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10/04/12

Cosa indica la data di scadenza di un farmaco

Cosa indica la data di scadenza di un farmaco ?

La data di scadenza di un farmaco indica il tempo durante il quale il farmaco medesimo, se conservato nel rispetto delle specifiche disposizioni, mantiene inalterate le proprie caratteristiche fisico-chimiche, farmacologiche e terapeutiche. Tale data è definita tenendo conto della stabilità dei diversi costituenti del farmaco: il principio attivo e gli eccipienti e fa riferimento al prodotto integro e conservato correttamente.
In genere, per la maggior parte dei farmaci, il periodo di validità è compreso tra 2 e 5 anni. Alcune preparazioni come colliri, sciroppi, pomate o creme risentono maggiormente, una volta aperti, delle alterazioni fisico-chimiche dei loro costituenti, per cui una volta terminata la cura andrebbero eliminati.
E' bene, inoltre, non confondere la data di scadenza con le alterazioni che possono verificarsi per una inappropriata conservazione del farmaco. A questo proposito è sempre utile fare riferimento a quanto riportato nel foglietto illustrativo. Queste alterazioni possono, in alcuni casi e riguardo ad alcune formulazioni (sciroppi, colliri o soluzioni iniettabili), essere provocate non tanto dal principio attivo, ma dagli eccipienti, che risultano più sensibili e modificabili dal tempo e dalle condizioni di conservazione (temperatura, luce, umidità).

Quali rischi si corrono se occasionalmente si assume un farmaco scaduto ?
L'assunzione occasionale di un farmaco scaduto non comporta quasi mai un pericolo reale, sopratutto se si tratta di un fatto episodico e se il farmaco è scaduto da poco tempo.
Da un punto di vista generale il rischio maggiore è che il farmaco abbia perso in parte o tutta la sua attività terapeutica e quindi non sia più in grado di controllare il sintomo o la patologia per cui è stato assunto. A questo proposito diversi studi hanno dimostrato che per molti farmaci ci sarebbe una riduzione dell'attività terapeutica tempo-correlata (per esempio, sotto il 90 % della potenza originaria).
Quest'effetto può comportare dei rischi sopratutto per quei pazienti affetti da patologie acute o croniche per le quali l'effetto del farmaco è indispensabile per il controllo della malattia stessa o la prevenzione di complicanze gravi.
L'altro rischio, sebbene meno frequente, è che si possano formare sostanze potenzialmente tossiche che potrebbero provocare reazioni indesiderate sulla salute del paziente.
Comunque, nonostante la rarità di questi eventi è bene non utilizzare i farmaci scaduti.
Suggerimenti
Al fine di evitare di assumere farmaci scaduti è utile controllare sempre la data di scadenza e le istruzioni per la corretta conservazione, in particolare per i farmaci che si tengono in casa. A questo proposito è buona norma riporre i farmaci in un luogo fresco e asciutto, non in bagno o in cucina o in prossimità di fonti di calore. Ove espressamente indicato, il farmaco va conservato in frigorifero.
Altra buona norma, spesso disattesa, è quella di conservare la confezione integra, senza gettare la scatola e/o il foglietto illustrativo.
Tra le medicine più sensibili ad alterazioni o a rischio di inefficacia dopo la data di scadenza è bene ricordare: gli antiepilettici,i nitroderivati, gli anticoagulanti orali, gli antiaritmici, i digitalici, la teofillina e derivati, i contraccettivi orali, i preparati per la tiroide e l'insulina.
Un "dovere" di ogni cittadino è quello di contribuire allo smaltimento dei farmaci scaduti che, in quanto sostanze chimiche o biologiche, non devono assolutamente essere disperse nell'ambiente perchè possono essere fonte di inquinamento. Non vanno neppure buttati nella spazzatura nè bruciati poichè la loro combustione potrebbe sviluppare sostanze molto pericolose. Vanno piuttosto conferiti allo smaltimento differenziato attraverso gli appositi contenitori normalmente posizionati all'interno in prossimità delle Farmacie.

2 commenti:

  1. DETENZIONE IN FARMACIA DI FARMACI SCADUTI DI VALIDITÀ
    Con specifico riferimento alla custodia dei medicinali divenuti invendibili, si ritiene opportuno evidenziare che dall’analisi dei verbali di constatazione, trasmessi all’Ordine dagli Organi di Polizia Giudiziaria, emerge, tra l’altro, che, in numerosi e frequenti casi, le contestazioni elevate sono volte a sanzionare la non corretta detenzione in farmacia di farmaci scaduti di validità.
    A riguardo, giova ricordare che l’art. 123 del RD 1265/34 prescrive:
    “Il titolare (o il Direttore responsabile) della farmacia deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. In caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall’articolo 443 del codice penale [reclusione da 6 mesi a tre anni e con multa non inferiore a € 103 - in caso di colpa le pene sono ridotte da un terzo ad un sesto (art. 452 del CP)].
    Nei casi previsti dall’art. 123, l’Autorità Sanitaria Locale (il SINDACO), indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione dall’esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dell’autorizzazione.
    Va inoltre precisato che non occorre dimostrare attraverso un accertamento tecnico che il medicinale scaduto sia effettivamente alterato nella sua composizione quali-quantitativa per incorrere nel reato previsto dall’art. 123.
    La semplice detenzione del medicinale scaduto in modo non distinto dagli altri medicinali disponibili per la vendita configura gli estremi del reato.
    Nel caso delle materie prime prive di una data di scadenza, il farmacista è responsabile della qualità delle sostanze impiegate. Pertanto, ove il produttore abbia indicato una data di rititolazione il farmacista può utilizzare la materia prima anche dopo tale data solo se è stato in grado di rititolare il medicamento, accertandone la conformità alla scheda tecnica della sostanza e alle relative caratteristiche descritte in F.U..
    Ne consegue, dunque, che gli “scaduti” devono essere puntualmente rimossi dagli scaffali − sia nello spazio destinato al pubblico, sia nei locali interni − della farmacia, entro e non oltre l’ultimo giorno dal mese di scadenza; quindi, vanno automaticamente collocati in appositi contenitori contrassegnati con idonea dicitura, ben visibile, che ne escluda la vendibilità e ne segnali l’avvio a distruzione. Tali contenitori, inoltre, dovranno essere allocati in una specifica zona della farmacia separata dai medicinali in corso di validità e dedicata alla loro temporanea custodia.
    Con riferimento alle sostanze e alle preparazioni stupefacenti scadute, o comunque destinate alla distruzione, si rammenta che le stesse dovranno essere custodite separate dai prodotti in corso di validità, nello stesso armadio chiuso a chiave, previo confezionamento sigillato sul quale sarà apposta ben evidente la dicitura “IN ATTESA DI DISTRUZIONE - PRODOTTO NON DESTINATO ALLA VENDITA”.
    * * * *

    Alla luce delle disposizioni e dei chiarimenti espressi, al fine di prevenire qualsivoglia contestazione, si sollecitano i Colleghi in indirizzo ad avviare una attenta e puntuale auto ispezione della propria farmacia, nel rigoroso rispetto delle norme, fornendo, anche, adeguate e precise indicazioni ai loro Collaboratori iscritti all’Albo e vigilando sulla corretta applicazione delle stesse.

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  2. http://www.ordinefarmacisti.bari.it/blocco_record_long.php?categoria=News&Rif=512

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