CONTATORE PERSONE

30/03/2023

Parkinson, le prime spie...........



reazioni lente e sonnolenza

Per seguire al meglio il paziente è fondamentale la sinergia di diverse figure: neurologi, logopedisti e fisioterapisti

Spesso sono i familiari ad accorgersi per primi che qualcosa non va: i sintomi che si presentano all’esordio della malattia di Parkinson sono in molti casi silenti, incostanti, variabili, e non destano particolare preoccupazione. Quelli che vengono considerati i “segnali precoci” di questa patologia neurodegenerativa sono infatti una combinazione di diversi fattori: perdita dell’olfatto, tempi di reazione più lenti, eccessiva sonnolenza diurna e alti livelli di emoglobina. Quando invece la malattia si trova in uno stadio più avanzato, cominciano ad apparire anche quei sintomi che confermano la diagnosi: i tremori diventano frequenti, si tende a perdere il controllo motorio e aumenta la rigidità degli arti, andando a compromettere notevolmente la qualità della vita del paziente. 

I campanelli d’allarme

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Per una diagnosi quanto più precoce della malattia, con un conseguente anticipo nell’avvio del trattamento del disturbo, è quindi fondamentale tenere sotto controllo le prime spie di malessere.

CONTINUA QUI:
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https://www.unionesarda.it/salute/parkinson-le-prime-spie-reazioni-lente-e-sonnolenza-uxfvg6cx?fbclid=IwAR29ICG_NwIVh5y5HzVPB40yKlcFSuI7xOxxP8xAfye794mJUYM-eKYgO6A




***l’osceno attacco al docufilm ‘invisibili’. menzogne in diretta senza alcun contraddittorio.***

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Giuseppe Brindisi stavolta hai esagerato: l’osceno attacco al docufilm ‘invisibili’. menzogne in diretta senza alcun contraddittorio. L’accusa del regista Paolo Cassina

In attesa della comunicazione ufficiale di Playmastermovie e del Comitato Ascoltami volevo spendere due parole a titolo personale su quanto si è visto domenica nella trasmissione televisiva Zona Bianca in onda su Rete4.

Il mio documentario INVISIBILI prodotto da Playmastermovie è stato pesantemente attaccato dal conduttore Giuseppe Brindisi (che si definisce giornalista) e dal signor Pasquale Bacco (che faccio veramente fatica a chiamare dottore) che lo hanno sostanzialmente definito un falso e hanno dipinto i protagonisti come “presunte vittime” dall’identità farlocca.

Tutto questo è avvenuto senza un contraddittorio, senza una chiamata della trasmissione nei nostri confronti e senza uno straccio di indagine da parte loro per appurare la condizione clinica degli intervistati, con uno stile che non ha nulla a che fare con il vero giornalismo e a cui purtroppo siamo stati abituati da più di tre anni. Faccio notare che i documenti che accertano le reazioni avverse dei protagonisti e in molti casi la correlazione col siero sperimentale sono ben visibili all’interno del documentario ma ovviamente non sono stati montati nella clip mandata in onda. 

Il colmo è che alcuni dei danneggiati di INVISIBILI sono stati ospiti in studio o all’interno dei servizi esterni nella trasmissione “Fuori dal Coro” che fa capo alla stessa testata giornalistica di Mediaset ma è di tutt’altra pasta a livello di qualità, etica e ascolti…un bel cortocircuito nelle teste di chi ha avuto questa pensata.

continua nel link originale:

https://www.dcnews.it/2023/03/30/giuseppe-brindisi-stavolta-hai-esagerato-losceno-attacco-al-docufilm-invisibili-menzogne-in-diretta-senza-alcun-contraddittorio-laccusa-del-regista-paolo-cassina/







27/03/2023

Diritto alla salute e interesse collettivo

 

Con il contributo fondamentale dell’Avv. Alessandra Devetag

Le principali Convenzioni Internazionali, in linea con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno sancito il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell'individuo e della collettività e hanno definito la sua tutela uno dei doveri principali degli Stati.
La salute, nella sua evoluzione a partire dalla definizione data dall’OMS di «condizione di pieno benessere fisico, psichico e sociale, e non solo come assenza di malattia o di infermità», si presenta oggi in una posizione centrale nel sistema dei diritti fondamentali, contribuendo in maniera decisiva alla ‘costituzionalizzazione’ della persona, ossia all’individuazione di un’area riservata alle libere scelte di ciascuno.

L’idea che esista uno specifico “diritto (individuale) alla salute” è stata straordinariamente anticipata nella Costituzione Italiana del 1947, che all’art. 32 Cost. tutela infatti espressamente la salute come “fondamentale diritto dell’individuo” oltre che come “interesse della collettività”. Il rapporto tra diritto di ciascuno e interesse di tutti alla salute si sviluppa nei termini negativi rappresentati dal fatto che l’interesse di tutti non può spingersi oltre certi limiti, nell’interferire con il diritto del singolo alla salute.

Significativa è la sentenza n. 2092 del 1992, in cui è stato autorevolmente affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione che il diritto alla salute “è sovrastante all’amministrazione di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo nel fatto indirettamente”.

Quello che va principalmente osservato nello specifico dell’evoluzione e leggi sull’obbligo vaccinale del 2017 è riscontrabile su questi due presupposti:  

  • la sussistenza di una emergenza epidemiologica, che giustificava un intervento emergenziale;
  • la presunta unicità di pensiero della Comunità Scientifica.

Entrambi i presupposti si sono rivelati infondati:    

  • Non vi era alcuna emergenza, come confermato dal Premier Gentiloni alla presentazione del DL;
  • La comunità Scientifica è tutto fuorché unanime su questo tema, ma le voci dissidenti sono state tacitate con metodi draconiani.

In preparazione a tutto questo, l'8 luglio del 2016 la FNOMCEO ha licenziato il cd “Documento sui Vaccini”, facilmente scaricabile dalla homepage del sito della Federazione: In questo documento si allude a una sorta di “capolinea” della conoscenza in tema vaccinale. Il Documento non distingue tra vaccini obbligatori e facoltativi, né tra malattie che essi sono volti a prevenire. Si limita a dichiarare che un medico che sconsigli un vaccino, uno qualunque, commette un illecito disciplinare.

Le radiazioni dei medici che sono seguite a stretto giro dalla promulgazione del documento hanno subito chiarito alla classe medica di quali sanzioni disciplinari si stesse parlando: non certo l'ammonimento o la censura, ma la massima sanzione possibile.

Segue, a questo documento, la legge 3/2018, entrata in vigore il 15/02/2018, della quale poco si parla, anch'essa parto del Ministro Lorenzin, con cui sono stati riformati gli ordinamenti professionali dei sanitari.

In base a questa legge, art. 4, gli ordini dei medici sono divenuti Enti Sussidiari dello Stato, quindi suscettibili di essere incaricati di molte funzioni che spetterebbero allo Stato e, in buona sostanza, sottoposti all'esecutivo.

La stessa legge ha inoltre riformato, sempre art. 4 comma 1 lett. l), i criteri in base ai quali gli ordini giudicano le infrazioni deontologiche, disponendo che l'ordine debba tenere in considerazione, oltre al codice deontologico, anche le norme, nazionali o regionali, e persino quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro che impongano determinati comportamenti ai sanitari.

In pratica, se con CCNL introduco una prassi che per un medico confligge con il suo codice deontologico, lui sarà costretto a scegliere tra la propria etica o il rispetto della legge.

Di fatto, l'introduzione di un nuovo illecito disciplinare, potremmo chiamarlo “illecito di sfiducia vaccinale”, unitamente ad una legge che impone al sanitario la promozione di dieci vaccini obbligatori hanno imbavagliato qualunque dissenso, dando la illusoria percezione di unanimità di consensi nella comunità scientifica.

Sulla base di questi presupposti la politica ha delegato alla Scienza, applicando l'appellativo Scienza anche alla medicina che in realtà è un'arte, il potere legislativo in tema sanitario.

Siamo ormai abituati a sentire la politica affermare che in tema vaccinale “Deve decidere la Scienza”.

Questo, giuridicamente, è molto pericoloso.

Da sempre la politica si avvale dei contributi delle arti e delle tecniche, e poi li traduce in atti normativi attraverso il Parlamento, che deve legiferare nel rigoroso rispetto della costituzione.

Ma, la “Scienza” non deve rispettare la Costituzionené le Convenzioni Internazionali: essa si pone al di fuori della dialettica democratica e mai le può essere delegata la funzione di decidere delle vite dei cittadini, come non sarebbe possibile delegarla ad alcuna altra branca del sapere.

E' la Politica che deve decidereSEMPRE. Si è venuto così a creare un corto circuito:

  • la politica ha delegato le sue decisioni alla “Scienza”;

  • la “Scienza” non può che esprimere un’unica posizione, pena pesanti sanzioni;

  • in base a questa artefatta unicità di pensiero, la politica è sollevata da responsabilità, perché si sta affidando ad una disciplina pervenuta ad un capolinea evolutivo. Essa è infallibile.

Dicevamo che “la Scienzanon deve rispettare la costituzione.

Di fatto il DL Lorenzin, e il DDL 770 attualmente al vaglio (quantunque messo in un angolino con l’intento di lasciarcelo a tempo indeterminato …), hanno stravolto l'art. 32 della Costituzione, introducendo un obbligo incostituzionale perché rivolto non più e non solo a malattie che si presentino come veri e propri flagelli, come era nel secondo dopoguerra, ma anche verso banali esantemi infantili.

Il concetto è di facile comprensione.

L'art. 32 recita: “La salute è diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività”. 

La sentenza 184/1986 in tema di risarcimento del danno alla salute per fatto illecito ha chiarito: “La lettera del primo comma dell'art. 32 Cost., che non a caso fa precedere il fondamentale diritto della persona umana alla salute, all'interesse della collettività alla medesima, ed i precedenti giurisprudenziali, inducono a ritenere sicuramente superata l'originaria lettura in chiave esclusivamente pubblicistica del dettato costituzionale in materia.”

Non è un caso, quindi, che il diritto fondamentale sia stato premesso all'interesse della collettività, ma corrisponde a una precisa gerarchia di valori.

Come si colloca questo bilanciamento tra salute individuale e collettiva in tema vaccinale? Lo chiarisce un'altra sentenza, la numero 118/96, secondo la quale in questi casi il legislatore di trova di fronte alla “scelta tragica del diritto”, perchè sa che, imponendo un trattamento obbligatorio in soggetti sani, può accadere che qualcuno ne tragga un danno, trasformandosi così in un martire che ha “sacrificato” la sua salute alla collettività. Egli merita, quindi, che la collettività gli riconosca un equo indennizzo (da ciò la legittimazione della Legge 210/92).

Logica conseguenza di queste premesse è che “la scelta tragica” dell'ordinamento debba per forza di cose essere scelta “eccezionale”.

Ad una scelta tragica si può ricorrere solo qualora il pericolo sanitario sia di eccezionale gravità (come dicevo, i veri flagelli, come vaiolo o polio) e coinvolga l'intera popolazione, e non solo una minoranza di essa (gli immunodepressi o i non vaccinabili) perchè, in questo caso, si introdurrebbe una competizione tra posizioni sullo stesso piano, tra pretese di singoli individui.

Il pericolo cui è sottoposta la collettività, in sostanza, deve essere di tale gravità da far assurgere il “mero interesse” a rango di vero e proprio diritto, capace di competere con quel diritto fondamentale del singolo tutelato, expressis verbis, dalla Costituzione.

Così non è, evidentemente, per i comuni esantemi infantili, che non sono mai stati un pericolo per la popolazione se non, eventualmente, per singoli individui.

Per superare questo scoglio c'è stato quindi bisogno di un escamotage concettuale: è stato necessario identificare l'intera popolazione con quella minoranza fragile, bisognosa di protezione.

Ecco che l'intera collettività diviene portatrice di un “
diritto fondamentale alla protezione”, dinanzi al quale è il singolo a cedere il passo, quasi fosse quest'ultimo ad avere un mero “interesse” alla salute (e quindi alla facoltà di rifiutare un trattamento sanitario che reputi per lui non necessario).

Ecco che, a questo punto, di fronte al bisogno di proteggere la collettività per tutto, anche per qualunque esantema infantile, l'obbligo vaccinale non è più una scelta tragica, ma diviene ordinaria legislazione.
Ed il sacrificio del martire è atteso, dovuto.

Questa è una pacifica inversione dei principi dell'art. 32 della Costituzione, che porta a ulteriori gravi conseguenze.

CONTINUA NEL LINK ORIGINALE:
https://www.comilva.org/conosci-i-tuoi-diritti/norme-e-disposizioni-generali/diritto-alla-salute-e-interesse-collettivo

Diritto all’autodeterminazione e Consenso Informato

L’autodeterminazione in ordine alla propria salute è un diritto fondamentale, introdotto negli ordinamenti e nei codici di deontologia medica a livello internazionale a seguito del processo e della sentenza di Norimberga da cui nacque il Codice di Norimberga. È esplicitamente affermato nella Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association, sin dalla stesura del 1964. È espressione della dignità dell’individuo e della libertà personale. Identifica in senso lato la libertà della persona di poter disporre del proprio corpo.

Nel nostro ordinamento giuridico trova fondamento negli art. 2, 13 e 32 della Costituzione.

Il Consenso Informato costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria. È un prerequisito del diritto all’autodeterminazione.

  • L’ordinamento giuridico italiano – con la legge del 28 marzo 2001, n. 145 – ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997.
  • Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
  • Anche il Codice di Deontologia Medica si occupa di Consenso Informato.

Il presupposto fondamentale, preliminare e propedeutico, che permette all’individuo, in relazione ai propri bisogni di salute, di essere sovrano nel decidere in merito a un trattamento sanitario è senza dubbio l’informazione.

L’art. 5 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, evidenzia che deve trattarsi di “una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi”.

Viceversa, il diritto all’autodeterminazione verrebbe certamente inficiato.

È fondamentale che la relazione tra medico e paziente sia garantita dal principio cardine della pratica medica, “primum non nocere”, e si inquadri in una cornice di alleanza terapeutica, all’interno della quale le due parti hanno uno scopo univoco: tutelare la salute individuale (della specifica persona)



È importante sottolineare come il diritto alla salute sia considerato, sotto il profilo individuale, un diritto fondamentale dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dove sono del tutto estranei riferimenti alla salute come interesse della collettività. L’articolo 2 -Priorità dell’essere umano - della Convenzione di Oviedo lo esplicita molto chiaramente: L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sull’esclusivo interesse della società o della scienza”. L’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sancisce: “Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”.
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Allo stesso modo, la Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata nel 2005 durante la 33ma Conferenza generale dell’UNESCO, il cui testo si pone come base per le politiche, le legislazioni e i codici etici degli Stati, che afferma all’art.3: “La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere pienamente rispettate. Gli interessi e il benessere dell'individuo dovrebbe avere precedenza rispetto all'esclusivo interesse della scienza o della società″.

Premesso tutto ciò è evidente che l'imposizione di un trattamento sanitario di massa, per sua stessa natura, rappresenta una contraddizione in termini; si pone, infatti, l’obiettivo astratto della “salute collettiva”, anche a discapito di quella individuale.

È questo il caso della profilassi vaccinale obbligatoria: una legge stabilisce aprioristicamente che la totalità di una determinata fascia di popolazione o di una determinata categoria di individui, sia vaccinabile con uno stesso farmaco a prescindere dalle peculiarità che contraddistinguono la singola persona.

CONTINUA QUI:
https://www.comilva.org/conosci-i-tuoi-diritti/norme-e-disposizioni-generali/diritto-allautodeterminazione-e-consenso

LA FABIAN SOCIETY, FUCINA NEL NUOVO MONDO, TRA ORWELL E TONY BLAIR. MARIO IANNACCONE.

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Mario Iannaccone prosegue il racconto dei luoghi della rivoluzione culturale, analizzando il ruolo avuto dalla Fabian Society nella creazione dell'idea huxleyana di "mondo nuovo". La Fabian Society, che rappresenta la culla del Partito Laburista, nacque nel 1884 a Londra da un gruppo di intellettuali e personalità della finanza, con lo scopo di perseguire un tipo di socialismo che avrebbe condotto al predominio delle grandi corporazioni attraverso il collettivismo. Al Fabianismo aderirono moltissime personalità culturali tra otto e novecento, tra le quali George Bernard Shaw, H.G.Wells, Bertrand Russell e George Orwell, che però ne divenne uno dei più forti critici. In effetti "1984", che riecheggia la data di fondazione della società, può essere considerato il manifesto della critica al Fabianismo.
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DIRITTI e ..

1) Qualsiasi cittadino dovrebbe sapere che per annullare una violazione di Legge e relativa sanzione, prevista per obbligo di Legge, DEVE essere emessa in GAZZETTA UFFICIALE una Legge di pari valore gerarchico che ABROGHI ESPRESSAMENTE il comma di Legge previsto, solo allora decade l’effetto per TUTTI. Questo doveva essere fatto e non la buffonata della sospensione della multa fino al 1 luglio e non c’è scusa di “bilancio” che regga! 

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2) Oppure SOLO un Giudice può disapplicare la Legge per ANNULLARE UNA MULTA e, quindi, creerà la condizione per non applicare la norma, per evitare che, una volta erogata la multa al cittadino, questi la impugni e vinca in base al precedente giuridico.
Cioè non si applica più la Legge per non creare un danno erariale alla pubblica amministrazione stessa.
Questo vuol dire smettere di inviare l’atto chiamato avviso di addebito ed accogliere la richiesta di annullamento d’ufficio a chi NE HA FATTO SPECIFICA RICHIESTA.
Se no rimane il Giudice di Pace a chi l’ha già ricevuta. Spingiamo la magistratura a chiedere al Governo un intervento oppure dovrà lei stessa ANNULLARLA.
Solo così si vince NON ESISTONO ALTRE VIE PER ANNULLARE UNA SANZIONE e, saputo questo, nessuno può farvi venire dubbi. Solo con la giusta conoscenza sarete davvero liberi ed agirete correttamente per difendere o reclamare i vostri INTOCCABILI diritti.
P.M.B. 
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dovreste seguire le indicazioni di Alessandra Ghisla

 
https://t.me/Libera_Coscenza_Over50_Canale

11/03/2023

uomini APRITE BENE LE ORECCHIE E OCCHI non siete gli unici che lavorano...

NON DOVRETE DENIGRARE LA DONNA O SEPPELLIRLA CON LE VOSTRE SOLITE LAMENTELE O ORDINI

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a tutte quelle donne che sono sposate, separate, felici , tristi, divorziate, madri o no, che ogni giorno lavorano o non

e ri_TORNANO a casa .. ad accudire ..sorridere.. preparare il cibo.. fare il letti, pulire gestire la casa , accudire i figli , portarli a scuola riprenderli da scuola e poi il marito , fidanzato , ex marito, compagno  e ritorna a casa le solite paroline sono:  *A COSA SI MANGIA, mi hai stirato la roba.. mi hai lavato la roba per il lavoro, mi hai preparato gli asciugamani sciampo ciabatte per la doccia,  pulito le scarpe ecc.... IO SONO STANCO HO LAVORATO  ....

be voi rispondetegli

<quante volte  in 365 giorni all' anno HAI>:

PULITO IL BAGNO

CUCINATO APPARECCHIATO SPARECCHIATO

STIRATO GLI INDUMENTI

RAMAZZATO PER TERRA

LAVATO I PAVIMENTI

RITIRATO LA POSTA

BUTTATO L'IMMONDIZIA

PREPARATO LA COLAZIONE AI FIGLI

PORTATO GIU' IL CANE PRIMA DURANTE E DOPO TUTTA LA GIORNATA,

FATTO LA LAVATRICE

FATTO IL CAFFE

STESO LA ROBA

RITIRATO LA ROBA STESA

SPOLVETATO

CAMBIATO IL ROTOLO DELLA CARTAIGENICA

RICAMBIATO LA BIANCHERIA DEL BAGNO ASCIUGAMENI ECC..

DAI DIMMI QUANTE VOLTE HAI FATTO UNA SOLA DI QUESTE COSE??


IMMAGINA IO tutte queste belle cose  LE FACCIO TUTTI I GIORNO E VADO AL LAVORO COME TE .. QUINDI COME LA METTIAMO, DOVE STANNO LE DIFFERENZE?

chi dovrebbe essere piu stanco/a tu o io?

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MEDITATE UOMINI MEDITATE  E ABBIATE RISPETTO DELLA VOSTRA DONNA MOGLIE FIDANZATA SENZA INNAMORARVI DELLA PRIMA CHE VI SORRIDE, ..
PERCHE' NON NE VALE LA PENA TANTO ANCHE LE ALTRE DONNINE VI FARANNO LA SOLITA STESSA DOMANDA:  
DIMMI QUANTE VOLTE HAI FATTO UNA SOLA DI QUESTE COSE??


01/03/2023

Blue - A Chi Mi Dice

Sorriderai E ti rivedo come sei Incrocerai Lo sguardo mio per poi dirmi addio E mentirei Se ti dicessi "ora vai" Oramai, oramai A chi mi dice Che tornerai Non credo oramai A chi ti dice Che sto male pensandoti Tu sorridi voltandoti verso lui Indosserai Sorrisi, allegria ma senza magia Non piangerai Perché tu non riesci a perdere mai Ma lo sai (ma lo sai) Ho perso tutto e tu non perdi mai Oramai, oramai, oh A chi mi dice Che tornerai Non credo oramai Oh, chi ti dice Che sto male pensandoti Tu sorridi voltandoti verso lui Sorriderai Nulla ha più senso oramai E girerò le città Ma non ti scorderò Che tornerai Non credo oramai Oh, chi ti dice Che sto male pensandoti Tu sorridi voltandoti verso lui Verso lui

5301528270, DIRECT, f08c47fec0942fahttps://www.youtube.com/watch?v=pc0KBOJDKjc

Magia

Il mondo è cinico e quanta pioggia addosso Gira le sue spalle se fai un passo falso L'amore è notte, la rabbia è il giorno La vita segna e poi ti fa pagare sempre il conto Terreno arido per chi non è mai statico Le attaccavamo tutti, gomme sotto al tavolo Il mondo è cieco e noi che siamo in bilico Stringimi più forte che domani arriva subito E non aver paura dell'amore Perché siamo tanto simili, io te lo posso dire Diventerai più grande e seguirai più strade E troverai per chi sarai importante Perché la vita è una magia Perché la tua vita è una magia Ti ho visto nascere sentendo il battito Come un corridore salta ogni ostacolo I passi incerti e poi gli applausi Correrai fortissimo inseguendo tutti quanti i sogni La vita è unica, rendila magica Ti accorgerai che la paura si dimentica Ti guardo crescere, vedo me da piccolo Tienimi per mano che sorridere è un miracolo E non aver paura dell'amore Perché siamo tanto simili, io te lo posso dire Diventerai più grande e seguirai più strade E troverai per chi sarai importante Perché la vita è una magia Allena l'anima, ci vuole pratica Chi si accontenta muore e non è mai retorica Non serve dirtelo, io voglio dirtelo Conquista il mondo, ma rimani sempre libero La gente mormora, è matematica Cammina a testa bassa e prega la domenica Coraggio, amore, che siamo in tempo Sei l'unica ragione per andare fino in fondo E non aver paura dell'amore Perché siamo tanto simili, io te lo posso dire Diventerai più grande e seguirai più strade E troverai per chi sarai importante

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Perché la vita è una magia
Perché la tua vita è una fantastica magia Fantastica magia E non aver paura dell'amore Perché siamo tanto simili, io te lo posso dire Diventerai più grande e seguirai più strade E troverai per chi sarai importante Perché la vita è una magia Perché la tua vita è anche un po' la mia È anche un po' la mia https://www.youtube.com/watch?v=k1TP7MecZ3M

27/02/2023

posteggio H numerato

Parcheggio disabili occupato: quando è reato
ATTENZIONE LEGGETE BENE
Il problema per gli abusivi del parcheggio facile e del «chissenefrega» è che lasciare la macchina sullo spazio dei disabili può diventare un reato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza in cui definisce violenza privata l’occupazione indebita del parcheggio dei disabili.
Certo, nel caso esaminato dalla Suprema Corte un sessantenne di Palermo aveva davvero esagerato: aveva occupato un posto riservato nominalmente a una donna disabile per ben 16 ore.
Ma fossero anche 16 minuti, resta il gesto sbagliato.
E punito, ora, dal *Codice penale*.
A patto che la macchina abusiva occupi, appunto, uno spazio RISERVATO ad una determinata persona disabile *detto ad personam* (e non quello generico, per intenderci).
Lo spiega bene la Cassazione nella sua sentenza, quando afferma che occupare un generico parcheggio per disabili non è reato ma è, comunque, una violazione del Codice della strada.

 

Diventa REATO DI VIOLENZA PRIVATA, invece, quando si impedisce a una persona di occupare uno spazio a lui espressamente riservato e, quindi, si impedisce a quel cittadino di godere di un suo diritto.
Ecco dove scatta la violenza privata.