Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita
Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo *** le informazioni non sostituiscono il parere medico *** È sempre necessario confrontarsi con il proprio specialista per un piano personalizzato. pub-0399915301528270
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24/10/2014
Art. 16 - Accanimento diagnostico-terapeutico –
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita
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