CONTATORE PERSONE

07/07/12

Ci proverò..........


Ci proverò, anzi proviamoci tutti :-)

pubblicata da Stefano Balbo il giorno sabato 18 febbraio 2012 alle ore 11.40 ·
 Cari amici,

Da agosto un ricercatore italiano è in carcere a Verbania, benché non sia accusato di spaccio, deve scontare una lunga pena perché è stato sorpreso due volte a coltivare canapa per tentare di curare i suoi nonni. Fabio Santacroce è famoso a livello mondiale per i suoi numerosissimi post sulla canapa medica, spesso erano gli stessi dottori a rivolgersi a lui per ricercare determinati studi. Con la mia amica Elisa (anzi in sostanza solo lei), siamo riusciti a riassumere in fotocopie parte dei suoi studi, adesso proverò a farli  avere in carcere, Fabio deve ripassarsi alcuni capitoli, appena esce, dovrà sostenere alcuni esami teorici presso due potenziali datori di lavoro. Approfitto di questo post per farvi vedere quanto è stato bravo e per sollecitare qualche cartolina o lettera di conforto a lui.
Siate discreti, la posta è letta, se non potete fare nulla, fate gli auguri nella sua bacheca, mamma Luciana baderà a inoltrarli.
“ Fabio Santacroce presso Casa Circondariale Via G.Castelli N°8
C.a.p.28922 Verbania”

Permessi e congedi


Permessi e congedi: le circolari di INPS e Dipartimento Funzione Pubblica

Erano particolarmente attese le indicazioni operative sulla concreta applicazione delle novità introdotte dal Decreto 119 del 18 luglio 2011 che ha parzialmente riordinato la normativa in materia di congedi – parentali e straordinari - e permessi per l’assistenza a persone con disabilità grave.

Come già era accaduto all’indomani dell’entrata in vigore della Legge 183/2010, anche in questo caso INPS e Dipartimento Funzione Pubblica, anche coordinandosi con il Ministero del lavoro, hanno concordato i contenuti delle rispettive circolari, tentando di fornire indicazioni omogenee sia per gli assicurati INPS (in larga misura il settore privato) che per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Ecco allora che vengono divulgate quasi contemporaneamente le due circolari: INPS, 6 marzo 2012, n. 32 e Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1 (registrata in data successiva). In larga misura le due circolari sono coincidenti nella sostanza, ma conservano alcune significative differenze che vediamo più sotto.

Le innovazioni normative
Meritano di essere ripercorse – come fanno, in premessa, ambedue le circolari - le principali innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 119/2011.
Prolungamento del congedo parentale (art. 33, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151): il diritto al prolungamento del congedo parentale (entro il compimento dell’ottavo anno del bambino) spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo totale non superiore a tre anni. Tale prolungamento spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la presenza del genitore.

Permessi giornalieri: sono concessi anche prima dei tre anni di vita del bambino, in alternativa alle altre agevolazioni.
Beneficiari dei congedi retribuiti (biennali): viene ridefinita la platea dei beneficiari e imponendo un ordine di priorità tra gli stessi (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle).
Referente unico: il congedo straordinario e i permessi lavorativi (art. 33, Legge 104/92) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile.

Indennità per il congedo straordinario: va essere calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione e i periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
Assistenza a più familiari disabili: vengono ristrette le possibilità di cumulare i permessi giornalieri in capo allo stesso lavoratore.

Assistenza a parenti non conviventi: il lavoratore che usufruisca di permessi per assistere persona residente in un comune situato a distanza superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, deve attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Su ognuno di questi punti insistono le due Circolari del Dipartimento Funzione Pubblica (DFP) e dell’INPS.
Prolungamento del congedo parentale
Il congedo parentale non va confuso con il congedo straordinario o con il congedo non retribuito per gravi motivi familiari.

Si tratta di una forma di agevolazione riservata ai genitori (anche adottivi) fino agli otto anni di età del bambino (o, nel caso degli adottivi, entro gli otto anni dall’ingresso nel nucleo del minore).

La norma sul congedo parentale (art. 32, D. Lgs. 151/2001) prevede che i genitori, entro appunto i primi otto anni di vita del bambino, possano complessivamente astenersi dal lavoro per 10 mesi. Alla madre viene concesso un massimo di sei mesi di congedo, che decorre dalla fine del congedo di maternità. Al padre ne vengono concessi altrettanti, ma se fruisce di un periodo di congedo di almeno tre mesi, i mesi totali di congedo divengono sette, e la somma totale (con la madre) passa a undici mesi. Qualora ci sia un solo genitore viene concesso un periodo continuativo o frazionato fino a dieci mesi. Il congedo in questo caso è compensato con un’indennità pari al 30% della retribuzione fino a sei mesi (dei dieci o undici totali). Oltre i sei mesi, l’indennità viene corrisposta solo se l’interessato non supera determinati livelli reddituali personali. Sin qui le disposizioni che riguardano la generalità dei lavoratori, a prescindere dalla condizione che il figlio sia o meno disabile grave. In quest’ultimo caso però sono ammesse ulteriori agevolazioni che consistono nel prolungamento del congedo parentale.

Questo beneficio era già previsto dall’articolo 33 del Decreto Legislativo 151/2001 ma è stato oggetto di modifica e precisazione con il Decreto legislativo n. 119/2011 anche perchè la precedente disposizione era ambigua e aveva causato problemi interpretativi. Era sorto il dilemma relativamente al prolungamento fino ai “tre anni”: la locuzione si riferiva all’età del bambino o alla durata del prolungamento del congedo? Il Decreto 119/2011 ha semplicemente chiarito che tre anni è la durata del prolungamento e che tale può essere fruito fino agli otto anni di vita del bambino.

Sul punto, entrambe le circolari (INPS e DPF) concordano nel riconoscere la possibilità, fruibile alternativamente dai genitori del disabile, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso. Va rammentato che, in questi casi, per tutto il periodo, l’indennità economica è pari al 30% della retribuzione.

Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente. È bene precisare che “tre anni” è la somma totale dei congedi (ordinario e prolungamento) che possono essere fruiti dai genitori.

Infine è il caso di ricordare che il prolungamento del congedo parentale è concesso a condizione che il bambino “non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore” (art. 33, D.Lgs. 151/2001),
condizione ed eccezione opportunamente ripresa dalla circolare n. 1 del DFP e dalla 32 dell’INPS.
Le altre agevolazioni per i minori

Le due circolari, alla luce delle nuove disposizioni e di quelle già vigenti, riassumono quali siano, al momento, le agevolazioni per i genitori di bambini entro gli otto anni di età

Fino ai tre anni di età del bambino: i genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, o delle ore di riposo giornaliere, o del prolungamento del congedo parentale.
Fino agli otto anni di età del bambino: i genitori, anche adottivi, possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
Dopo gli otto anni di età: i genitori, anche adottivi, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile (art. 33, Legge 104/1992).

Il congedo straordinario retribuito.

Come noto le più rilevanti novità introdotte dal Decreto Legislativo 119/2011 riguardano i congedi straordinari retribuiti fruibili per l’assistenza di parenti con grave disabilità, in maniera frazionata o continuativa fino a due anni. Le modifiche principali riguardano l’individuazione degli “aventi diritto”, le modalità di fruizione e la corresponsione della relativa indennità. INPS e DFP forniscono le loro indicazioni applicative, non sempre sovrapponibili.
I congedi straordinari, dopo le diverse sentenze di Corte Costituzionale e le conseguenti modificazioni normative possono essere concessi, secondo una precisa priorità:

* al coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

* al padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

* ad uno dei figli conviventi della persona disabile grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Il congedo viene concesso ai figli conviventi solo nel caso in cui tutti gli altri potenziali aventi diritto (coniuge convivente ed entrambi i genitori) siano mancanti o deceduti o affetti da , patologie invalidanti);

* ad uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Sull’elencazione, ripresa dalla norma, INPS e DFP concordano.
Tuttavia il Dipartimento aggiunge anche una ulteriore sottolineatura: “si aggiunge che, poiché l’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non si ritiene derogabile. Pertanto, per l’individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far "scattare” la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).”


Concetti di “mancanza” e di “patologie invalidanti”

Su entrambi i concetti sia INPS (circolare 155/2010) che DFP (circolare 13/2010) si erano già espressi e pertanto ne richiamano i contenuti.
INPS e Dipartimento confermano, quindi, che l’espressione “mancanti”, va intesa “non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità”. Nella più recente circolare, INPS aggiunge che in tali ipotesi “il richiedente dovrà indicare gli elementi necessari per l’individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000.” In sostanza: la “mancanza” va dichiarata in modo circostanziato e sarà poi oggetto di verifiche. Le dichiarazioni false sono perseguibili penalmente.


Quanto alle patologie invalidanti si conferma che quelle da prendere a riferimento sono quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 che, lo ricordiamo, sono:

* le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

* le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

* le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Anche queste precisazioni erano già state oggetto di circolari precedenti.
Nella più recente circolare, INPS indica anche le modalità operative di presentazione della relativa documentazione sanitaria. Questa va inviata, in busta chiusa, all’Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente dell’INPS.

La documentazione ammessa può essere rilasciata da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale (quello di famiglia) o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. L’unità operativa dell’INPS ne effettua la relativa valutazione medico legale.

Concetto di “convivenza”

I congedi straordinari sono concessi se è rispettato la condizione della convivenza (fanno eccezione i genitori che assistono i figli) e tale requisito è stato nel tempo più volte oggetto anche di risoluzioni del Ministero del lavoro. Le due circolari di INPS e DFP confermano ulteriormente le precedenti indicazioni rendendole maggiormente stringenti.

Il requisito si intende soddisfatto quando sussiste la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.
Il requisito della convivenza deve essere formalmente espresso dal lavoratore richiedente con dichiarazioni sostitutive che devono fornire elementi ed indicazioni utili alla verifica da parte di chi autorizza il congedo.
Come già precisato in precedenza dal Ministero del lavoro, INPS e DFP ammettono l’eccezione nel caso in cui la dimora abituale del lavoratore e della persona disabile, siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sono, ad esempio, esclusi dall’eccezione i casi di lavoratori/disabili da assistere che vivano nello stesso stabile ma in due numeri civici adiacenti.
Le due circolari introducono anche una ulteriore eccezione: il requisito della convivenza è soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea previsto all’articolo 32 del DPR n. 223 del 1989 (cioè il cosiddetto “Regolamento anagrafico”).

Questo aspetto merita un approfondimento: l’iscrizione a quello schedario è riservata ai cittadini che essendo dimoranti in un dato comune da meno di 4 mesi, non possono richiedere la residenza. L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio qualora il comune venga a conoscenza della dimora nel proprio territorio. L’iscrizione nello schedario viene comunicata all’anagrafe del comune originario di residenza. Ciò che le circolari non precisano è che, secondo il terzo comma proprio dell’articolo citato, l’iscrizione a quello schedario esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. L’inghippo tuttavia non esclude la sottoscrizione una dichiarazione di responsabilità da parte dell’interessato anche se questo complica i controlli di verifica.

L’intera articolazione delle interpretazioni, tuttavia, lascia sorprendentemente aperta una possibilità di “elusione”, ma anche motivi di contenzioso, per i lavoratori che abbiano mantenuto la residenza presso la famiglia originaria pur avendo trasferito, di fatto, l’abituale dimora in altro comune o in altro stabile. Formalmente, in queste ipotesi, non è preclusa la concessione dei congedi, né dovuta l’applicazione delle più stringenti regole sulla concessione dei permessi giornalieri di cui diremo più sotto. Dagli stessi controlli risulterebbe comunque la medesima residenza e, quindi, la formale coabitazione.

Concetto di “referente unico”
Il principio del “referente unico” era già stato introdotto dall’articolo 24 della Legge n. 183/2010 a proposito dei permessi lavorativi (Legge 104/1992). Secondo quella disposizione i permessi non possono essere concessi a più di un lavoratore per l’assistenza alla medesima persona con disabilità. Operativamente questo significa che una volta autorizzata la fruizione del permesso, nessun altro lavoratore può farne richiesta e ottenerne la concessione, finchè il primo lavoratore non ne abbia cessato la fruizione e fornito le dovute comunicazioni.

Il Decreto 119/2011, introducendo il comma 5-bis all’ articoo 42 del Decreto legislativo n. 151/2001, estende anche al congedo straordinario il medesimo principio.
La limitazione riguarda tutti i beneficiari, esclusi i genitori che, al contrario possono fruire alternativamente dei permessi o dei congedi anche nello stesso mese, pur non negli stessi giorni.

Ambedue le circolari ripercorrono il dettato normativo e precisano alcuni dettagli operativi che potrebbero sfuggire ad una prima lettura delle nuove disposizioni. Sia INPS che Dipartimento concordano sul fatto che il “referente” è unico non solo per i permessi, ma anche per i congedi straordinari. Nella sostanza, non può essere concesso il congedo ad un lavoratore se ne esiste un altro che già fruisca dei permessi e viceversa. Non sono ammissibili, quindi, ipotesi in cui un familiare fruisca dei permessi e l’altro fruisca dei congedi (in maniera frazionata), nemmeno in mesi diversi.
Sia INPS che DFP prevedono una verifica sui permessi e sui congedi straordinari per i quali risultino agli atti più di un referente. In tali casi viene richiesto di indicare un unico referente.

Cumulo dei permessi e dei congedi


Permessi giornalieri (Legge 104/1992) e congedo straordinario (frazionato) possono essere cumulati nello stesso mese?
Fino all’entrata in vigore del Decreto 119/2011, permessi e congedo straordinario erano considerati due benefici con la medesima finalità per i quali il Legislatore non aveva previsto la possibilità di contemporanea fruizione, ammessa invece espressamente per i permessi (Legge 104) e congedo parentale ordinario o congedo per la malattia del figlio. Forti di questa considerazione INPS e Dipartimento Funzione Pubblica escludevano il cumulo dei permessi e dei congedi straordinari nell’arco dello stesso mese.


Il Decreto 119/2011, però, ha modificato il disposto dell'ex comma 5 dell'articolo 42 de Decreto 151/2001, prevedendo che “per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente [del congedi straordinari, NdR], ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.”
Pertanto le interpretazioni che restringevano la cumulabilità alla stretta previsione normativa, non contano più su alcun fondamento.


Sia INPS che INPDAP prendono atto di questa compatibilità correggendo quindi le precedenti istruzioni impartite rispettivamente con circolare 155/2010 e circolare 13/2010, per quanto riguarda i genitori.
Correttamente sotto il profilo normativo, il Dipartimento Funzione Pubblica ammette, inoltre, espressamente che la cumulabilità di permessi e congedi è possibile anche per i lavoratori che assistano un parente di cui non siano genitori.

INPS, da parte sua, non sottolinea questo aspetto ma al contempo non esclude la possibilità che la cumulabilità di permessi e congedo (frazionato) siano ammissibili nello stesso mese anche per lavoratori che lavoratori che assistano un parente di cui non siano genitori.

La circolare 1 del DFP aggiunge anche un altro particolare rilevante per i dipendenti pubblici: confermando la tendenza interpretativa più recente, precisa che i tre giorni di permesso (Legge 104) spettano per intero, cioè non vanno riproporzionati, anche quando il lavoratore ha fruito
nello stesso mese di una frazione di congedo o di ferie, aspettative o altre tipologie di permesso.

Ricovero, congedi e permessi
Le nuove disposizioni (art. 3, comma 1, lett. a e art. 4, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 119/2011) confermano che l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile è un presupposto essenziale per la concessione sia dei permessi (Legge 104/92) sia del congedo straordinario. Introducono però espressamente l’eccezione “salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.”
Questa eccezione posta dal Legislatore, è conseguentemente valida per tutti i lavoratori dei comparti pubblico e privato.

Mentre il Dipartimento non fornisce indicazioni di sorta su tale aspetto, INPS, nella propria circolare n. 32 estende quanto già previsto nella propria precedente disposizione (circolare 155/2010) a proposito di permessi. Secondo INPS, pur in presenza di ricovero del disabile, il congedo può essere concesso nei seguenti casi:

* interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);

* ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3).


Queste eccezioni si aggiungono a quanto espressamente previsto dal Legislatore e cioè il ricovero a tempo pieno di un disabile per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.
Durata e computo del congedo
Il Decreto 119/2011 ha modificato il comma 5-bis dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 precisando che “il congedo fruito (…) non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”. Come sottolineano le circolari di INPS e del DFP, la nuova formulazione conferma le precedenti, pur meno chiare, indicazioni normative.

L’indicazione, infatti, comporta due effetti:

* per ogni persona con disabilità sono ammessi solo due anni di congedo;

* ciascun lavoratore non può fruire di più di anni di congedo, sia esso straordinario, e quindi retribuito, che “per gravi motivi familiari” e quindi non retribuito.

Ciò significa che, ad esempio, il lavoratore che abbia già fruito di 12 mesi di congedo non retribuito (art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53).non può fruire oltre i 12 mesi del congedo retribuito.


Il DFP introduce anche altre precisazioni. La prima riguarda l’ipotesi in cui la persona da assistere sia in possesso di un verbale di handicap grave “rivedibile”: il congedo non può essere concesso oltre il limite di scadenza del verbale e comunque decade nel caso in cui quella condizione non sia confermata dalle competenti Commissioni di accertamento e di verifica. Rimane fermo il principio, che vale anche per gli assicurati INPS, che le eventuali variazioni dei requisiti soggettivi (primo fra tutti, il riconoscimento di handicap grave) vanno tempestivamente comunicati a chi ha concesso i permessi o i congedi.
Il Dipartimento entra anche in un altro particolare aspetto che ha generato spesso coni d’ombra interpretativi e disparità applicative. Ricordando che il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore), il DFP precisa che affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto.
Quelle giornate non vengono conteggiate nel caso in cui il congedo sia stato fruito dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo c’è riprese del lavoro oppure c’è un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni di congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.

Una annotazione, già assodata per INPS, che risulta nuova nell’ambito della funzione pubblica.

“Retribuzione” dei congedi
Il Decreto 119/2011 ha disciplinato in modo diverso l’aspetto relativo alla “retribuzione” dei congedi straordinari.
Durante il congedo straordinario il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione. La novità negativa è che tale indennità è ora computata esclusivamente sulle voci fisse e continuative del trattamento. Sono, quindi, escluse dal computo dell’indennità le componenti variabili del trattamento accessorio (ad esempio alcune forme di premi incentivanti, o premi variabili legati alla produzione o alla presenza in servizio). Questa nuova limitazione, ripresa sia da INPS che da DFP, può rappresentare una forte riduzione di retribuzione rispetto all’ordinario stipendio in cui sono incluse spesso significate voci variabili.

L’indennità prevede anche l’attribuzione della contribuzione figurativa (che ha un inquadramento diverso nel comparto privato rispetto a quello pubblico) utile al raggiungimento dell’età pensionabile. Il tetto massimo complessivo dell’indennità per il congedo straordinario e del relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

Infine, le circolari 32/2012 di INPS e 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica, sottolineano l’altra precisazione introdotta dal Decreto Legislativo 119/2011 (art. 42, comma 5-quinquies, D. Lgs 151/2001): durante la fruizione il congedo straordinario non si maturano né ferie né tredicesima mensilità. Inoltre il congedo non concorre alla formazione del trattamento di fine rapporto.

Permessi per assistenza a più persone con disabilità
L’articolo 6 del Decreto legislativo n. 119/2011, come abbiamo già avuto modo di segnalare su queste colonne, restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.

Viene infatti aggiunto un nuovo periodo al comma 3 dell’articolo 33 della Legge 104/92: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».

Sia INPS che DFP concordano nell’affermare che “La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”

Pertanto non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il “secondo” familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore siano deceduti o mancanti o invalidi o ultra65enni. Per comprendere meglio: i parenti di terzo grado sono gli zii e i bisnonni.

La lettura delle circolari dirime i dubbi applicativi sorti dopo l'approvazione del Decreto legislativo 119/2011. Vengono di fatto eliminate le ipotesi di elusione delle restrizioni alla cumulabilità dei permessi ed eventuali effetti distorsivi nell'applicazione combinata del Decreto 119/2011 e della Legge 183/2010. Nella sostanza se il "primo" permesso è stato concesso per l'assistenza ad un parente di terzo grado (in forza della Legge 183) e il "secondo" viene richiesto (Decreto 119) per un parente di primo grado, uno dei due non è concedibile.

I permessi “cumulativi” già concessi in precedenza saranno oggetto di verifica e di eventuali revoca (sia da parte di INPS che da parte della Pubblica amministrazione per i rispettivi dipendenti).

Assistenza a parenti residenti oltre i 150 chilometri
L’articolo 6 (comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 119/2011 introduce l’obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, di “attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.


Le circolari attribuiscono al dipendente l’onere della prova dell’avvenuto spostamento dalla propria residenza a quella del parente da assistere nei giorni in cui ha fruito dei permessi. La “presenza in loco” può essere agevolmente dimostrata con i biglietti dei mezzi di trasporto, o con le ricevute dei pedaggi autostradali. In caso non se ne disponga, si possono esibire la dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, o biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco.

Nel caso degli assicurati INPS, la documentazione deve essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo.
Nel caso dei dipendenti pubblici, l’adeguatezza della documentazione viene valutata dall’amministrazione di riferimento,
Sia secondo INPS che secondo il DFP, l’assenza non può essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro l’idonea documentazione prevista.

13 marzo 2012  Carlo Giacobini Direttore responsabile di HandyLex.org

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06/07/12

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Conferenza stampa CCSVI - Pierfrancesco Veroux parte 2

Conferenza stampa CCSVI - Domande Parte 1

Botox


Gli effetti del botox nel trattamento degli spasmi muscolari.

Uno studio del Royal Melbourne Hospital, pubblicato sulla rivista Neurolgoy, ha presentato i dati sull'efficacia dell'utilizzo del Botox per contrastare i tremori nei malati di sclerosi multipla.
Il botox è una tossina derivata dal germe clostridium botulinum ed ha effetti di rilassamento muscolare, per questo già da diversi anni viene usato in cosmetica nei trattamenti anti-età.
Recentemente, poi, si è scoperto che può avere delle utilità anche in campo medico, soprattutto nel trattamento della rigidità.
I neurologi hanno sperimentato il botox su 23 pazienti affetti da sclerosi multipla e si è registrata una diminuzione dei tremori del 40%. Miglioramenti visibili sono incorsi nello scrivere e nel disegnare, oltre che nel compiere le azioni quotidiane più comuni.
Inizialmente, si era progettato di iniettare il botox ogni 3-4 mesi ma poi si è notato che in diversi pazienti l'effeto si protrae fino ai 6 mesi. Naturalmente, dosaggio e tempistica dello stesso devono essere valutati dal neurologo caso per caso.
Il principale evento avverso registrato nella somministrazione del botox è stata la debolezza muscolare, che ad ogni modo scompare entro due settimane dalla terapia. Scartate eventuali tossicità o altri effetti collaterali importanti.

Classificazione dei dolori associati alla sclerosi multipla.

Classificazione dei dolori associati alla sclerosi multipla.

Come ben sappiamo, non esiste ad oggi una cura per guarire dalla sclerosi multipla. Esistono però diversi trattamenti che permettono di gestire i dolori e i sintomi legati alla patologia, anche se le cure finora disponibili agiscono sulla manifestazione del sintomo e non sui meccanismi di base dai quali essi scaturiscono.
Una ricerca condotta dall'Università La Sapienza di Roma ha provato a classificare questi disturbi in base ai meccanismi in comune finora emersi, in modo tale da poter proseguire le ricerche provando ad individuare le cause originarie. Le categorie emerse sono nove:
1. nevralgia trigeminale;
2. fenomeno di Lhermitte ( neuropatia prossimale cioè di breve durata, generata da impulsi ectopici che si trasmettono lungo i nervi primari) ;
3. dolori alle estremità (provocati dalle lesioni nel talamo corticale, cioè del percorso dalla spina dorsale al talamo che permette di percepire le sensazioni);
4. spasmi;
5. dolori spastici;
6. neurite ottica;
7. dolori muscolo scheletrici ( derivanti da posture scorrette, a loro volte provocate da disordini motori);
8. emicranie (favorite dalle lesioni del mesencefalo);
9. dolori effetto di farmaci.


INFO DI:  www.facebook.com/photo.php?fbid=202504519876581&set=a.132562043537496.22878.100003511021214&type=1&theater

Conferenza stampa CCSVI - Pierfrancesco Veroux parte 1

Zamboni, nuove conferme

06 luglio 2012

 

Bologna - Un messaggio di «verità e di equilibro» sullo stato degli studi intorno alla correlazione tra sclerosi multipla e Ccsvi, l’insufficienza venosa cronica cerebrospinale, patologia scoperta da Paolo Zamboni, che da svariati anni crea dibattito all’interno della comunità scientifica.
Mentre è a un passo dal partire “Brave dreams”, studio multicentrico finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, guidato dallo stesso Zamboni, la Onlus “Ccsvi nella sclerosi multipla” ha organizzato al Cnr di Bologna un incontro per fare il punto sugli ultimi risultati.«Studi realizzati in tutto il mondo - ha detto la presidente della Onlus, Gisella Pandolfo - non collegati tra di loro, evidenziano una stretta correlazione tra Ccsvi e Sclerosi multipla».

29/06/12

Malattia valvolare ( grave stenosi aortica )

Focus on - Malattia valvolare ( grave stenosi aortica ): studio PARTNER, dati a 2 anni
 pervenutami via mail da xagena
 
Differenze nell'analisi della coorte PARTNER A a 1 e 2 anni: altri 32 pazienti sono morti nel gruppo TAVR ( sostituzione transcatetere della valvola aortica ), e 25 nel gruppo chirurgico, senza differenze statisticamente significative nella mortalità da qualsiasi causa o per cause cardiovascolari. 
Riguardo all'ictus, altri 8 eventi ictali si sono verificati, 4 per ciascun gruppo. Due attacchi ischemici transitori ( TIA ) si sono verificato in due anni tra i pazienti trattati con impianto transcatetere della valvola aortica rispetto a 1 solo nel gruppo chirurgico, con un tasso complessivo di manifestazione neurologica che è risultata più alta nel gruppo TAVR che nel gruppo chirurgico, raggiungendo il limite della significatività statistica.
Per il solo ictus, tuttavia, non sono state osservate differenze significative tra i gruppi a due anni.
A 2 anni, 19 pazienti trattati chirurgicamente hanno ricevuto un nuovo pacemaker, contro 23 nel gruppo TAVR, una differenza statisticamente non-significativa

la storia siamo noi


La storia siamo noi, nessuno si senta offeso,
siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.
La storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare,
questo rumore che rompe il silenzio,
questo silenzio così duro da masticare.
E poi ti dicono "Tutti sono uguali,
tutti rubano alla stessa maniera".
Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.
Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone,
la storia entra dentro le stanze, le brucia,
la storia dà torto e dà ragione.
La storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere,
siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere.
E poi la gente, (perchè è la gente che fa la storia)
quando si tratta di scegliere e di andare,
te la ritrovi tutta con gli occhi aperti,
che sanno benissimo cosa fare.
Quelli che hanno letto milioni di libri
e quelli che non sanno nemmeno parlare,
ed è per questo che la storia dà i brividi,
perchè nessuno la può fermare.
La storia siamo noi, siamo noi padri e figli,
siamo noi, bella ciao, che partiamo.
La storia non ha nascondigli,
la storia non passa la mano.
La storia siamo noi, siamo noi questo piatto di grano.
Francesco De Gregori
Album: Schacchi e Tarocchi

DIRITTO AL LAVORO

ALLA  CARA FORNERO UN BEL CARTELLINO ROSSO
STUDIA PRIMA DI APRIRE LA BOCCUCCIA


Repubblica + Democrazia + Lavoro

A questa affermazione fa seguito una serie di articoli che specificano questi punti; per quanto riguarda il lavoro vanno ricordati gli artt. 4, 35, 36, 37, 38, 39 e 40.


Innanzitutto il lavoro è stato considerato UN VALORE che consente l'affermazione della personalità umana, in contrapposizione all'idea di lavoro tipica di uno  STATO LIBERALE, laddove si valorizza solo la ricchezza individuale. 




L'art. 4 dice che i cittadini hanno diritto al lavoro: talvolta, di fronte al crescere della DISOCCUPAZIONE si sente commentare amaramente questo articolo. Ma questa affermazione va intesa nel senso che lo Stato si deve impegnare a intervenire nel sistema economico per creare possibilità di lavoro per i cittadini; interventi di questo tipo sono perciò un obbligo per il nostro Stato, che si caratterizza dunque come STATO SOCIALE


- La congestione - prevenire è meglio che curare

Il caldo è arrivato, gli stabilimenti balneari sono   aperti, e come ogni anno tra pochi giorni, le spiagge  si riempie  di persone desiderose di rilassarsi e prendere il sole.
Anche quando il mare è una tavola e siamo assolutamente certi delle nostre capacità natatorie, dobbiamo fare attenzione a quello che beviamo e seguire delle norme per la balneazione. 
La congestione(che consiste nel peggiore dei casi in un arresto cardiaco) è spesso troppo sottovalutata e causa di morti che potrebbero essere evitate.


Il detto "prevenire è meglio che curare" nei riguardi delle congestioni non potrebbe essere più vero.Una congestione in atto infatti può essere difficile da gestire e spesso risulta purtroppo fatale.

a) 
Per prima cosa dopo prolungate esposizioni al sole prima di entrare in acqua è meglio stare un quarto d'ora all'ombra. Il contatto con l'acqua fredda dopo ore di bagni di sole è quantomai sconsigliato e pericoloso nonostante molte persone non sappiamo quanto possa essere dannoso. Anche questo può causare una congestione.

b) 
Non bere bevande fresche o ancora peggio ghiacciate. Anche se nell'immaginario collettivo in spiaggia vediamo il tipo con gli occhiali da sole ed una bella coca-cola ghiacciata scordiamoci gli stereotipi.

c
Fare il bagno dopo che la digestione è stata completata, ovvero dopo tre ore dalla fine di ogni pasto, sia esso composto da un panino o da un piatto di pasta. Andate dal medico e fatevi dire quanto fa bene buttarsi in acqua subito dopo mangiato. Non solo è una pessima abitudine ma può addirittura essere fatale!

d)
Bagnarsi lentamente quando si entra in acqua dopo aver rispettato i giusti tempi di attesa per la balneazione.Nel caso che qualcuno in spiaggia sia colpito da congestione (mal di pancia forte,perdita dei sensi, vomito, nausea) o presenti i sintomi tipici di una congestione non esitate a chiamare subito il 118 perchè l'attesa potrebbe risultare fatale.
QUESTI CONSIGLI i non dimentichiamoli  una volta aperto l'ombrellone,  perche'  può realmente salvarci la vita. Troppo spesso dimentichiamo quanto le cose  possono essere fatali.



*************

Se ti capita al mare di dover soccorrere una persona in preda ad una congestione ricordati anzitutto di mantenere calma e lucidità.Afferra l'infortunato prima che rischi l'annegamento. Stendilo all'ombra, a terra e supino e sollevagli la gambe di venti, trenta centimetri con un asciugamano arrotolato.Questa posizione riattiva la circolazione e permette un pronto afflusso di sangue al cervello. Spruzza poche gocce d'acqua sulla fronte. Quando si sarà completamente ripreso somministragli una bevanda zuccherata. Non dare mai da bere all'infortunato se è privo di sensi per non provocare un soffocamento.  

Chiama il 118 o raggiungi il più vicino pronto soccorso se l'infortunato non riprende i sensi in pochi minuti. Stai con l'infortunato fino a una sua ripresa completa. Non somministrargli bevande alcoliche, abbassano la pressione. Agisci nello stesso modo anche se non c'e' stata una perdita dei sensi.
 


BIBITE FREDDE E LE TEMPERATURE ALTE


ATTENZIONE RAGAZZI/E

Quando bevi acqua fredda paralizzi i vasi venosi, il sangue viene trattenuto nel freddo, viene stimolata la peristalsi intestinale e hai le scariche di diarrea.

In questi casi di congestione da freddo è anche possibile avere mal di testa, visto che il sangue bloccato nell'intestino non va ad irrorare il cervello.
Ecco anche perchè in caso di congestione grave si può anche svenire..... e/o puo' causare la morte.

Allarme diabete infantile

DA :   Sanita': allarme diabete infantile, a Napoli 'I salotti di Sanofi'
Napoli, 25 giu. (Adnkronos Salute) -

Allarme diabete infantile. A lanciarlo, durante 'I salotti di Sanofi', l'incontro medici-pazienti organizzato dall’azienda farmaceutica a Napoli venerdì 22 giugno, il diabetologo della Seconda università di Napoli Francesco Prisco. "La causa principale è l’obesità infantile che affligge il dieci per cento della popolazione campana. Cifre drammatiche che debbono indurre - ha spiegato l'esperto - a una mobilitazione generale per mutare gli stili di vita. Alimentazione sana, movimento e vita all’aria aperta impediscono l’accumulo di chili e tengono lontano il diabete infantile". Nel corso dell’incontro è emersa l’esigenza di un'azione comune tra famiglie, scuole, associazioni, istituzioni per programmi di educazione salutare.
Utilizzare la rete per tener sotto controllo il diabete è un altro intento dei 'salotti di Sanofi'. "Internet è una preziosa fonte d’informazione per i medici e i pazienti - ha dichiarato Dario Iafusco, della Seconda università di Napoli - ma è molto importante saper scegliere le notizie giuste utilizzando fonti affidabili". Nel corso dell'incontro sono stati visitati collettivamente i siti www.sanofi.it e www.puntodiabete.it, che ogni giorno mettono in contatto migliaia di pazienti con i medici e i ricercatori.
"La nostra casa farmaceutica - dichiara Mario Merlo, responsabile Divisione diabete Sanofi Italia - sviluppa la relazione tra medico e paziente. I salotti migliorano la qualità di vita attraverso il confronto d’esperienze e metodologie. E la tecnologia è una preziosa alleata. Lo dimostra il glucometro iBgstar che permette di controllare la glicemia con il proprio telefonino".

28/06/12

Sclerosi Multipla: a Roma 4/7/2012 un progetto epidemiologico sulla CCSVI

Sclerosi Multipla: a Roma un progetto epidemiologico sulla CCSVI
Mercoledì 4 luglio alle ore 12.00 si terrà la la conferenza stampa presso l’Aula Magna della I Clinica Medica del Policlinico Umberto I per la presentazione del Progetto “OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE SULLA INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA CEREBROSPINALE ( CCSVI) IN SOGGETTI CON SCLEROSI MULTIPLA”.


 http://mediterranews.org/2012/06/sclerosi-multipla-a-roma-un-progetto-epidemiologico-sulla-ccsvi/

Naturali flora intestinale coinvolti nella comparsa della sclerosi multipla Benefici batteri intestinali può attivare le cellule immunitarie e innescare la reazione eccessiva del sistema immunitario


27 ottobre 2011


La sclerosi multipla è causata da una combinazione di fattori genetici ed ambientali. Per lungo tempo, patogeni sono stati ritenuti tali influenze esterne. Secondo gli scienziati del Max Planck di Neurobiologia a Martinsried, tuttavia, non è a quanto pare i batteri nocivi che scatenano la sclerosi multipla, ma quelle benefiche - in particolare, la flora intestinale, che ogni essere umano ha bisogno per la digestione. I ricercatori hanno scoperto che i topi geneticamente modificati sviluppare una infiammazione nel cervello simile alla malattia umana se hanno normale flora batterica intestinale. I microrganismi iniziano attivando cellule T del sistema immunitario e, in un ulteriore passo, le cellule B immunitarie. I risultati suggeriscono che negli esseri umani con la predisposizione genetica corrispondente, in sostanza, la flora intestinale benefica potrebbe agire da fattore scatenante per lo sviluppo della sclerosi multipla.Bild vergrößernAutoaggressive cellule B (verde) in un linfonodo vicino al cervello. L'attivazione delle cellule B avviene nel ... [Mehr]© MPI di NeurobiologiaL'intestino umano è un paradiso per i microrganismi: è sede di circa 100 miliardi di batteri fatto a partire da 2.000 diverse specie batteriche. I microrganismi dell'intestino sono non solo indispensabili per la digestione, ma anche per lo sviluppo dell'intestino. Complessivamente, questa comunità diverse comprende geni tra dieci e cento volte in più rispetto l'intero genoma umano. Gli scienziati quindi spesso riferimento ad essa come il "sé esteso". Tuttavia, i batteri intestinali possono anche giocare un ruolo in malattie in cui il sistema immunitario attacca il corpo stesso. Batteri intestinali possono quindi promuovere disordini autoimmuni come il morbo di Crohn e l'artrite reumatoide.Da un lato, la probabilità di sviluppare sclerosi multipla, una malattia in cui le proteine sulla superficie dello strato di mielina nel cervello attivare il sistema immunitario, è influenzato dai geni. D'altra parte, tuttavia, i fattori ambientali hanno un impatto ancora maggiore sullo sviluppo della malattia. Gli scienziati hanno a lungo sospettato che essa è causata da agenti infettivi. I ricercatori Max Planck ora supporre che la sclerosi multipla viene attivato da parte della flora intestinale naturale.Questa scoperta sorprendente è stata resa possibile dal recente sviluppo topi geneticamente modificati. In assenza di esposizione a eventuali influenze esterne, le reazioni infiammatorie sorgono nel cervello di questi animali che sono simili a quelli associati con la sclerosi multipla nell'uomo - Tuttavia, ciò avviene solo quando i topi sono intatti flora intestinale. I topi senza microrganismi nel proprio intestino e tenuto in un ambiente sterile rimaste sane. Quando gli scienziati hanno "vaccinato" gli animali allevati in condizioni sterili con normali microrganismi intestinali, ma anche si ammalò.Secondo i ricercatori Martinsried-based, la flora intestinale influenzano il sistema immunitario nel tubo digerente; topi senza flora intestinale hanno un minor numero di cellule T lì. Inoltre, la milza di questi animali produce meno sostanze infiammatorie, come le citochine. Inoltre, i loro linfociti B producono anticorpi pochi o nessun contro la mielina. Quando i ricercatori ripristino della flora intestinale ai topi, le cellule T e B aumentato la produzione di citochine e anticorpi."Sembra che il sistema immunitario viene attivato in due fasi: per cominciare, le cellule T nei vasi linfatici del tratto intestinale diventano attive e proliferano. Insieme con le proteine di superficie dello strato di mielina, questi quindi stimolare le cellule B per formare anticorpi patogeni. Entrambi i processi scatenare reazioni infiammatorie nel cervello che progressivamente distruggono lo strato di mielina - un processo che è molto simile al modo in cui la sclerosi multipla si sviluppa negli esseri umani ", dice Krishnamoorthy Gurumoorthy dal Max Planck Institute of Neurobiology. Così, la malattia è causata da cambiamenti nel sistema immunitario e non da disturbi nel funzionamento del sistema nervoso. "La ricerca La sclerosi multipla è stato a lungo preoccupato per la questione di causa ed effetto. I nostri risultati suggeriscono che il sistema immunitario è la forza motrice ", spiega Hartmut Wekerle, direttore presso il Max Planck Institute di Martinsried.Gli scienziati sono certi che la flora intestinale può anche innescare una reazione eccessiva del sistema immunitario contro lo strato di mielina in persone con una predisposizione genetica per la sclerosi multipla. Pertanto, l'alimentazione può giocare un ruolo centrale nella malattia, come la dieta determina in gran parte dei batteri che colonizzano l'intestino. "Cambiare abitudini alimentari potrebbe spiegare, per esempio, perché l'incidenza di sclerosi multipla è aumentato nei paesi asiatici negli ultimi anni", spiega Hartmut Wekerle.Proprio il quale i batteri sono coinvolti nella comparsa della sclerosi multipla rimane poco chiaro. I candidati possibili sono clostridiums, che possono avere contatto diretto con la parete intestinale. Sono anche un componente naturale di una flora intestinale sana, ma potrebbe attivare le cellule T in persone con una predisposizione genetica. Gli scienziati ora vorrei analizzare l'intero genoma microbica dei pazienti con sclerosi multipla e quindi identificare le differenze tra la flora intestinale di persone sane e pazienti affetti da sclerosi multipla
hr

www.neuro.mpg.de/49873/news_publication_4620085

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L' Associazione Internazionale per la Cannabis come Medicina (IACM) é stata fondata nel marzo del 2000. Essa é una società scientifica che si batte per il miglioramento della situazione legale per quanto riguarda l'utilizzo della pianta della canapa (Cannabis sativa L.) e dei suoi componenti farmacologici più importanti, i cannabinoidi, per le applicazioni terapeutiche tramite la promozione della ricerca e la distribuzione della informazione. La IACM dichiara che è un diritto dei medici poter discutere l'uso medico della cannabis con i loro pazienti

Cannabis e i cannabinoidi

Le preparazioni a base di cannabis sono state utilizzate come rimedi per migliaia di anni. Gli ingredienti attivi della pianta della canapa posso venire utilizzati attualmente quindi in una moltitudine di gravi condizioni mediche. Tuttavia, le applicazioni mediche potenziali dei prodotti naturali di cannabis oppure degli ingredienti individuali farmacologicamente attivi vengono limitati in maniera considerevole dalle leggi e dai decreti esistenti.
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BASTA GIOCHI SULLA PELLE DEI MALATI




foto di Marcello Giardinazzo. ...GRAZIE MARCELLO.

Sclerosi Multipla: da Napoli un interessante studio sul ruolo vascolare


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