al 74% è possibile per esempio richiedere all’INPS alcune provvidenze economiche mensili, mentre con l’handicap in stato di gravità possono essere richiesti permessi sul lavoro.
Invalidità dal 33% al 45% Concessione gratuita di ausili e protesi |
Invalidità dal 46%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 51%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 60%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 66%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 67%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 74%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 74% al 99% Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 80%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità 100% Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Invalidità 100% + mancata autonomia nella deambulazione o svolgimento atti di vita quotidiana Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Invalidità 100% + indennità di accompagnamento per incapacità a deambulare e gravità della patologia Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Per i minorenni
La domanda va presentata allo stesso modo e con la documentazione sanitaria, come per gli adulti; cambiano però i criteri di valutazione della disabilità, gli specialisti presenti in commissione (es. neuropsichiatra infantile) e i benefici riconosciuti.
Si valutano le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.) e possono attribuire:
• Indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell’età (non è stabilità una percentuale).
• Indennità di accompagnamento viene rilasciata come per gli adulti, con specifico riguardo: «Se sussiste uno stato tale patologico per cui il minore ha necessità di un’assistenza diversa per forme e tempi di applicazione, da quella occorrente ad un bimbo senza patologie.»
Esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d’invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99.
Il percorso per richiederla
La domanda.
Per richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile si deve presentare una domanda all’INPS, allegando la propria certificazione medica. Il primo passo è recarsi dal proprio medico curante, se abilitato presso l’INPS, o da un patronato di fiducia: il medico curante o quello del patronato compila e invia dal sito dell’INPS per via telematica un certificato su apposito modello, nel quale segnala la patologia del richiedente e le sue condizioni; dopodiché il medico rilascia alla persona una ricevuta con un codice identificativo.
A questo punto, entro 90 giorni dall’invio del certificato, la persona deve compilare e mandare, sempre telematicamente dal sito dell’INPS, la domanda di visita vera e propria. La domanda può essere compilata direttamente dalla persona se in possesso di uno SPID, oppure con l’aiuto dello stesso patronato. Alla domanda possono essere allegati telematicamente e inviati contestualmente i certificati medici della persona, che può comunque presentarne altri anche al girono della visita. La data della visita viene comunicata alla persona direttamente sul sito nel momento in cui si compila e invia la domanda, o successivamente - in genere - tramite una lettera a casa.
La visita
Si svolge presso la commissione medica competente dell’INPS provinciale o, in alcuni casi, della ASL di residenza che, in particolare, valuta i sintomi della persona: per ogni sintomo, viene assegnato un punteggio; i singoli punteggi sono già stabiliti per legge nelle tabelle dell’invalidità civile (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio ’92); viene poi formulata la percentuale totale d’invalidità con uno specifico calcolo. Successivamente alla visita, la commissione d’invalidità invia all’INPS i verbali delle singole persone con il giudizio espresso. Nella commissione partecipa anche un medico dell’INPS, per cui se essa esprime un giudizio unanime, il verbale viene convalidato dall’INPS e inviato alla persona. Se invece il giudizio non è unanime, il tutto viene inviato all’INPS, che può sospende la pratica e chiedere altri documenti sanitari alla persona, per verificare a sua volta le condizioni del richiedente. Infine l’INPS esprime e invia un giudizio definitivo a casa.
A settembre 2020 è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto legge 76/20, “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che ha introdotto anche “visita agli atti” per invalidità e handicap, ovvero a distanza, sulla base della sola documentazione inviata (https://www.aism.it/invalidita_civili_e_handicap_introdotta_la_visita_di_accertamento_distanza).
Se la persona è impossibilitata a deambulare, allettata, intrasportabile, ovvero non può andare di persona alla visita può essa stessa proporre vista “agli atti”, o il medico di base richiederne visita a domicilio, quando compila il certificato iniziale.
Se la persona ritiene che la commissione medica non abbia valutato in maniera adeguata le proprie condizioni, può fare ricorso (entro sei mesi dal ricevimento del verbale. Il ricorso va depositato contro l’INPS in tribunale con l’aiuto di un avvocato/patronato. In linea generale per la SM si sono rilevate alcune difficoltà di valutazione sia per la peculiarità di alcuni sintomi non tabellati (senza punteggio) es. la fatica; sia per la difficoltà a valutare tutti i sintomi così variabili da caso a caso. Per facilitare la valutazione della SM, l’AISM insieme all’INPS ha elaborato delle linee guida (AISM-INPS: la comunicazione congiunta sulla sclerosi multipla) meramente orientative, tuttavia utili, in attesa della revisione del sistema di accertamento della disabilità.
I verbali
Contengono quanto la commissione ha rilevato ed il suo giudizio finale. In genere vi si trovano:
• I dati della persona;
• La anamnesi (le sue condizioni mediche desunte dai certificati che ha portato);
• La valutazione (es. le principali disabilità e malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante, ecc, accertate dalla commissione nei certificati);
• Il giudizio e le firme dei medici della commissione.
L’invalidità è espressa in percentuali:
• Non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3;
• Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971): ……. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 33%);
• Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971) …….. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 67%);
• Invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971)…….. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 80%);
• Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%. invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). (Indica l’accompagnamento, anche per i minorenni);
• Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). (Indica l’accompagnamento, anche per i minorenni);
• Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990). (Indica l’indennità di frequenza del minorenne);
• Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988);
• Cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988);
• Sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988);
• Ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988);
• Ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988);
• Ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).
Esenzione dalle visite di verifica ordinaria e straordinaria
Possono chiedere l’esenzione da ogni verifica d’invalidità e di handicap, sia ordinaria, sia straordinaria tutti coloro che abbiano una patologia grave e stabilizzata, solo però nel caso in cui presentino anche una delle situazioni di cui al Decreto Ministeriale 2 Agosto 2007. In questi casi è necessario inviare una richiesta di esenzione scritta all’INPS, corredata di certificato medico che attesta lo specifico punto del Decreto in cui la persona rientra. Oppure portando detto certificato direttamente alla visita di revisione, chiedendo contestualmente l’esenzione ad ogni futura visita.
Ultimo aggiornamento gennaio 2023 - fonte AISM
Come valutare la SCLEROSI MULTIPLA per ottenere l'invalidità!
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