⭐ Le #informazioni qui riportate hanno esclusivamente finalità illustrative e divulgative e ⭐NON sostituiscono in alcun modo il parere, la diagnosi o le indicazioni di un medico o di un professionista sanitario.⭐ ©MelisStefania
CONTATORE PERSONE
06/05/2023
Unstoppable - Sia (TRADUZIONE IN ITALIANO)
04/05/2023
23/04/2023
TERREMOTI *DATI IN TEMPO REALE*
Criteri di visualizzazione della LISTA TERREMOTI
La visualizzazione predefinita della Lista terremoti mostra gli eventi sismici di magnitudo ≥ 2.0 avvenuti in Italia negli ultimi 7 giorni. Ci sono delle visualizzazioni predefinite alternative a queste e pertanto sono previsti:
- Intervalli temporali di 7 giorni, 30 giorni, 90 giorni, 365 giorni e dal 2005-04-01.
- Valori minimi di magnitudo pari a 2.0, 3.0, 4.0, 5.5, ma è anche possibile visualizzare tutti i valori (Magnitudo qualsiasi).
- Aree geografiche differenti: Italia, Mediterraneo, Mondo.
- Italia: si visualizzano i terremoti localizzati nella zona individuata dalle seguenti coordinate geografiche: latitudine minima 35.00 N, latitudine massima 48.00 N, longitudine minima 6.00 E, longitudine massima 19.00 E;
- Mediterraneo: si visualizzano i terremoti localizzati nella zona individuata dalle seguenti coordinate geografiche: latitudine minima 27.00 N, latitudine massima 48.00 N, longitudine minima 7.00 W, longitudine massima 37.50 E;
- Mondo: si visualizzano i terremoti localizzati in tutto il mondo.
Considerando i Criteri per localizzare un terremoto e per comunicare al pubblico i dati relativi, descritti sopra, nel caso in cui si scelga Italia e Magnitudo qualsiasi verranno visualizzati tutti gli eventi sismici localizzati sul territorio nazionale e nei mari circostanti, indipendentemente dalla loro magnitudo.
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Nel caso in cui si scelga Mediterraneo e Magnitudo qualsiasi verranno visualizzati tutti gli eventi sismici (dai più piccoli ai più forti) localizzati sul territorio nazionale e nei mari circostanti e i terremoti avvenuti nel resto del Mediterraneo di magnitudo ≥ 5.0. Per visualizzare meglio i terremoti avvenuti nel resto del Mediterraneo modificare la scelta relativa alla magnitudo alzando la soglia minima di visualizzazione.
Nel caso in cui si scelga Mondo e Magnitudo qualsiasi verranno visualizzati tutti gli eventi sismici (dai più piccoli ai più forti) localizzati sul territorio nazionale e nei mari circostanti, i terremoti avvenuti nel resto del Mediterraneo di magnitudo ≥ 5.0 e gli eventi sismici di magnitudo ≥ 6.0 nel resto del Mondo. Per visualizzare meglio i terremoti avvenuti nel resto del Mondo modificare la scelta relativa alla magnitudo alzando la soglia minima di visualizzazione.
Talvolta, se i dati sono disponibili, vengono comunicati anche terremoti di magnitudo minore di 5.0 nell’area euro-mediterranea e 6.0 nel resto del mondo.
Tempo origine del terremoto
Il tempo origine indica la data e l’ora in cui inizia la rottura lungo il piano di faglia. Si noti che i grandi terremoti possono avere processi di rottura che durano molte decine di secondi. Nella tabella iniziale di questo sito viene fornito il tempo origine nel fuso orario italiano ed in quello UTC (Tempo Coordinato Universale, il fuso orario di riferimento da cui tutti gli altri fusi orari del mondo vengono calcolati). I sismologi usano UTC per uniformarsi ad una unica misura temporale e, quindi, evitare confusione causata dai fusi orari locali e dall’ora legale. Sulle pagine dei singoli eventi, è disponibile anche il tempo origine in base all’ora italiana, e per i terremoti che avvengono in zone con fuso orario diverso da quello italiano viene indicato anche l’orario all’epicentro.
L'ora locale italiana è UTC +1 ora quando è in vigore l'ora solare e UTC +2 ore quando è in vigore l'ora legale.
Localizzazione dell’epicentro (latitudine e longitudine)
Un terremoto comincia a rompere la crosta all’ipocentro, definito come il punto in profondità dove inizia la rottura delle rocce o lo scorrimento della faglia e dal quale le onde sismiche si propagano in tutte le direzioni. L’ipocentro è definito da una posizione sulla superficie della Terra (epicentro) e da una profondità al di sotto di questo punto (profondità focale).
Le coordinate dell’epicentro sono espresse in unità di latitudine e longitudine. La latitudine è il numero di gradi nord (N) o sud (S) dall’equatore e varia da 0 all’equatore a 90 ai poli. La longitudine è il numero di gradi est (E) o Ovest (W) dal primo meridiano che attraversa Greenwich, in Inghilterra. La longitudine varia da 0 (a Greenwich) a +/-180 a seconda se a E o W di Greenwich, rispettivamente. Le coordinate sono date nel sistema di riferimento WGS84.
LINK ORIGINALE:
http://terremoti.ingv.it/#
Quando sarà il prossimo allineamento planetario nel 2023?
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LINK ORIGINALE
https://www.passioneastronomia.it/ogni-quanto-si-allineano-i-pianeti-del-sistema-solare/?fbclid=IwAR2EFwkvCqr67uHXK-2boDjw3LZssbPYWpulVnDy6FvecON3-Es6c37DEDM
14/04/2023
L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella di pagina 5, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).
L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.
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Attenzione: Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone con disabilità, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. È quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
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Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi:
al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista (vedi, più avanti, il paragrafo dedicato).
I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione.
Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).
Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.
Per le Regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli Uffici Provinciali dell’ACI oppure presso le Delegazioni dell’Automobile Club. Dove non presente, la domanda va presentata all’ufficio tributi della propria regione o all’Agenzia delle Entrate.
QUALI DOCUMENTI PRESENTARE – Per ottenere l’esenzione occorre produrre la seguente documentazione: ( https://www.disabili.com/mobilita-auto/articoli-mobilita-a-auto/esenzione-bollo-auto-disabili-ecco-il-modulo-come-richiederla-e-scadenza#:~:text=Copia%20della%20certificazione%20rilasciata%20da,lavoro%2C%20invalidi%20di%20guerra)
09/04/2023
PRIMA O POI LA “giustizia” SARA' FATTA
la pasta E LE LORO FARINE........................

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CONTINUA:
https://www.ilparagone.it/attualita/pasta-grano-100-italiano-marchi/?fbclid=IwAR0KtGiecggl-SMDLn6vN5ZSnTbJngknpYtU9nx4UD174i4C31ohzAEdtAE
07/04/2023
PICCOLI CONSIGLI - SM
Per a carne, comunque preferire la carne bianca.
Evitare salumi, e condimenti troppo ricchi di sale, i fritti e le salse elaborate, preferite l'olio d'oliva ai grassi animali.
CIAO AMICI IN SCLEROSI M.
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Invalidità civile: pensioni e gli importi aggiornati al 2022
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Rimane infatti, insieme al riconoscimento dello stato di handicap della legge 104/92, lo strumento per accedere alle tutele ed alle agevolazioni per la disabilità in Italia.
L’invalidità e la visita di legge 104/92 sono due visite mediche distinte, che comportano benefici diversi, anche se seguono lo stesso percorso burocratico: possono essere richieste e fatte insieme o separatamente, anche in momenti successivi. Con il riconoscimento di un’invalidità superiore (o uguale) al 74% è possibile per esempio richiedere all’INPS alcune provvidenze economiche mensili, mentre con l’handicap in stato di gravità possono essere richiesti permessi sul lavoro.
Invalidità dal 33% al 45% Concessione gratuita di ausili e protesi |
Invalidità dal 46%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 51%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 60%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 66%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 67%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 74%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 74% al 99% Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità dal 80%+ Oltre ai punti precedenti: |
Invalidità 100% Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Invalidità 100% + mancata autonomia nella deambulazione o svolgimento atti di vita quotidiana Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Invalidità 100% + indennità di accompagnamento per incapacità a deambulare e gravità della patologia Oltre ai punti precedenti (ad esclusione dell'assegno mensile di invalidità): |
Per i minorenni
La domanda va presentata allo stesso modo e con la documentazione sanitaria, come per gli adulti; cambiano però i criteri di valutazione della disabilità, gli specialisti presenti in commissione (es. neuropsichiatra infantile) e i benefici riconosciuti.
Si valutano le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.) e possono attribuire:
• Indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell’età (non è stabilità una percentuale).
• Indennità di accompagnamento viene rilasciata come per gli adulti, con specifico riguardo: «Se sussiste uno stato tale patologico per cui il minore ha necessità di un’assistenza diversa per forme e tempi di applicazione, da quella occorrente ad un bimbo senza patologie.»
Esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d’invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99.
Il percorso per richiederla
La domanda.
Per richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile si deve presentare una domanda all’INPS, allegando la propria certificazione medica. Il primo passo è recarsi dal proprio medico curante, se abilitato presso l’INPS, o da un patronato di fiducia: il medico curante o quello del patronato compila e invia dal sito dell’INPS per via telematica un certificato su apposito modello, nel quale segnala la patologia del richiedente e le sue condizioni; dopodiché il medico rilascia alla persona una ricevuta con un codice identificativo.
A questo punto, entro 90 giorni dall’invio del certificato, la persona deve compilare e mandare, sempre telematicamente dal sito dell’INPS, la domanda di visita vera e propria. La domanda può essere compilata direttamente dalla persona se in possesso di uno SPID, oppure con l’aiuto dello stesso patronato. Alla domanda possono essere allegati telematicamente e inviati contestualmente i certificati medici della persona, che può comunque presentarne altri anche al girono della visita. La data della visita viene comunicata alla persona direttamente sul sito nel momento in cui si compila e invia la domanda, o successivamente - in genere - tramite una lettera a casa.
La visita
Si svolge presso la commissione medica competente dell’INPS provinciale o, in alcuni casi, della ASL di residenza che, in particolare, valuta i sintomi della persona: per ogni sintomo, viene assegnato un punteggio; i singoli punteggi sono già stabiliti per legge nelle tabelle dell’invalidità civile (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio ’92); viene poi formulata la percentuale totale d’invalidità con uno specifico calcolo. Successivamente alla visita, la commissione d’invalidità invia all’INPS i verbali delle singole persone con il giudizio espresso. Nella commissione partecipa anche un medico dell’INPS, per cui se essa esprime un giudizio unanime, il verbale viene convalidato dall’INPS e inviato alla persona. Se invece il giudizio non è unanime, il tutto viene inviato all’INPS, che può sospende la pratica e chiedere altri documenti sanitari alla persona, per verificare a sua volta le condizioni del richiedente. Infine l’INPS esprime e invia un giudizio definitivo a casa.
A settembre 2020 è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto legge 76/20, “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che ha introdotto anche “visita agli atti” per invalidità e handicap, ovvero a distanza, sulla base della sola documentazione inviata (https://www.aism.it/invalidita_civili_e_handicap_introdotta_la_visita_di_accertamento_distanza).
Se la persona è impossibilitata a deambulare, allettata, intrasportabile, ovvero non può andare di persona alla visita può essa stessa proporre vista “agli atti”, o il medico di base richiederne visita a domicilio, quando compila il certificato iniziale.
Se la persona ritiene che la commissione medica non abbia valutato in maniera adeguata le proprie condizioni, può fare ricorso (entro sei mesi dal ricevimento del verbale. Il ricorso va depositato contro l’INPS in tribunale con l’aiuto di un avvocato/patronato. In linea generale per la SM si sono rilevate alcune difficoltà di valutazione sia per la peculiarità di alcuni sintomi non tabellati (senza punteggio) es. la fatica; sia per la difficoltà a valutare tutti i sintomi così variabili da caso a caso. Per facilitare la valutazione della SM, l’AISM insieme all’INPS ha elaborato delle linee guida (AISM-INPS: la comunicazione congiunta sulla sclerosi multipla) meramente orientative, tuttavia utili, in attesa della revisione del sistema di accertamento della disabilità.
I verbali
Contengono quanto la commissione ha rilevato ed il suo giudizio finale. In genere vi si trovano:
• I dati della persona;
• La anamnesi (le sue condizioni mediche desunte dai certificati che ha portato);
• La valutazione (es. le principali disabilità e malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante, ecc, accertate dalla commissione nei certificati);
• Il giudizio e le firme dei medici della commissione.
L’invalidità è espressa in percentuali:
• Non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3;
• Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971): ……. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 33%);
• Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971) …….. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 67%);
• Invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971)…….. (qui scrivono la percentuale riconosciuta es. 80%);
• Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%. invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988). (Indica l’accompagnamento, anche per i minorenni);
• Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988). (Indica l’accompagnamento, anche per i minorenni);
• Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990). (Indica l’indennità di frequenza del minorenne);
• Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988);
• Cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988);
• Sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988);
• Ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988);
• Ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988);
• Ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).
Esenzione dalle visite di verifica ordinaria e straordinaria
Possono chiedere l’esenzione da ogni verifica d’invalidità e di handicap, sia ordinaria, sia straordinaria tutti coloro che abbiano una patologia grave e stabilizzata, solo però nel caso in cui presentino anche una delle situazioni di cui al Decreto Ministeriale 2 Agosto 2007. In questi casi è necessario inviare una richiesta di esenzione scritta all’INPS, corredata di certificato medico che attesta lo specifico punto del Decreto in cui la persona rientra. Oppure portando detto certificato direttamente alla visita di revisione, chiedendo contestualmente l’esenzione ad ogni futura visita.
Ultimo aggiornamento gennaio 2023 - fonte AISM
04/04/2023
Non esistono test diagnostici specifici per la diagnosi di fibromialgia
Chi fa la diagnosi
Non esistono test diagnostici specifici per la diagnosi di fibromialgia, resta al momento una diagnosi di esclusione. Non bisogna dimenticare, inoltre, che la sindrome fibromialgica può anche essere secondaria ad altre patologie sistemiche, quali malattie autoimmuni, endocrinologiche o oncologiche.
Lo specialista di riferimento è il reumatologo, data la complessità del procedimento diagnostico.
Una diagnosi corretta è fondamentale per poter iniziare tempestivamente la cura più adatta.
Purtroppo c’è ancora poca informazione.
Tuttavia per chi ne è affetto, essa è causa reale di dolore cronico e di stanchezza ed ha un impatto devastante sulla sua qualità di vita. Per questo, deve essere affrontata come ogni altra malattia cronica.
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CONTINUA QUI:
https://www.grupposandonato.it/news/2020/febbraio/fibromialgia-cosa-significa#:~:text=Non%20esistono%20test%20diagnostici%20specifici,malattie%20autoimmuni%2C%20endocrinologiche%20o%20oncologiche.
E POI E POI ... 30 APRILE 2018 IL NULLA .. - La fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica da sensibilizzazione centrale caratterizzata dalla disfunzione dei circuiti neurologici preposti all'elaborazione degli impulsi provenienti dalle afferenze del dolore (nocicettive) dalla periferia al cervello.
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/DDLPRES/0/1067446/all#:~:text=La%20fibromialgia%20%C3%A8%20una%20sindrome,nocicettive)%20dalla%20periferia%20al%20cervello.
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