CONTATORE PERSONE

03/08/2021

"Ecco il cavillo che annulla l’obbligo dal Green Pass e permette l’accesso a bar, ristoranti ecc."

 (ASI) "Il Decreto legge emanato il 23 luglio 2021 (di cui riportiamo il collegamento*) inerente l’accesso con Green Pass a servizi ed attività, contiene al suo interno (art. 4 comma e) un'articolo che rende nullo tale obbligo, vediamo il dettaglio.

 L'art. 3 del D.L. 23 luglio 2021 inerente ‘Impiego certificazioni verdi COVID-19’ integra il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e chiarisce che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competi- zioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mo- stre, di cui all’articolo 5-bisd) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-teri) concorsi pubblici. 

L’art. 4 sempre contenuto nel D.L. 23 luglio 2021 comma e, stabilisce invece che le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021’. I commi da 1 a 8 sono quelli inerenti l’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, articolo relativo alle 'Certificazioni verdi COVID-19’, rilasciate al fine di attestare l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. In tale articolo si chiariscono tutti gli aspetti delle certificazioni: "il comprovato stato di avvenuta vaccinazione, la validità di sei mesi, l’applicabilità in ambito nazionale ecc.”. Il regolamento 2021/953 ha subito una rettifica (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021) (di cui riportiamo il collegamento**) in tema di 'rilascio, verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19’. La rettifica ha introdotto la seguente modifica: 'È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinatePertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.’. 

Se da una parte quindi il D.L. 23 luglio 2021 fissa con l’art. 3 l’obbligo di accesso ad attività e servizi solo a coloro che possiedono il Green Pass, dall'altra l’art. 4 dello stesso D.L. richiamando il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce che una persona può scegliere di non vaccinarsi (il che significa che non disporrà del Green Pass che attesta lo stato di avvenuta vaccinazione) e per questo non può essere discriminato e deve essere pertanto libero di circolare. Il D.L. 23 luglio 2021 produce pertanto uno squilibrio dei diritti, vietando con l’art. 3 il diritto alla libera circolazione, viola non solo il diritto alla libertà sancito dalla Costituzione, ma viola inoltre anche il regolamento europeo 2021/953 che richiama al punto successivo,  al quale si dovrebbe attenere, in quanto le persone che non vogliono vaccinarsi non possono essere discriminate. Questo D.L. è incostituzionale e non potrà mai essere convertito in legge, è un chiaro e maldestro stratagemma volto ad obbligare la gente alla vaccinazione. Chiunque richieda il Green Pass deve essere denunciato." Lo dichiara in esclusiva con una nota il Coordinatore Nazionale dell’Organizzazione Politica Italia nel Cuore (MIC).

*Decreto legge 23 luglio 2021

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/23/175/sg/pdf

**Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.

Regolamento (UE) 2021 953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021.pdf

***Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953R%2801%29
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https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/58223-falla-nel-d-l-23-luglio-2021-tiboni-mic-ecco-il-cavillo-che-annulla-l-obbligo-dal-green-pass-e-permette-l-accesso-a-bar-ristoranti-ecc


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Vaccinati positivi: asintomatici e contagiosi (per poco)

 

Vaccinati positivi: asintomatici e contagiosi (per poco)

copia il link su ricerca google per leggerlo : 
https://thewam.net/vaccinati-positivi-sono-asintomatici-e-contagiosi/

DICHIARAZIONI ESPLOSIVE DEL PREMIO NOBEL Luc Montagnier

Autopsia paziente vaccinato, Tiboni (MIC).....

 



(ASI) "La rivista 
"International Journal of Infectious Diseases" (Giornale internazionale delle malattie infettive) pubblica il risultato della prima autopsia di un paziente vaccinato contro SARS-CoV-2 post mortem (di cui alleghiamo il link*). L’articolo dal titolo “Global Time Bomb”

Primo caso di studio post mortem su paziente vaccinato contro SARS-CoV-2; "RNA virale trovato in ogni organo del corpo” riporta i risultati della prima autopsia in assoluto di una persona vaccinata contro il COVID-19, che è risultata negativa 18 giorni dopo il ricovero in ospedale ma 24 giorni dopo il vaccino, ha rivelato che l'RNA virale è stato trovato in quasi tutti gli organi del corpo. SI legge. ‘il vaccino, pur innescando una risposta immunitaria, non ha impedito al virus di entrare in ogni organo del corpo. 

L'RNA virale è stato trovato praticamente in ogni organo del corpo, il che significa anche le proteine spike. Ci sono anticorpi (come il "vaccino" dovrebbe creare) ma sono irrilevanti perché, sulla base di uno studio dal Giappone, ora sappiamo che la proteina spike S1 è ciò che fa il danno. Questa mattina abbiamo parlato con uno specialista in malattie infettive di un ospedale del New Jersey. Gli abbiamo inviato i risultati dell'autopsia e abbiamo chiesto i suoi pensieri. Quando ha richiamato poco dopo, era chiaramente scosso. Ci ha detto "Non puoi citarmi per nome, verrò licenziato dall'ospedale se lo fai". Abbiamo deciso di nascondere la sua identità. Lo specialista  in malattie infettive ha poi riferito:  'La gente pensa che solo una minoranza di persone ottenga effetti negativi dal vaccino. Sulla base di questa nuova ricerca, significa che tutti avranno effetti negativi, perché quelle proteine spike si legheranno ai recettori ACE2 e ovunque nel corpo. 

CONTINUA: 
https://agenziastampaitalia.it/politica/politica-nazionale/57656-autopsia-paziente-vaccinato-tiboni-mic-la-spike-che-danneggia-le-cellule-trovata-in-ogni-organo-chieste-spiegazioni-al-ministro-della-sanita?fbclid=IwAR2HMFV01BuS3Qr2CVKBr2zsBeouS5-BGBtFxq7TiKDn4GIiYWIL59Yn2Qg

TUTELA DEL DIRITTO SOGGETTIVO

 https://www.tuteladirittosoggettivo.it/?page_id=57


Spettro clinico e istopatologico.........

Spettro clinico e istopatologico delle reazioni cutanee avverse ritardate a seguito della vaccinazione COVID-19


Contesto: man mano che sempre più persone vengono vaccinate contro il virus SARS-CoV-2, iniziano a emergere segnalazioni di reazioni di ipersensibilità cutanea ritardata.


Metodi: in questa serie di casi retrospettivi approvati dall'IRB, sono state identificate e riviste biopsie di potenziali reazioni avverse cutanee dal vaccino Pfizer-BioNTech o Moderna mRNA. Le informazioni cliniche sono state ottenute tramite il modulo di richiesta, il medico di riferimento o la revisione della cartella clinica.


Risultati: sono stati inclusi dodici casi. Le caratteristiche istopatologiche di due reazioni al sito di iniezione hanno mostrato un infiltrato di cellule miste con eosinofili e una dermatite spongiotica con eosinofili. Tre biopsie provenivano da eruzioni generalizzate che hanno dimostrato cambiamenti di interfaccia coerenti con una reazione esantematica al farmaco. Tre biopsie hanno rivelato un pattern prevalentemente spongiotico, compatibile con dermatite eczematosa. La lesione vascolare dei piccoli vasi è stata osservata in due campioni, diagnosticati rispettivamente come vasculite orticarioide e vasculite leucocitoclastica. Ci sono stati due casi di pemfigoide bolloso di nuova insorgenza supportati da esame istopatologico e studi di immunofluorescenza diretta. Gli eosinofili sono stati osservati in 10 casi.


Conclusioni: i dermatologi devono essere consapevoli delle potenziali reazioni avverse cutanee ai vaccini COVID-19 a base di mRNA. I modelli istopatologici includono infiltrati a cellule miste, spongiosi epidermica e alterazioni dell'interfaccia. Gli eosinofili sono un reperto comune ma non sono sempre presenti. Gli studi di immunofluorescenza diretta possono essere utili per le presentazioni cutanee immuno-mediate come la vasculite o il pemfigoide bolloso".




https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292611/

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