- Il Tagikistan tiene una linea dura sull’Afghanistan, più per stabilità interna che per un reale contrasto al terrorismo.
- In ottobre il Presidente tagiko Rahmon ha incontrato a Bruxelles Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, e Charles Michel, il Presidente del Consiglio Europeo.
- Su invito del Presidente francese Macron, Rahmon si è recato poi in visita tre giorni a Parigi.
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CONTATORE PERSONE
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03/02/2022
Il Presidente tagiko Rahmon cerca sostegno in Europa
In breve
sclerosi multipla
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Sinonimo/i : Sclerosi multipla acuta, tipo Marburg ; Sclerosi multipla acuta, variante Marburg
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Displasia del tegmento pontino
La displasia del tegmento pontino è una malformazione rara del sistema nervoso centrale, caratterizzata da specifiche anomalie congenite del ponte, del midollo e del cervelletto. I segni clinici comprendono i deficit multipli dei nervi cranici e i segni piramidali e cerebellari, tra i quali l'ipotonia neonatale, l'atassia, la sordità neurosensoriale, la riduzione della vista, i disturbi del linguaggio e della sua produzione, le difficoltà di alimentazione e deglutizione, la paresi facciale e la disabilità intellettiva. Alcuni pazienti presentano anomalie cardiache, gastrointestinali, genitourinarie e scheletriche.
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g
lettera aperta: CARO FIORELLO...
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01/02/2022
PER VOI CARI DOTTORI
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Circolazione e sosta.............
......: il contrassegno di parcheggio per disabili
Le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta” possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno di parcheggio per disabili”.
Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato dal ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151) , permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.
La possibilità di ottenere il "contrassegno di parcheggio per disabili" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).
Per la concessione del contrassegno l'interessato deve innanzitutto rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesi che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o è non vedente.
Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale.
Per evitare la “doppia visita” (commissione invalidità e medicina legale), nel 2012 è stata approvata una specifica previsione normativa (art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35) che opportunamente attribuisce alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Conseguentemente i verbali più recenti, qualora ricorrano le condizioni sanitaria previsti dal Regolamento del Codice della strada, riportano l’annotazione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”
Allo scadere dei termini si può rinnovarlo presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.
A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro;
in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.
CONTINUA QUI:
http://www.handylex.org/schede/contrassegno.shtml
Il ritiro del contrassegno di parcheggio per disabili
Domanda
Ai fini della consegna del “contrassegno invalidi” le disposizioni vigenti impongono la presenza fisica del titolare che l’ha richiesto o la consegna può essere effettuata a terzi formalmente delegati dall’interessato? Io sono domiciliato a Milano, ma conservo la residenza in un'altra citta a 600 chilometri di distanza. Il mio Comune di residenza non accetta la delega a mia figlia e non mi consegna il nuovo contrassegno.
Risposta
Le “persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta” possono ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno disabili”. Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato da ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151) , permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. Per completezza, la possibilità di ottenere il “contrassegno” è stata estesa anche ai non vedenti dal DPR 503/1996 art. 12 comma 3.
Il citato DPR 151/2012 ha anche adottato il nuovo facsimile - denominandolo“contrassegno di parcheggio per disabili” - conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998. Tutti i nuovi contrassegni devono quindi essere conformi a tale modello.
Venendo alla questione del rilascio essa è disciplinata dai commi 2 e 3 del citato articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento del codice della strada”, come modificato dal DPR 151/2012 citato che recita testualmente
«2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: «contrassegno di parcheggio per disabili» conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.»
Le disposizioni vigenti, pertanto, non prevedono nemmeno implicitamente l’obbligo perentorio della presenza fisica del titolare ai fini del ritiro del contrassegno.
Rimangono quindi valide le consolidate e reiterate disposizioni che prevedono i diritto da parte degli interessati a delegare formalmente terzi per l’accesso agli atti amministrativi e per il ritiro di documenti. La delega deve ovviamente essere circostanziata, contenere il riferimento all’atto o documento richiesto, recare i dati del delegante e delegato ed accompagnata da copia del documento di identità del delegato.
Viene segnalato che alcune amministrazioni comunali impongono al contrario la presenza fisica del richiedente per il ritiro e non ammettono deleghe per il ritiro.
Tale prassi, oltre che destituita di fondamento giuridico, confligge con gli ordinari principi del diritto amministrativo, oltre con le consolidate tendenze alla semplificazione amministrativa. Si pensi, ad esempio, che la delega viene ammessa anche per il ritiro del passaporto.
E a ben vedere in tale prassi si possono anche intravvedere elementi di discriminazione indiretta ben definita dal 3 terzo comma dell’articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67 (“Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.”).
Si consiglia diffida e a seguire azione presso il Difensore civico (anche Regionale) laddove esista, oppure presso il TAR.
Carlo Giacobini
http://www.handylex.org/quesiti/6011.shtml
Gratuità dei parcheggi nelle zone blu
Gratuità dei parcheggi nelle zone blu
Nel 2006 la Direzione generale per la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una nota (6 febbraio 2006, Prot n. 107) in cui ha affrontato, la questione della gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno.
Nella Nota citata il Ministero dichiarava che “Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati".
Pertanto, secondo il Ministero, il parcheggio in posteggi, normalmente a pagamento, delimitati da segnaletica blu deve essere gratuita.
L’annullamento della Nota Ministeriale
In molte città le Amministrazioni Comunali, con specifici accordi, hanno attribuito a Società terze (spesso municipalizzate), la gestione delle aree di parcheggio e la riscossione del pagamento per i parcheggi delimitati da linea blu (oltre a tutta la gestione del sistema dei parcometri e dei cosiddetti “gratta e parcheggia”).
Una di queste aziende, ritenendo illegittima la Nota del Ministero, ha presentato ricorso presso il TAR del Lazio chiedendone l’annullamento.
Con Sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006, il TAR del Lazio (Sezione III ter) ha annullato la Nota del Ministero.
Dopo quella Sentenza, ai Cittadini non rimangono strumenti normativi per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi regolamentati e a pagamento.
Possono richiedere la gratuità della sosta, sempre se dispongono del “contrassegno invalidi”, solo nelle aree custodite, ma, se i posti riservati sono occupati da altri titolari di contrassegno, il pagamento è dovuto.
La Sentenza del TAR del Lazio, paradossalmente, interessa marginalmente i Comuni che vogliano favorire la sosta delle persone con disabilità nel territorio di competenza, prevedendo la gratuità dei parcheggi – normalmente a pagamento – lungo le carreggiate o nelle aree di sosta incustodite gestite dal proprio personale o dalla polizia municipale.
I problemi si pongono nel momento in cui la gestione di parcheggi – tutti, non solo quelli in struttura e custoditi – è stata affidata in convenzione ad aziende terze che possono pretendere, in forza della sentenza del TAR, un’esatta previsione dei posti da riservare gratuitamente.
In questo caso è la convenzione per la concessione che stabilisce le regole. Di fatto devono essere rispettate le indicazioni dell’articolo 11 del DPR 503/1996 nella parte in cui prevede che almeno un parcheggio ogni 50 (o frazione) sia riservato e gratuito. La convenzione può imporre un numero maggiore, ma non un numero minore, perché costituirebbe una violazione di legge.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
LINK ORIGINALE
http://www.handylex.org/schede/zoneblu.shtml
Parcheggi riservati ad personam
È noto che è possibile per le "persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta" ottenere - previo accertamento medico-legale - il cosiddetto "contrassegno di parcheggio per disabili" che permette - fra l'altro - di parcheggiare negli spazi a questi riservati (art. 381, DPR 495/1992 e successive modificazioni). In tal senso, è meno noto che la possibilità di ottenere il "contrassegno di parcheggio per disabili" è stata estesa anche ai non vedenti (art. 12 comma 3, DPR 503/1996); il contrassegno, lo ricordiamo, è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
L'articolo 381 del Regolamento del codice della strada, nella sua versione originale, prevedeva che in alcuni casi potesse essere concesso ai titolari di contrassegno un parcheggio riservato e affermava che questi "deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo". Quella condizione, potenzialmente discriminante, è stata rivista dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 che ha appunto modificato le regole fissate precedentemente.
L'attuale articolo 381 afferma che "nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne . Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili"."
Come si potrà notare la concessione del parcheggio riservato non è un diritto "automatico" di ogni titolare di contrassegno ma prevede alcune condizioni:
- non avere uno spazio di sosta privato accessibile o fruibile (condizione che può essere verificata dal Comune);
- il parcheggio si trovi in zona ad alta intensità di traffico (anche questo elemento viene valutato dal Comune);
Gli elementi discrezionali concessi al Comune, cui spetta la responsabilità dell'ordinanza sono pertanto sufficientemente ampi da limitare le concessioni in modo difficilmente contestabile.
Carlo Giacobini
Responsabile Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale
LINK ORIGINALE:
http://www.handylex.org/schede/parcadpersonam.shtml
io ... e il siero
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