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29/09/2012

ECOCOLOR DOPPLER - TERAMO

news 31/12/2012

INFO DI: Antonio DC


Ecocolor doppler a Teramo in via Circonvallazione Ragusa
(presso uffici ASL TE) a cura del Dott. D'Ascanio Camillo.( ho saputo che adesso anche il Dott. Capriotti effettua l'eco ,con Lui l'appuntamento è per Aprile) . Numero telefonico per prenotazioni ( dalle 09 alle 14)
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0861- 429223 oppure 0861-429222
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Sull'impegnativa, che bisogna già avere per poter prenotare, il medico curante prescrive:

Ecocolor doppler tronchi sovraortici + ecocolor doppler trascranico.

(se alla prenotazione fanno storie per quello transcranico dire che il codice da digitare al pc è CHG54) .

Attualmente le prenotazioni stanno ad aprile/Maggio2013
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Il Dott. Camillo D’Ascanio, responsabile Ambulatorio vascolare dell’ospedale di Giulianova, esegue ECD con macchinario Esaote . 
 
L’esame verrà eseguito a Teramo nel poliambulatorio  in SSN
in Via Circonvallazione Ragusa , presso uffici amministrazione ASL di Teramo (piano terra).

L'impegnativa dovrà contenere la seguente dicitura :
" Ecocolordoppler tronchi sovraortici e studio del circolo venoso cerebrale extracranico "
Per prenotare l’ECD /in SSN bisognerà contattare il dottor D’Ascanio nel solo giorno di sabato dalle 13 alle 15,

al numero  
366 9371171
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Dott. Valentini ai confin tra Marche e Abruzzo , servizio  PRIVATO  non in SSN http://www.docvadis.it/mario-valentini/member/valema.html#curriculum

- Dott. Mario Valentini, Angiologia medica, ASCOLI PICENO con docvadis.          Dott. Mario 
www.docvadis.it 
     







 

26/09/2012

Le interazioni tra farmaci e alimenti

Le interazioni tra farmaci e alimenti
Per esempio alcuni antibiotici divengono inattivi nello stomaco per l'azione chelante dei minerali quali calcio, ferro, alluminio, MAGNESIO presenti negli alimenti.
L'assunzione di liquidi può essere utile per la malattia che si cura; è il caso, per esempio, delle infezioni delle vie urinarie, della calcolosi renale o della febbre.
Le acque ricche in calcio sono controindicate nel caso si assumano antiinfiammatori a base di cortisone o farmaci attivi sul sistema cardiovascolare, mentre non hanno effetti particolari durante l'assunzione di antibiotici.
Sono fortemente controindicati in soggetti sottoposti a terapia anticoagulante il consumo eccessivo di spinaci e broccoli in quanto riducono l'assorbimento di questi farmaci e la loro attività.
............. E ALTRO ANCORA QUI!
http://it.lifestyle.yahoo.com/blog/i-feel-good/interazioni-tra-farmaci-e-alimenti-160342821.html

Nuovi anticoagulanti orali: DABIGATRAN – RIVAROXABAN – APIXABAN



E’ dunque iniziata una nuova era nella terapia anticoagulante orale con l’introduzione di molecole
che sembrano capaci di superare i limiti storici della TAO con antagonisti della vitamina K, e che
potrebbero implementare significativamente la quota di pazienti trattati. Numerosi sono i vantaggi
finora mostrati: prevedibilità della risposta, somministrazione di una dose fissa giornaliera, non
necessità di monitoraggio della coagulazione, significativa riduzione del rischio emorragico,
minime interazioni farmacologiche, assenza di interazioni alimentari; accanto ai quali occorre però
sottolineare alcuni limiti dei nuovi trattamenti: assenza di sistemi di monitoraggio laboratoristico
dell’effetto anticoagulante, mancanza di un antidoto in caso di sovradosaggio o emorragie, difficoltà
a valutare l’aderenza del paziente alla terapia, necessità di conferma dei dati di efficacia e sicurezza
negli scenari clinici reali, costi elevati.

NUOVI ANTICOAGULANTI - A proposito di farmaci “scudo” per l’ictus da trombi causati dalla Fa, l’Italia è, tra i 5 principali Paesi europei, l'unica che ancora aspetta l’arrivo sul mercato dei nuovi anticoagulanti orali. L’Aifa non ha ancora autorizzato queste molecole. E i pazienti più “impazienti” corrono alla farmacia del Vaticano dove è in vendita o, al Nord, la via è quella svizzera. I nuovi anticoagulanti orali non hanno bisogno di controlli a vita per bilanciare correttamente l’azione terapeutica con il rischio di emorragia, non risultano avere interazioni con altri farmaci e con particolari cibi, né interferenze stagionali legate al caldo o al freddo.

http://www.fvcalabria.unicz.it/Relazioni/Nuovi%20anticoagulanti%20orali.pdf

Curare la sclerosi multipla con l'alimentazione

25/09/2012

la barchetta ccsvi nelle foto di comix

off topic
vota anche tu clikkando nel cuoricino....come in foto dopo aver clikkato qs link giallo...

http://www.comix.it/tutti-al-mareeee-tutti-al-mareee

http://www.comix.it/raffaello-ninja-turtles

http://www.comix.it/a-belli


Popolo della Ccsvi: AL VIA A PADOVA IL NUOVO AMBULATORIO PER LO STUDIO...

Popolo della Ccsvi: AL VIA A PADOVA IL NUOVO AMBULATORIO PER LO STUDIO...: E’ notizia ufficiale che da oggi nasce il nuovo ambulatorio diretto dal Dott Giampiero Avruscio per lo studio e la diagnosi della Ccsvi ne...

23/09/2012

CHELAZIONE FERRO E FOGLIE DI GINKGO BILOBA - chelazione naturale chelazione naturale chelazione naturale





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Classificazione, origine e diffusione

Divisione: Pinophyta
Sottodivisione: Conipherophytina
Classe: Ginkgoatae
Ordine: Ginkgoales
Famiglia: Ginkgoaceae

Sembra che cresca spontanea in Cina ma non si conosce con precisione l’origine di questa pianta perché è stata ampiamente diffusa e coltivata per molti scopi e tuttora è coltivata in tutta la sua estensione.


Dimensione e portamento
È una pianta che può raggiungere i 40 m di altezza e grandi circonferenze (fina a 8 metri) in condizioni ottimali. Ha una chioma piramidale; rada in età giovanile si addensa a maturità.


Tronco e corteccia
La corteccia è liscia da giovane con colore grigio-argenteo, poi assume un colore marrone scuro e presenta delle costolature suberose evidenti.
Si possono distinguere macroblasti inizialmente di colore verde arancione e solo successivamente tendono al grigio argenteo della corteccia; i brachiblasti hanno forma claviforme con cicatrici fogliari e una gemma apicale.





Foglie
Le foglie hanno la tipica forma flabelliforme (a ventaglio), sono di colore verde o giallo al momento dell’abscissione. Si distinguono foglie macroblastali, portate alterne sparse con margine superiore smarginato spesso bilobato, e foglie brachiblastali riunite in ciuffetti e con margine intero e ondulato.




Strutture riproduttive
Il Ginkgo è una pianta dioica e gli “amenti” sono portati dalle piante maschili mentre gli ovuli, riuniti a coppie da un peduncolo, si trovano sulle piante femminili. La maturità sessuale si ha verso i 30-40 anni e l’impollinazione, anemofila, avviene a primavera. La fecondazione è ritardata di 4-6 mesi, un ovulo abortisce e l’altro cade non ancora maturo. Il seme termina la maturazione a terra e germina nella primavera successiva.




Usi

In Giappone e Cina è stato coltivato a lungo nei templi perché era ritenuto una pianta sacra, in Estremo Oriente i semi sono considerati una prelibatezza e vengono mangiati dopo essere stati arrostiti.




Introdotto in Europa nel 1700 non riveste interesse forestale a causa del suo legno che è fragile.
Viene impiegato come pianta ornamentale e da alberatura stradale perché resiste bene alle avversità climatiche, all’inquinamento e non ha parassiti pericolosi.
Preferisce una buona illuminazione e non ha esigenze pedologiche particolari.




Il frutto quando cade a terra si disgrega e provoca un cattivo odore a causa degli acidi carbossilici che contiene, quindi le piante femmina non sono indicate per utilizzi ornamentali.
Il riconoscimento del sesso è molto difficile perché non ci sono caratteri evidenti prima della maturità sessuale, per la coltivazione si ricorre a individui maschili ricavati agamicamente per innesto.




Note storiche. La medicina tradizionale cinese lo utilizzava come antiasmatico e come tonico per la mente, già nel VII secolo; in Europa è stato seminato il primo esemplare nell'orto botanico di Utrecht, in Olanda, nel 1730. In Asia lo si trova intorno alle pagode nei giardini coltivati dai preti buddisti, in quanto ritenuto pianta sacra. Da tempo immemorabile, inoltre, in Giappone, le foglie di questa pianta vengono messe tra le pagine dei libri per preservarli dai parassiti.





Parti usate. Foglie.


Componenti principali. Le foglie contengono: fìavonoidi (quercetina, isoramnetina), bioflavonoidi, procianidine, ginkgolide A, B, C; composti lattonici.





Indicazioni terapeutiche. Il ginkgo è indicato nella terapia delle ischemie cerebrali, nelle cefalee e nei problemi circolatori della senescenza. Gli estratti di ginkgo hanno azione vasodilatatrice, migliorano l'irrorazione sanguigna cerebrale e quella del microcircolo; contrastano l'aggregazione delle piastrine e hanno azione antiossidante. Si usa in tintura o in capsule. Recenti studi hanno dimostrato che i princìpi amari (ginkgolidi) sono potenti inibitori del PAF (Platelet-activating factor), che ha un rilevante ruolo nella ipe-rattività della mucosa bronchiale e nei fenomeni infiammatori di natura allergica.

www.erboristeriadipiacenza.it/products-page/erbe-te-tisane/ginkgo-biloba-foglie/#more-700

Farmaci antinfluenzali: l'efficacia di Tamiflu non è provata


http://www.medtv.it/index/show/id/82

Cellule staminali mesenchimali autologhe per il trattamento della sclerosi multipla secondaria progressiva

 www.sclerosionline.net/index.php?view=21136

 


Oltre la metà dei pazienti con sclerosi multipla mostra malattia progressiva caratterizzata da accumulo di disabilità.

L’assenza di trattamenti per la sclerosi multipla progressiva rappresenta una delle maggiori necessità cliniche non ancora soddisfatte.

Sulla base della evidenza che le cellule mesenchimali mostrano un effetto benefico in modelli animali di sclerosi multipla acuta e cronica, è stato condotto uno studio allo scopo di valutare sicurezza ed efficacia di queste cellule come potenziale trattamento neuroprotettivo per la sclerosi multipla secondaria progressiva.

Pazienti con sclerosi multipla secondaria progressiva che coinvolgeva i meccanismi della vista ( punteggio nella scala EDSS [ Expanded Disability Status Scale ] di 5.5-6.5 ) sono stati reclutati in due regioni del Regno Unito.

Nello studio in aperto, i partecipanti sono stati sottoposti a infusione intravenosa di cellule staminali mesenchimali autologhe derivate dal midollo osseo.

L’obiettivo primario dello studio era la valutazione della fattibilità e della sicurezza del trattamento; sono stati confrontati gli eventi avversi in un periodo compreso tra 20 mesi prima del trattamento e fino a 10 mesi dopo l’infusione.

Come obiettivo secondario, sono stati scelti gli esiti di efficacia per valutare i pathway della visione anteriore come modello più generale di malattia.

In 10 pazienti, sono stati isolate, espanse, caratterizzate e somministrate cellule staminali mesenchimali.

La dose media è stata pari a 1.6×10(6) cellule per kg di peso corporeo.

Un paziente ha sviluppato un rash transitorio poco dopo il trattamento; 2 pazienti sono andati incontro a infezioni batteriche auto-limitanti 3-4 settimane dopo il trattamento.

Non sono stati identificati eventi avversi gravi.

È stato osservato un miglioramento nella acuità visiva dopo il trattamento ( differenza nel tasso mensile di cambiamento -0.02 unità logMAR; p=0.003 ) e nella latenza della risposta visiva evocata ( -1.33 ms; p=0.020 ), con un aumento nell’area del nervo ottico ( differenza nel tasso mensile di cambiamento 0.13 mm(2); p=0.006 ).

Non è stato identificato alcun effetto significativo sulla visione a colori, sul campo visivo, sul volume maculare, sullo spessore dello strato delle fibre nervose della retina o sul rapporto di trasferimento della magnetizzazione del nervo ottico.

In conclusione, le cellule staminali mesenchimali autologhe sono state somministrate in modo sicuro a pazienti con sclerosi multipla progressiva secondaria.

La dimostrazione di un miglioramento strutturale, funzionale e fisiologico dopo il trattamento in alcuni endpoint visivi ha indicato un effetto neuroprotettivo. ( Xagena2012 )

Connick P et al, Lancet Neurol 2012; 11: 150-156


Neuro2012

19/09/2012

da Stefano Balbo Disposizioni Relative alla erogazione di farmaci cannabinoidi in Veneto 18/09/2012 - R e l a z i o n e:


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI  MEDICINALI E DEI PREPARATI GALENICI MAGISTRALI A BASE DI CANNABINOIDI PER FINALITÀ TERAPEUTICHE

R e l a z i o n e:

            Il Ministero della salute, con decreto del 18 aprile 2007 ha aggiornato le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ha posto nella Tabella II delle sostanze stupefacenti dotate di proprietà terapeutiche, alla sezione B, alcuni cannabinoidi derivati naturali o di sintesi della Cannabis. Ciò rende possibile prescrivere ed utilizzare questi principi attivi, quindi mette nella disponibilità un ulteriore strumento terapeutico per la cura palliativa del dolore o per altre applicazioni terapeutiche in molte forme di disabilità fisica e mentale a discrezione del medico, dietro presentazione di ricetta medica, da rinnovarsi di volta in volta nel caso di preparazioni magistrali. Non essendo infatti a tutt’oggi disponibili in commercio nel nostro Paese farmaci e specialità medicinali a base di cannabinoidi di produzione nazionale o comunque dotati di Autorizzazione all’immissione in commercio per l’Italia, ma solo preparazioni galeniche magistrali, l' unica normativa nazionale di riferimento per tali farmaci è il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, relativo all’importazione di farmaci esteri direttamente dal produttore da parte delle farmacie del servizio sanitario pubblico, per utilizzo in ambito ospedaliero ed extra-ospedaliero.
            Con il riconoscimento e la regolamentazione dell’accesso ai derivati medicinali della pianta di cannabis e degli analoghi sintetici, avvenuta nel nostro Paese solo in questi ultimi anni, lo scenario è mutato e la fruizione della terapia è formalmente un dato acquisito, ma è divenuta necessaria una legge regionale applicativa delle norme quadro nazionali, al fine di poter evitare in futuro le attuali confusioni ed equivoci, causa illegittima di grave ed ingiustificato danno ai malati. Il pdl è pertanto un protocollo attuativo delle norme già pienamente in vigore a livello nazionale, si limita a riunirle ed integrarle in un unico testo per il loro razionale utilizzo a livello regionale, al fine di evitare perdite di tempo gravemente nocive per il malato.
            Oltre alla terapia palliativa del dolore ed all’utilizzo in neurologia ed oncologia, o come lenitivo degli effetti collaterali delle chemio e radio-terapie, molte sono le patologie ed i disturbi d’interesse per medici e pazienti, non solo il glaucoma, ma l’epilessia, molte altre patologie neurologiche, alcune patologie psichiatriche, lo stress post-traumatico, l’emicrania, la depressione, traumi cerebrali / ictus, malattie infiammatorie croniche intestinali quali morbo di Crohn e colite ulcerosa, l’astenia, l’anoressia ed il vomito anche gravi, la sindrome bipolare e quella di Tourette, la spasticità muscolare, il prurito irrefrenabile, l’artrite reumatoide e altre malattie infiammatorie / autoimmuni croniche, l’asma bronchiale, malattie neurodegenerative quali morbo di Alzheimer, còrea di Huntington e morbo di Parkinson, patologie cardiovascolari, sindromi da astinenza nelle dipendenze da sostanze e la sindrome di immunodeficienza acquisita (Aids), nella quale solo raramente si hanno dolori neuropatici ma spesso si osserva grave deperimento organico ed inappetenza.
            In letteratura si trova una vasta documentazione dell’uso terapeutico della cannabis. La difficoltà per i medici di utilizzo sicuro per finalità terapeutiche dei principi attivi, contenuti nella pianta in concentrazioni variabili, è stata da qualche anno superata dalla produzione e commercializzazione secondo standard europei di Cannabis flos naturale sterilizzata ed in contenuto standardizzato e titolato di principi attivi cannabinoidi. Oltre alla crescente mole di studi scientifici che scoprono ed approfondiscono le singole proprietà terapeutiche dei cannabinoidi nelle varie forme, combinazioni e modalità di assunzione per le varie patologie, le esperienze cliniche internazionali dello scorso decennio e le testimonianze dei pazienti hanno mostrato per i cannabinoidi una apprezzabile efficacia nel trattamento di particolari sintomi, associata ad una minore incidenza di effetti collaterali di rilievo rispetto a molti dei farmaci di comune impiego. Scontata l’utilità di tali terapie, va considerato che la volontà di non dipendere più dalle importazioni per la cannabis medicinale in un prossimo futuro è stata espressa dal Senato con l’approvazione dell' ordine del giorno sulle “terapie del dolore e cure palliative” attualmente in vigore, con il quale si impegnava il Governo a verificare in tempi brevi la fattibilità di una convenzione con il Centro di ricerca per le colture industriali di Rovigo e lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, per la produzione o lavorazione di Cannabis medicinale coltivata in Italia ai fini della fornitura al servizio sanitario pubblico. Con questo pdl si propone all’articolo 6 di stipulare una convenzione a livello locale con il Centro di Rovigo, lo stesso Stabilimento di Firenze o con uno dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici, da individuarsi nella nostra regione. Tale accordo consentirà ai malati ed al servizio pubblico della nostra regione di non dipendere esclusivamente dalle importazioni per l’approvvigionamento della cannabis medicinale, di razionalizzare le spese che possono in questo modo, essere drasticamente ridotte e soprattutto di ridurre i tempi di attesa che i malati non dovranno più sopportare.
            In Italia il farmaco può essere prescritto ed ottenuto su esclusiva responsabilità del medico richiedente, potenzialmente per qualunque patologia o sintomo senza limitazioni. Anche la eventuale scelta di fare una prescrizione off-label è riconosciuta come di esclusiva competenza del medico prescrittore, come avviene per tutti gli altri farmaci.
            Nel frattempo, la collocazione in Tabella II sezione B consente l’importazione di tali medicinali, come per gli altri stupefacenti e psicotropi iscritti nella sezione B della Tabella II, in caso di carenza sul mercato italiano come nella situazione attuale, secondo le modalità di cui al già citato DM 11 febbraio 1997, che richiede al medico una dichiarazione sulla inadeguatezza delle alternative terapeutiche disponibili per trattare il paziente che sta seguendo, ed alle modalità di cui alla circolare ministeriale N.D.G.F.D.M./VIII/C.1.b.a/33499 del 3 ottobre 2006.
L’inserimento in Tabella II B consente inoltre la reperibilità delle sostanze in oggetto tramite distributore-grossista autorizzato dal Ministero della salute, con magazzino sul suolo nazionale per la fornitura alle farmacie dotate di laboratorio galenico, comprese quelle ospedaliere. Tali sostanze sono da utilizzarsi per le preparazioni magistrali o ospedaliere. In questo caso la carenza di valide alternative terapeutiche e l' autorizzazione dell’Ufficio centrale stupefacenti non sono requisiti necessari.
            Va chiarito che la carenza di adeguata e percorribile alternativa terapeutica, come già scritto a proposito della prescrizione off-label, è una valutazione che spetta esclusivamente al medico per quel determinato singolo paziente, il quale è partecipe della sua decisione, sono scelte terapeutiche effettuate caso per caso e non un teorico standard predefinito ed immutabile.
            Nel caso di farmaci esteri e quindi importati per tramite delle farmacie del servizio pubblico, la spesa resta a carico del servizio sanitario regionale (SSR) solo qualora il medico richiedente sia alle dipendenze di struttura pubblica e il paziente sia trattato in regime di ricovero o soggetto a day hospital o percorso ambulatoriale o in regime di Assistenza domiciliare integrata. Nel momento in cui un paziente viene dimesso, la fornitura viene garantita sempre a carico del SSR se si ravvisa un’esigenza di continuità terapeutica con il ricorso al farmaco estero la cui somministrazione è iniziata in ambito ospedaliero.
Nel caso di preparazioni galeniche magistrali contenenti cannabinoidi da parte delle farmacie dotate di laboratorio galenico, prescrivibili da qualunque medico su ricetta bianca da rinnovarsi di volta in volta, come per le altre sostanze elencate nella Tabella II B , la spesa è a carico del SSR solo qualora il medico prescrittore sia alle dipendenze del Servizio Pubblico ed utilizzi il ricettario SSR per la prescrizione, o se i galenici sono preparati e utilizzati in ambito ospedaliero. La spesa resta a totale carico del paziente quando le preparazioni magistrali da parte delle farmacie private sono su prescrizione di un medico privato.
       Secondo una nota della FOFI inviata al Ministero della Sanità (febbraio 1998):
-      le preparazioni galeniche magistrali possono essere eseguite esclusivamente su prescrizione medica;
-      sussiste il divieto assoluto di procedere alla preparazione prima della presentazione della ricetta medica;
-      sussiste l'obbligo di uniformarsi integralmente alla prescrizione medica, e quindi di rispettare assolutamente la quantità, il dosaggio e la forma farmaceutica prescritti dal medico;
-      sussiste l'assoluto divieto di sostituire una specialità medicinale, prescritta dal medico nella ricetta, con una preparazione galenica, anche se quest'ultima fosse a base del medesimo principio attivo e avesse dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione identici alla specialità;
-      sussiste l'assoluto divieto di utilizzare prodotti già preparati o anche semilavorati o di sconfezionare specialità medicinali, per eseguire la preparazione;
-      la preparazione deve essere eseguita integralmente nella farmacia nella quale viene poi venduta; non è pertanto consentito affidare l'esecuzione della preparazione, in tutto in parte, ad altre farmacie o a laboratori esterni.
            Sulla base di questa nota, si evince che la legittimazione di una preparazione magistrale risiede o nella ricetta medica (o medico-veterinaria) o nel capitolo Preparazioni farmaceutiche specifiche della FU XI Ed in quest'ultimo caso la Farmacia può allestire preparazioni sotto forma di multipli.
            Nell’allestimento di preparazioni magistrali assumono particolare importanza le disposizioni contenute nelle Tabelle 4 e 5 della FU ai fini della ripetibilità o meno della ricetta.
            La strumentazione di cui una farmacia deve essere obbligatoriamente provvista è riportata nella Tabella 6 della FU.
            Le ricette che riportano dati sensibili (consenso, codice ecc.) devono essere trasmesse mensilmente dal farmacista, in originale o in copia, all’Azienda ASL per il successivo inoltro al Ministero della salute.
            A questo punto è da precisare che alle farmacie del servizio pubblico è consentita l’importazione direttamente dal produttore e la fornitura di medicinali esteri contenenti cannabinoidi al medico richiedente o al malato seguendo però il seguente protocollo:
1.    prescrizione e richiesta di importazione da parte del medico;
2.    assunzione di responsabilità del medico e la dichiarazione di cui al DM 11 febbraio 1997;
3.    autorizzazione all’importazione concessa dall’Ufficio centrale stupefacenti del Ministero della salute.
            I primi due requisiti sono entrambi soddisfatti con la compilazione, da parte del medico, del modello previsto dal Ministero della salute, al medico resta l’obbligo di conservare il consenso informato scritto del paziente.


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI  MEDICINALI E DEI PREPARATI GALENICI MAGISTRALI A BASE DI CANNABINOIDI PER FINALITÀ TERAPEUTICHE

Art. 1 - Disposizioni generali.
1. La Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto della vigente normativa statale, introduce disposizioni relative all’impiego di medicinali e di preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II, sezione B, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, e successive modificazioni, di seguito denominati medicinali cannabinoidi, per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del servizio sanitario regionale (SSR), fatti salvi i principi dell’autonomia e della responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza scientifica.
2. I medicinali cannabinoidi sono prescritti con oneri a carico del SSR dal medico specialista del SSR e dal medico di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista; restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di modalità di prescrizioni mediche.

Art. 2 – Trattamento in ambito ospedaliero o assimilabile.
1.Qualora l’inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili i medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o della azienda ulss di appartenenza dell’assistito e posti a carico del SSR, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione.
2. Nell’ipotesi di cui il comma 1 il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, con oneri a carico del SSR, sulla base della prescrizione del medico ospedaliero che lo ha in cura.
3. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento.

Art. 3 - Informazione.
1.Al fine di favorire la diffusione della conoscenza delle evidenze scientifiche più aggiornate sull’efficacia e sicurezza dei trattamenti con medicinali cannabinoidi, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, attraverso l’utilizzo dei mezzi che ritiene idonei, una specifica informazione ai medici e ai farmacisti operanti nella Regione del Veneto.

Art. 4 - Acquisti multipli.
1. Al fine di ridurre le spese fisse connesse all’acquisto e preparazione di medicinali cannabinoidi, entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale verifica la possibilità di  centralizzazione degli acquisti avvalendosi del Centro Regionale Acquisti in Sanità.

Art. 5 Convenzioni e attività sperimentali.
1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi.
2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall’estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con il Centro per la ricerca per le colture industriali di Rovigo, con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi.

Art. 6 – Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati a:
a) assicurare omogeneità dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sul territorio regionale;
b) monitorare il consumo sul territorio regionale dei medicinali cannabinoidi distinguendo i medicinali importati dai preparati galenici magistrali e prevedendo la periodica trasmissione dei relativi dati alla competente commissione consiliare;
c) promuovere la massima riduzione dei tempi d’attesa.
2. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza annuale, una dettagliata relazione sull’attuazione della presente legge, nella quale sono contenuti in particolare:
a) numero di pazienti trattati con medicinali cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza;
b) criticità eventualmente verificatesi nell’applicazione della presente legge, con particolare riferimento alle disomogeneità riscontrate sul territorio regionale ed alle difficoltà inerenti l’acquisto e l’erogazione dei medicinali cannabinoidi;
c) l’andamento della spesa, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 5.

Art. 7 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte prelevando pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio di previsione 2012; contestualmente la dotazione dell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” viene aumentata di euro 100.000,00 nell’esercizio 2012.