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Le informazioni riportate hanno *esclusivamente* finalità informative e divulgative e NON sostituiscono il parere, la diagnosi o le indicazioni di un medico o professionista sanitario. Per qualsiasi problema di salute rivolgersi SEMPRE al medico o specialista di riferimento. ⭐ ©MelisStefania
Le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta” possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno di parcheggio per disabili”.
Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato dal ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151) , permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.
La possibilità di ottenere il "contrassegno di parcheggio per disabili" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).
Per la concessione del contrassegno l'interessato deve innanzitutto rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o è non vedente.
Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale.
Per evitare la “doppia visita” (commissione invalidità e medicina legale), nel 2012 è stata approvata una specifica previsione normativa (art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35) che opportunamente attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitaria previsti dal Regolamento del Codice della strada, riportano l’annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”
Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.
A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro;
in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.
CONTINUA QUI:
http://www.handylex.org/schede/contrassegno.shtml
Domanda
Ai fini della consegna del “contrassegno invalidi” le disposizioni vigenti impongono la presenza fisica del titolare che l’ha richiesto o la consegna può essere effettuata a terzi formalmente delegati dall’interessato? Io sono domiciliato a Milano, ma conservo la residenza in un'altra citta a 600 chilometri di distanza. Il mio Comune di residenza non accetta la delega a mia figlia e non mi consegna il nuovo contrassegno.
Risposta
Le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta” possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno disabili”. Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato da ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151) , permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. Per completezza, la possibilità di ottenere il “contrassegno” è stata estesa anche ai non vedenti dal DPR 503/1996 art. 12 comma 3.
Il citato DPR 151/2012 ha anche adottato il nuovo facsimile - denominandolo“contrassegno di parcheggio per disabili” - conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998. Tutti i nuovi contrassegni devono quindi essere conformi a tale modello.
Venendo alla questione del rilascio essa è disciplinata dai commi 2 e 3 del citato articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del codice della strada”, come modificato dal DPR 151/2012 citato che recita testualmente
«2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: «contrassegno di parcheggio per disabili» conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.»
Le disposizioni vigenti, pertanto, non prevedono nemmeno implicitamente l’obbligo perentorio della presenza fisica del titolare ai fini del ritiro del contrassegno.
Rimangono quindi valide le consolidate e reiterate disposizioni che prevedono i diritto da parte degli interessati a delegare formalmente terzi per l’accesso agli atti amministrativi e per il ritiro di documenti. La delega deve ovviamente essere circostanziata, contenere il riferimento all’atto o documento richiesto, recare i dati del delegante e delegato ed accompagnata da copia del documento di identità del delegato.
Viene segnalato che alcune amministrazioni comunali impongono al contrario la presenza fisica del richiedente per il ritiro e non ammettono deleghe per il ritiro.
Tale prassi, oltre che destituita di fondamento giuridico, confligge con gli ordinari principi del diritto amministrativo, oltre con le consolidate tendenze alla semplificazione amministrativa. Si pensi, ad esempio, che la delega viene ammessa anche per il ritiro del passaporto.
E a ben vedere in tale prassi si possono anche intravvedere elementi di discriminazione indiretta ben definita dal 3 terzo comma dell’articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67 (“Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.”).
Si consiglia diffida e a seguire azione presso il Difensore civico (anche Regionale) laddove esista, oppure presso il TAR.
Carlo Giacobini
http://www.handylex.org/quesiti/6011.shtml
Nel 2006 la Direzione generale per la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una nota (6 febbraio 2006, Prot n. 107) in cui ha affrontato, la questione della gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno.
Nella Nota citata il Ministero dichiarava che “Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati".
Pertanto, secondo il Ministero, il parcheggio in posteggi, normalmente a pagamento, delimitati da segnaletica blu deve essere gratuita.
In molte città le Amministrazioni Comunali, con specifici accordi, hanno attribuito a Società terze (spesso municipalizzate), la gestione delle aree di parcheggio e la riscossione del pagamento per i parcheggi delimitati da linea blu (oltre a tutta la gestione del sistema dei parcometri e dei cosiddetti “gratta e parcheggia”).
Una di queste aziende, ritenendo illegittima la Nota del Ministero, ha presentato ricorso presso il TAR del Lazio chiedendone l’annullamento.
Con Sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006, il TAR del Lazio (Sezione III ter) ha annullato la Nota del Ministero.
Dopo quella Sentenza, ai Cittadini non rimangono strumenti normativi per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi regolamentati e a pagamento.
Possono richiedere la gratuità della sosta, sempre se dispongono del “contrassegno invalidi”, solo nelle aree custodite, ma, se i posti riservati sono occupati da altri titolari di contrassegno, il pagamento è dovuto.
La Sentenza del TAR del Lazio, paradossalmente, interessa marginalmente i Comuni che vogliano favorire la sosta delle persone con disabilità nel territorio di competenza, prevedendo la gratuità dei parcheggi – normalmente a pagamento – lungo le carreggiate o nelle aree di sosta incustodite gestite dal proprio personale o dalla polizia municipale.
I problemi si pongono nel momento in cui la gestione di parcheggi – tutti, non solo quelli in struttura e custoditi – è stata affidata in convenzione ad aziende terze che possono pretendere, in forza della sentenza del TAR, un’esatta previsione dei posti da riservare gratuitamente.
In questo caso è la convenzione per la concessione che stabilisce le regole. Di fatto devono essere rispettate le indicazioni dell’articolo 11 del DPR 503/1996 nella parte in cui prevede che almeno un parcheggio ogni 50 (o frazione) sia riservato e gratuito. La convenzione può imporre un numero maggiore, ma non un numero minore, perché costituirebbe una violazione di legge.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
LINK ORIGINALE
http://www.handylex.org/schede/zoneblu.shtml
L'articolo 381 del Regolamento del codice della strada, nella sua versione originale, prevedeva che in alcuni casi potesse essere concesso ai titolari di contrassegno un parcheggio riservato e affermava che questi "deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo". Quella condizione, potenzialmente discriminante, è stata rivista dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 che ha appunto modificato le regole fissate precedentemente.
L'attuale articolo 381 afferma che "nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne . Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili"."
Come si potrà notare la concessione del parcheggio riservato non è un diritto "automatico" di ogni titolare di contrassegno ma prevede alcune condizioni:
- non avere uno spazio di sosta privato accessibile o fruibile (condizione che può essere verificata dal Comune);
- il parcheggio si trovi in zona ad alta intensità di traffico (anche questo elemento viene valutato dal Comune);
Gli elementi discrezionali concessi al Comune, cui spetta la responsabilità dell'ordinanza sono pertanto sufficientemente ampi da limitare le concessioni in modo difficilmente contestabile.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
LINK ORIGINALE:
http://www.handylex.org/schede/parcadpersonam.shtml
UESTO
E' IL LINK DEL COMITATO https://www.ecsel.org/cieb/
QUESTO
E' IL LINK PDF DEL DOCUMENTO APPENA
LETTO https://www.ecsel.org/.../upl.../2022/01/V-Parere-CIEB-2.pdf
DIFFONDETE OVUNQUE QUESTO ATTO DI INCRIMINAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
GRAZIE E FORZA, BASTA ADESSO, BASTA.
Come segnalare:
E' possibile effettuare una segnalazione di sospetta reazione avversa secondo una delle seguenti modalità:
compilando la scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa e inviandola al Responsabile di farmacovigilanza della propria struttura di appartenenza via e-mail o fax
o direttamente online sul sito VigiFarmaco seguendo la procedura guidata
Sarà cura del Responsabile di farmacovigilanza procedere alla registrazione e/o validazione delle segnalazioni nella Rete Nazionale di farmacovigilanza dell’AIFA connessa a EudraVigilance, la banca dati europea di raccolta delle ADR gestita dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA).
In alternativa la segnalazione di sospetta reazione avversa può essere comunicata al Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) del medicinale che si sospetta abbia causato la reazione avversa.
Le schede di segnalazione per Operatore Sanitario e Cittadino sono disponibili nella sezione Modulistica.
La sospetta reazione avversa può essere segnalata anche a seguito di assunzione di prodotti a base di piante officinali e integratori alimentari e di dispositivi medici. Di seguito si rimanda ai siti delle Istituzioni competenti e alle relative schede:
Segnalazione di sospette reazioni avverse da prodotti a base di piante officinali e integratori alimentari
per segnalare on line collegarsi al sito vigierbe
Segnalazione di sospette reazioni avverse da dispositivi medici
FAQ per la gestione delle segnalazioni
Eventuali ulteriori informazioni sulla gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse sono disponibili nel documento "FAQ per la gestione delle segnalazioni nell’ambito della Rete Nazionale di Farmacovigilanza”, disponibile nella sezione Modulistica.
MODULI:
https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioni-avverse
Pubblicato sulla rivista Science uno studio condotto da un team della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston, guidato dal Prof. Ascherio. Tutti i dettagli della ricerca
Ad oggi non si conosce una singola causa che porti all’insorgenza della sclerosi multipla. Si ritiene che la malattia sia causata da una combinazione di fattori, tra cui il background genetico, il sesso, l'ambiente, il fumo, la vitamina D e in generale lo stile di vita di un individuo.
Tra i virus studiati come possibile concausa della sclerosi multipla, c’è il virus di Epstein-Barr (EBV), sul quale sono stati già condotti diversi studi approfonditi, anche se stabilire una relazione causale tra il virus e la malattia è difficile perché l'EBV infetta circa il 95% delle persone adulte e al momento non c'è modo di evitare l'infezione.
Uno studio appena pubblicato sulla rivista Science è stato condotto da un gruppo di ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston, USA, coordinato dal Prof. Alberto Ascherio, professore di epidemiologia e nutrizione presso la Harvard Chan School.
In particolare, i ricercatori hanno cercato di capire se il virus possa essere considerato un fattore scatenante per la sclerosi multipla. Non è stato invece studiato se sia coinvolto nell'attività della malattia in corso nelle persone che hanno già la sclerosi multipla.
Con questa ricerca viene affermato che avere l’infezione aumenta significativamente il rischio di sviluppare la sclerosi multipla in soggetti suscettibili, in cui siano presenti altri fattori concausali già noti per aumentare tale rischio.
Sfruttando campioni di sangue provenienti da oltre 10 milioni di militari americani in servizio tra il 1993 e il 2013, raccolti ogni due anni per testare l’HIV, il team di ricerca ha identificato 801 persone che hanno sviluppato la sclerosi multipla e 1.566 controlli senza SM. In questo gruppo il rischio di sviluppare la sclerosi multipla è risultato aumentato di 32 volte dopo l'infezione da EBV, ma è rimasto invariato dopo l'infezione con altri virus.
Infatti, per escludere altri fattori di influenza i ricercatori hanno analizzato anche la risposta immunitaria al citomegalovirus (che viene trasmesso in modo simile all'EBV) e, tramite uno strumento chiamato VirScan, ad altri 200 virus, non rilevando collegamenti con il rischio di sclerosi multipla.
È stata inoltre analizzata la catena leggera dei neurofilamenti (NfL), una sostanza rilasciata nel liquido spinale e nel sangue quando gli assoni sono danneggiati, e che recenti studi hanno collegata alle ricadute e alla progressione della sclerosi multipla. Nelle persone con sclerosi multipla risultate EBV negative all'inizio dello studio, non vi era alcuna indicazione di livelli di NfL elevati fino a quando non sono state infettate da EBV. Mentre sono stati rilevati livelli elevati di Nfl dopo la positività a EBV ma prima della diagnosi di SM. I ricercatori suggeriscono che questo ritardo possa essere dovuto in parte al fatto che la sclerosi multipla agli esordi può non avere manifestazioni cliniche e in parte alla relazione in evoluzione tra EBV e il sistema immunitario dell'ospite.
«L'ipotesi che l'EBV causi la SM è stata studiata dal nostro gruppo e da altri da diversi anni, ma questo è il primo studio che fornisce prove convincenti di causalità», ha affermato il Prof. Alberto Ascherio.
«Conoscere le cause è la condizione necessaria per prevenire o guarire qualsiasi malattia. Per quanto riguarda la sclerosi multipla, negli ultimi quindici anni ci sono stati enormi progressi sulla definizione delle cause legate ai geni mentre la ricerca sulle cause non genetiche è progredita più lentamente. Dal punto di vista delle cure ciò è stato particolarmente penalizzante perché i fattori non genetici sono proprio quelli sui quali si può fare prevenzione o identificare terapie risolutive: pensate al fumo di sigaretta nei tumori o a un microbo che è responsabile di una infezione urinaria che può essere guarita dando un antibiotico mirato. Il virus di Epstein Barr è fra i principali fattori non genetici associati alla sclerosi multipla. È bene però ricordare che riscontrare una associazione fra due eventi non significa che uno è causa dell’altro. Come per gli altri fattori di questo tipo, nessuno studio aveva ancora dimostrato che dietro a questa associazione ci fosse un reale rapporto di causalità. Un modo per capirlo è studiare la associazione nel tempo: se c’è un rapporto di causalità, la causa deve precedere l’effetto. Lo studio del Prof. Ascherio è un passo decisivo perché mostra che l’infezione virale precede lo sviluppo della malattia. La ricerca scientifica prosegue su questo e altri potenziali fattori causali, perché il nostro obiettivo è la prevenzione e la cura della sclerosi multipla», conferma il professor Marco Salvetti dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant’Andrea - Sapienza Università di Roma, membro del Comitato Scientifico FISM, nonché uno dei principali esperti nell’ambito di studio sulle cause della sclerosi multipla.
«Questi risultati arrivano nel solco di moltissime ricerche già condotte sulla relazione tra Virus Epstein Barr e sclerosi multipla, ricerche che anche AISM con la sua Fondazione ha contribuito e continua a sostenere da oltre quindici anni a questa parte – dice il Prof. Mario Alberto Battaglia, Presidente FISM – Gli studi di eccellenza e le nuove conoscenze sono sempre importanti nel percorso della ricerca scientifica, che nei prossimi anni dovrà dare altre risposte sulla relazione tra questo virus e la sclerosi multipla, per capire se possono essere applicabili azioni di prevenzione su un virus così diffuso nella popolazione generale. In particolare questo studio - che certamente dà un contribuito alle conoscenze in questo campo come i precedenti sullo stesso tema - condurrà a ulteriori approfondimenti per poter escludere che la presenza del virus rappresenti un’associazione con la SM anziché una causa o concausa, per capire come una causa scatenante - ancorché prevalente - si colleghi alle altre concause. Sarà importante per spiegare perché tutto il 95% della popolazione adulta infetta non sviluppi la sclerosi multipla e comprendere l’azione a lungo termine del virus sul sistema immunitario e sul sistema nervoso. Infine per valutare se e come un vaccino possa essere utile all’intera popolazione o a intervenire modificando lo svilupparsi della sclerosi multipla, di tumori o altre patologie autoimmuni».
Titolo: Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis
Autori: Kjetil Bjornevik, Marianna Cortese, Brian C. Healy, Jens Kuhle, Michael J. Mina, Yumei Leng, Stephen J. Elledge, David W. Niebuhr, Ann I. Scher, Kassandra L. Munger, Alberto Ascherio
Rivista: Science, January 13, 2022,
DOI: doi: 10.1126/science.abj8222
Cosa è il virus di Epstein-Barr (EBV)
Il virus di Epstein-Barr (EBV), della famiglia degli herpes virus, si trasmette principalmente attraverso il contatto con la saliva infetta. È molto comune: oltre il 50% dei bambini e il 95% delle persone adulte ha contratto l’infezione, sempre per lo più in modo asintomatico. Nell'adolescenza e nell'età adulta può causare la mononucleosi infettiva, a volte con conseguenze a livello del sistema nervoso. Come avviene per virus similari, dopo l’infezione iniziale, l’EBV virus rimane nell’organismo per tutta la vita. In rari casi contribuisce allo sviluppo di alcuni tipi di cancro
Come si fa, oggi, a trovare lavoro e a mantenerlo? Domanda decisiva, ancora di più per una persona con sclerosi multipla: secondo il Barometro 2021 della Sclerosi Multipla 1 persona con sclerosi multipla su 2 dichiara di non avere potuto fare il lavoro che avrebbe voluto, o per cui era qualificata. 1 persona con sclerosi multipla su 3 dichiara di aver dovuto lasciare il lavoro a causa della SM. E 1 lavoratore con SM su 3 indica un impatto negativo della pandemia sull’inclusione lavorativa.
Se le domande sono pressanti, le risposte si costruiscono insieme, anzitutto con i decisori politici e istituzionali: «per questo ieri AISM ha incontrato in audizione il Ministero per le Disabilità, dando seguito alla propria partecipazione attiva alla precedente consultazione pubblica Verso una piena inclusione delle persone con disabilità», evidenzia il Direttore Affari Generali e Advocacy di AISM, Paolo Bandiera.
«Insieme con il Presidente Nazionale AISM Francesco Vacca – continua Bandiera - abbiamo richiamato le grandi sfide che ci vedono in prima linea rispetto alle profonde trasformazioni del mondo del lavoro, che interessano l’intero sistema produttivo e in modo molto robusto le persone con disabilità, i pazienti gravi, i lavoratori fragili».
CONTINUA L' informazione TRATTA DA:
https://www.aism.it/aism_ha_incontrato_il_ministero_le_disabilita_al_centro_il_lavoro