CONTATORE PERSONE

07/04/2022

reflusso biliare



Il reflusso biliare consiste nella risalita della bile nel tratto digestivo superiore, in particolare nello stomaco e, in alcuni frangenti, anche nell'esofago.

La bile è un liquido digestivo prodotto dal fegato e concentrato nella cistifellea, che lo riversa dopo i pasti nel tratto iniziale dell'intestino tenue, chiamato duodeno.


A causare il reflusso biliare è il malfunzionamento delle valvole situate tra stomaco e duodeno e tra esofago e stomaco.

L'eccessiva presenza di bile irrita e infiamma le mucose gastriche ed esofagee. I principali sintomi che ne conseguono sono dolore alla parte superiore dell'addome, bruciore di stomaco e vomito contenente una sostanza giallo-verde.
Per una diagnosi corretta, occorrono diversi esami, tra cui anche la gastroscopia.
Il trattamento è solitamente di tipo farmacologico, mentre il ricorso alla chirurgia avviene solo in casi particolari.

Cos'è il reflusso biliare?

Il reflusso biliare è la risalita della bile dal duodeno allo stomaco e, nei casi più gravi, anche all'esofago.
La persistente presenza di bile nello stomaco e nell'esofago irrita e infiamma la mucosa di questi due organi.



CONTINUA:

https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/reflusso-biliare.html 


 

IMPORTANTE DA SEGUIRE - CORVELVA-



  

SANZIONI DECRETO LEGGE 1/2022: COSA FARE?



Le sanzioni sono diventate un tema scottante in questi giorni e un motivo di stress ulteriore che cade in un periodo oggettivamente pesante. 


Capiamo perfettamente la situazione, come con la Legge Lorenzin, anche noi viviamo le medesime e soffocanti limitazioni delle libertà e con voi stiamo combattendo giorno per giorno questa deriva autoritaria. 


Veniamo ora sul merito del problema odierno, poiché ad oggi siete in tanti ad aver ricevuto la missiva della beneamata Agenzia delle entrate-Riscossione riguardo la sanzione dei 100 euro.
Riepiloghiamo la norma

 

Tutti coloro che erano precedentemente obbligati dagli articoli 4, 4-bis e 4 ter del Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 (esercenti le professioni sanitarie, lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, magistrati etcc.) e chiunque abbia compiuto i 50anni o li compia entro il 15 giugno 2022 è passibile di sanzione in base al Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo 2022, n. 18. 

 

La sanzione verrà riscossa direttamente dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, per conto del Ministero della Salute mediante la notifica di un titolo esecutivo. La procedura è tutt'altro che "liscia" e prevede come primo step proprio l'invio di un "avviso" di avvio del procedimento, esattamente ciò che state ricevendo in tanti in questi giorni. Questa prima lettera non è una sanzione!

 

Cosa fare?

CONTINUA:

https://www.corvelva.it/area-legale/nuovi-obblighi-2021-2022/sanzioni-facciamo-il-punto.html

 

Gli scienziati trovano per la prima volta microplastiche nel sangue umano





È trascorso appena un anno dallo studio condotto dall’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e dal Politecnico delle Marche in cui i ricercatori hanno rilevato frammenti di microplastiche nella placenta di sei donne sane. Ed eccoci qui a parlare di ciò che già si supponeva, e cioè che le dimensioni dei campioni di microplastiche raccolti si aggirano intorno a valori compatibili con un possibile trasporto ematico.




Nonostante l’impegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel pubblicare rapporti sui potenziali rischi per la salute umana associati all’esposizione alle microplastiche nell’ambiente, è oggi più che mai importante valutare che:

«Questa è la prima volta che siamo stati effettivamente in grado di rilevare e quantificare tali microplastiche nel sangue umano», ha affermato Dick Vethaak, un ecotossicologo presso la Vrije Universiteit Amsterdam.

Lo studio delle microplastiche nel sangue umano

Heather A. Leslie e collaboratori sono ricercatori dell’Università di Vrije, ad Amsterdam, e pochi giorni fa hanno portato alla ribalta l’importanza dell’inquinamento da microplastiche. In particolare, tutti noi sappiamo ormai da tempo che le particelle di plastica sono inquinanti onnipresenti nell’ambiente e nella catena alimentare, ma nessuno studio fino ad oggi ha mai riportato dati inerenti l’esposizione alle suddette particelle nel sangue umano.

CONTINUA:

https://www.microbiologiaitalia.it/altro/gli-scienziati-trovano-per-la-prima-volta-microplastiche-nel-sangue-umano/?fbclid=IwAR2rl2iy4mIV4KOPzLQ-71KIGLrkGXH1N4kbEN2I0wwsI9nzu9ymT90RRhk


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03/04/2022

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da ascoltare

Da guardare https://youtu.be/iS9YxYPLpUM

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30/03/2022

Anastacia - Lifeline / Luce per sempre ft. Kekko (Moda')


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Coldplay & Ed Sheeran - Fix You (Live at Shepherd's Bush Empire)


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The Weeknd & Ariana Grande – Save Your Tears (Live on The 2021 iHeart Ra...



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“Sono stato sospeso dall’Ordine, non posso aggiornare le terapie ai pazienti”

Dott. Giuseppe Di Bella
Non posso seguire i pazienti già in cura

Pertanto anche volendo, non avrei potuto vaccinarmi. A distanza di un mese malgrado PEC e ripetuti interventi  del mio avvocato, non sono stato degnato di una risposta con grave disagio dei tanti pazienti in cura cui non posso aggiornare le terapie e rinnovare le ricette. Ho dovuto disdire una quantità di appuntamenti, spesso di casi urgenti e di tanti che da tempo avevano prenotato il viaggio.

Non avrei mai ipotizzato in 57 anni di professione medica che si arrivasse a tale degrado, al disprezzo  totale dei diritti fondamentali. E dell’etica medica, della dignità del medico, di norme costituzionali, delle evidenze scientifiche. Non sono neppure in grado di prevedere quando, bontà loro revocheranno la sospensione. Qualche bieco complottista potrebbe insinuare che si è realizzata così la forma più semplice e in apparenza legale per affossare il MDB, come sempre in Italia nell’indifferenza generale.

CONTINUA:

https://www.romait.it/dott-di-bella-sono-stato-sospeso-dallordine-non-posso-aggiornare-le-terapie-ai-pazienti.html

 

IL MIO LUPO..cosa fara' a casa mentre noi non ci siamo?



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PODCAST | Davide Zedda

**L’Italia (di fatto) in guerra: il voto della Camera dei Deputati e la Circolare operativa del 9 marzo dello Stato Maggiore dell’Esercito**

PODCAST | Davide Zedda

👇👇👇

https://numero6.org/influencers/riflessioni/litalia-entrera-in-guerra-ecco-la-posizione-dei-politici-italiani-a-riguardo/?aff=davidezedda

 

Bar di Santarcangelo di Romagna (RN)



se tutti avessero seguito questo esempio

MOLTI LOCALI, BAR , RISTORANTI E MOLTO ALTRO 

NON SAREBBERO CHIUSI

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Niente multa per chi è senza mascherina perchè lo stato d'emergenza è illegittimo

Niente multa per chi è senza mascherina perchè lo stato d'emergenza è illegittimo: Multa annullata dal Gdl di Bressanone: illegittima la delibera che ha dichiarato lo stato di emergenza e non provate le condizioni richieste per l'obbligo della mascherina

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29/03/2022

Elenco codici E nel cibo


️ Elenco codici E nel cibo ⛔️
 👉 Non nocivo:

 E100, E101, E103, E104, E105, E111, E121, E126, E130, E132, E140, E151, E152, E160, E161, E162, E170, E174, E175, E180, E181, E200, E201, E202, E203, E236, E237, E233, E260, E261, E263, E270, E280, E281, E282, E290, E300, E301, E303, E305, E306, E307, E308, E309, E322, E325, E326, E327, E331, E333, E334, E335, E336, E337, E382, E400, E401, E402, E403, E404, E405, E406, E408, E410, E411, E413, E414, E420, E421, E422, E440, E471, E472, E473, E474, E475, E480

 👉 Sospetti:

 E125, E141, E150, E153, E171, E172, E173, E240, E241, E477

 👉 Pericoloso:

 E102, E110, E120, E124

 👉 Disturbo della salute:

 Disturbo intestinale:

 E220, E221, E223, E224

 Disturbo digestivo:

 E338, E339, E340, E341, E450, E461, E463, E465, E466, E407 satinato

 Malattie della pelle:

 E230, E231, E232, E233

 Attacca la vitamina B12:

 E200

 Colesterolo:

 E320, E321

 Sensibilità nervosa:

 E311, E312

 👉 Cancerogeni:

 E131, E142, E210, E211, E213, E214, E215, E216, E217, E239

 ATTENZIONE:

 E123 È  molto cancerogeno
!!!
 Negli USA e nei paesi della CSI è vietato.

 Attacca la bocca: E330 è il più pericoloso (cancerogeno)

 Un altro degli E110 più pericolosi!  Questo si trova in molti dolci, gelati, budini e salse preparate!!   -Vero-

 👉 ATTENZIONE!!

 Con guanilato e glutammato della linea E600, gli E605 sono neurotossici!!

 👉 Alluminio:

 Alluminio nell'acqua potabile: gli impianti di approvvigionamento idrico utilizzano l'alluminio come flocculante
 E173 (colorante di alluminio),

 E520 (stabilizzanti al solfato di alluminio),

 E521 (solfato di sodio e alluminio),

 E523 (solfato di alluminio e ammonio)

 E554 (antiagglomerante diatomee
 silicato di sodio e alluminio)

 E555 (silicato di potassio e alluminio),

 E556 (silicato di calcio e alluminio)

 E598 (ammirato di calcio).

 Fate attenzione, e guardate con attenzione le liste degli ingredienti, scegliete con cura gli alimenti che comprate, si tratta della vostra salute e soprattutto di quella dei nostri bambini.

Ricorda che praticamente tutto puoi fare da solo, con prodotti naturali e senza prodotti chimici

 

28/03/2022

Ecco i Documenti Ufficiali i Quali Dimostrano che il Governo è al Corrente delle Migliaia di Morti da Vaccino e dei suoi Effetti Collaterali

Ecco i Documenti Ufficiali i Quali Dimostrano che il Governo è al Corrente delle Migliaia di Morti da Vaccino e dei suoi Effetti Collaterali


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La Cassazione sulla lesione di diritti inviolabili e fondamentali della persona

La Cassazione sulla lesione di diritti inviolabili e fondamentali della persona: Lesione di diritti inviolabili e di diritti fondamentali della persona: il risarcimento del danno

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Legge 104: ultime dalla Cassazione

Legge 104: ultime dalla Cassazione: La legge 104/1992 prevede benefici a coloro che sono affetti da handicap gravi e ai loro familiari, le ultime della Cassazione in materia

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Diffamazione aggravata su Facebook anche se non si fanno nomi

Diffamazione aggravata su Facebook anche se non si fanno nomi: Per la Cassazione, il reato di diffamazione aggravata a mezzo Facebook è integrato anche se non si fanno nomi e cognome dei destinatari delle offese, se identificabili

 

decreto penale di condanna

decreto penale di condanna: Il decreto penale di condanna (artt. 459-464 c.p.p.) è un istituto che riguarda reati non particolarmente gravi per i quali si può applicare la sola pena pecuniaria

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Terapie in sperimentazione per la sclerosi multipla ( Ultimo aggiornamento 29 novembre 2021)




Introduzione
Diverse terapie per la sclerosi multipla sono state approvate negli ultimi vent'anni. La ricerca va avanti per sperimentare nuovi approcci alla malattia, per ottenere farmaci più efficaci e con scarsi effetti collaterali, e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla. Qui sotto illustriamo le principali terapie in sperimentazione per la sclerosi multipla, divise in base ai meccanismi di azione che le caratterizzano. 

 

Sclerosi multipla Recidivante-Remittente

ATX MS 1467 (fase II)
Diroximel fumarato (ALKS 8700) (EMA)

Evobrutinib (fase III)

Ofatumumab (AIFA)

Ponesimod (AIFA)

Tolebrutinib (fase III)

Ublituximab (fase III)


Sclerosi multipla Secondariamente Progressiva

Amiloride (fase II)
Fluoxetina (fase II)
Ibudilast (fase II)
Masitinib (fase III)

MD1003 (Biotin) (fase III)

Opicinumab (Anti-LINGO-1, BIIB033) (fase II)

Riluzolo (fase II)

Simvastatina (fase III)

Tolebrutinib (fase III)

 

Sclerosi multipla Primariamente Progressiva

MD1003 (Biotin) (fase III)

Masitinib (fase III)

Laquinimod (fase II)
Idebenone (fase II)
Ibudilast (fase II)

Tolebrutinib (fase III)

 

Riemlinizzazione/Neuroprotezione

Temelimab (fase II)
Opicinumab (Anti-LINGO-1, BIIB033) (fase II)
Ibudilast (fase II)
Clemastina (fase II)
Bexarotene (fase II)


continua nel link originale:
https://www.aism.it/sclerosi_multpla_terapie_in_sperimentazione

 

Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007

"Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante."

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2007, . 225)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, della citata legge n. 80 del 2006, con il quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l'indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione;
Considerata la necessità di provvedere alla individuazione delle patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di verifica sulla permanenza della disabilità:

Decreta:

Art. 1.
1. In attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, è approvato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro della salute
Turco


Allegato

Elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, in attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3.
Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 9 marzo 2006, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", per tali intendendosi le menomazioni o le patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

L'elenco e' presentato in un prospetto in cui sono indicate:
12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria;
per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.
L'elenco viene rivisto con cadenza annuale.
Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E' fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.

1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici.

2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti.
Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso.

3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Indicazione di trattamento dialitico in corso.

4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.

5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8.

6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologia e/o chirurgica.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Persistente compromissione neurologica.
Referti di esami specialistici.

7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Stadiazione internazionale della specifica patologia.
Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.

8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4). Atrofia muscolare progressiva;
atassie;
afasie;
lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento.

Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione funzionale:
tono muscolare; forza muscolare; equilibrio e coordinazione; ampiezza e qualità del movimento; prassie, gnosie; funzioni dei nervi cranici e spinali; linguaggio; utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.

9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione prognostica
Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.

10) Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione prognostica.
Valutazione e descrizione funzionale: funzioni intellettive; abilità cognitive; abilità e competenze affettive e relazionali; autonomia personale; abilità e competenze di adattamento sociale.

11) Deficit totale della visione.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione funzionale: visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ERG e PEV destrutturati; campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini.

12) Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia.
Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale.
Valutazione funzionale: esame audiometrico; impedenziometria; potenziali evocati uditivi.


http://www.handylex.org/stato/d020807.shtml

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